Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1359 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1359 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione PASQUALE SERRAO d’AQUINO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 gennaio 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 20 febbraio 2018 dal Tribunale della medesima città in composizione monocratica nei confronti di COGNOME Graziano con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
L’accusa attiene al tentativo di furto di un’auto con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose esposte per necessità alla pubblica fede. In Villabate il 14 settembre 2013.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia contenente i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge con riferimento alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Lamenta il ricorrente che i termini di prescrizione del reato sono maturati nelle more del deposito della motivazione della sentenza di secondo grado.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui è stata ritenuta tardiva l’eccezione di nullità derivante dalla omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia e nella parte in cui è stata omessa la risposta sulla eccezione del mancato avvertimento in fase delle indagini della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Lamenta il difensore che nel caso di specie nella fase delle indagini c -t preliminari il COGNOME aveva nominato un difensore di fiducia, ma l’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato ad un difensore di ufficio con la conseguenza che siffatta nullità si è riverberata anche sul processo e sulla successiva sentenza di primo grado, non potendosi considerare una nullità a regime intermedio.
2.3.Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato in relazione al fatto reato contestato.
Lamenta il ricorrente la incompleta motivazione della sentenza impugnata laddove in punto di attendibilità del COGNOME non spiega le motivazioni per le quali questi non ha immediatamente chiesto l’intervento delle forze di polizia e non risulta sufficientemente chiara nella individuazione del ricorrente quale autore del tentato furto dal momento che fonda questo convincimento unicamente sulla circostanza che la persona offesa avesse nella sua disponibilità i documenti del ricorrente, ben potendo ciò spiegarsi con un accidentale smarrimento degli stessi.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica operata del fatto.
In particolare, secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel ricondurre la condotta accertata alla fattispecie di tentato furto, dovendosi più correttamente ravvisare il reato di danneggiamento dal momento che il ricorrente, dopo avere forzato la serratura si è seduto nella vettura senza metterla in moto e non vi è prova che intendesse rubarla.
La condotta difetterebbe del dolo specifico del reato di furto e, dunque, il fine di procurare profitto per sé o altri.
2.5.Con il quinto e il sesto motivo è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata applicazione della diminuente del tentativo nel suo massimo pari a due terzi.
Lamenta il ricorrente che, in consid9r zione della minima gravità dei fatti contestati e della circostanza che il Bron ino non abbia neanche messo in moto la vettura non sia stata riconosciuta l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. e applicata piuttosto la massima diminuzione prevista per il reato tentato apparendo la motivazione del tutto carente sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini è considerato, in ragione di un orientamento consolidato di questa Corte, una nullità a regime intermedio e va, come tale, eccepita entro i termini della delibera di primo grado.
“La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità “generali a regime intermedio” e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado”. (ex multis, Sez.2, n.46763 del 27/09/2018, Rv. 274475).
La sentenza impugnata è immune da vizi laddove ha respinto la eccezione applicando la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di nullità che attengono alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Il terzo motivo è anche esso manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata.
La Corte territoriale, con motivazione logica e non contraddittoria, e come tale non censurabile in questa sede ha ribadito, condividendole, le ragioni già contenute nella sentenza di primo grado per le quali il teste COGNOME non chiese l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine dal momento che il suo vicino di casa nonché proprietario dell’auto, NOME, giunto dopo poco sul posto, aveva ricevuto assicurazioni del ricorrente che si sarebbe fatto carico dei danni provocati con il tentativo di furto e che, solo dopo due giorni, a fronte dell’inerzia de COGNOME, la persona offesa denunziò il fatto.
Egualmente pacifica risulta dalla lettura della sentenza impugnata la individuazione del ricorrente quale autore della condotta contestata attraverso ” il riscontro esterno, oggettivo ed inoppugnabile costituito dalla detenzione da parte del denunziante della carta di identità del malfattore “.
Il quarto motivo, relativo alla prospettata qualificazione della condotta come ipotesi di danneggiamento difettando l’elemento soggettivo del furto, è manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte.
Si richiama al riguardo l’orientamento consolidato secondo il quale : ” Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell’azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l’intenzione dell’agente fosse diretta all’impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione, come tentativo di furto aggravato, della condotta del ricorrente consistita nel frantumare, con una violenta gomitata, il finestrino di un’autovettura parcheggiata in un’area di sosta sita sul greto di un fiume, per poi allontanarsi rapidamente a bordo della propria auto, non appena sopraggiunta altra autovettura) (Sez.4, n. 37532 del 09/06/2021, Rv. 281927).
La sentenza ha operato buon governo del principio ora richiamato evidenziando che il COGNOME vide l’imputato introdursi nell’abitacolo dell’auto della Fiat Panda mediante la effrazione della carrozzeria in prossimità della serratura dello sportello lato guida e lo sorprese seduto nell’abitacolo mentre impugnava un giravite, circostanze di fatto, queste, che consentono alla Corte territoriale con un ragionamento logico inferenziale condivisibile, in assenza di qualsivoglia spiegazione alternativa offerta, in considerazione dei plurimi precedenti specifici dell’imputato, di ritenere che il COGNOME intendesse porre in essere una condotta di furto rispetto al quale l’effrazione dello sportello si poneva come atto propedeutico e strumentale .
Le doglianze contenute nel quinto e sesto motivo in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono aspecifiche.
La sentenza ha esaustivamente motivato circa il bilanciamento in termini di equivalenza e non di prevalenza, con argomenti in fatto non censurabili in questa
sede di legittimità e circa la quantificazione del trattamento sanzionatorio, peraltro, vicino ai limiti edittali.
Né il ricorrente ha specificato le ragioni in base alle quali la determinazione del trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere connotata di maggior favore per lo stesso.
La sentenza impugnata ha altresì motivato, con argomenti logici e non contraddittori, la mancata applicazione dell’art. 62 n.4 cod. pen. invocata dal ricorrente, richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale: ” Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.(Sez. U., n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528).
Ha poi con argomenti in fatto chiarito le ragioni per le quali il danno cagionato al veicolo non potesse considerarsi tenue (intervento specializzato per il ripristino, forzatura della serratura, foro sulla lamiera).
Quanto, infine, al primo motivo di ricorso relativo alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, va evidenziato che la prescrizione risulta maturata in data 27 marzo 2022, sommando al termine massimo pari ad anni 8 e mesi 6 (la cui scadenza era al 14 gennaio 2022), 73 giorni di sospensione della prescrizione:
dal 6 maggio 2016 all’8 novembre 2016 per impedimento dell’imputato in detenzione domiciliare per altro e non tradotto (60 giorni);
-per la disciplina emergenziale legata alla pandemia dal 28 aprile 2020 (data di fissazione della prima udienza di appello) all’Il maggio 2020 (giorni 13).
Il termine di prescrizione è, dunque, maturato dopo la sentenza di secondo grado.
Deve evidenziarsi, sul punto, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l’instaurazione di un valido rapporto processuale. (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, (2016), Ricci, Rv. 266818).
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in
considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2022
Il Co COGNOME estensore COGNOMEIl Presidente