Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51467 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51467 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo
Il AVV_NOTAIO conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME del foro di FOGGIA è presente sia in qualità di difensore di fiducia di COGNOME NOME che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, dell’avvocato COGNOME NOME stesso foro, difensore di COGNOME NOME.
Il difensore presente dopo aver illustrato i motivi di entrambi i ricorsi insiste ne chiedere l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 28 ottobre 2022, confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Foggia che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui agli art.110, 56, 624 e 625 cod.pen; ed il solo COGNOME anche per il reato di resistenza e lesioni commessi in danno di un pubblico ufficiale ( fatto commesso il 4 maggio 2019).
2.1 fatti sono così ricostruiti dai giudici di merito. A seguito di segnalazione di furt presso una tabaccheria, i due imputati erano stati sorpresi da personale della questura di Foggia intenti ad armeggiare davanti alla saracinesca, e si erano dati alla fuga alla vista degli agenti. I due indossavano, rispettivamente, un giubbotto nero (il COGNOME) e un giubbotto bordeaux (il COGNOME). Il primo veniva immediatamente fermato dagli agenti, mentre il COGNOME, che indossava il giubbotto bordeaux, era stato ritrovato nascosto dietro un’autovettura. Dopo essere stato ammanettato a un polso, aveva spintonato con forza l’agente provocandone la caduta, poi era fuggito e veniva raggiunto presso la propria abitazione, ove era stato ammanettato ed aveva compiuto altri atti di resistenza in danno degli operanti. Nel frattempo un’altra pattuglia, ispezionando i luoghi circostanti alla tabaccheria, aveva ritrovato un passamontagna e un paio di cesoie riscontrando altresì che saracinesca era stata tagliata a 50 cm dal suolo. A seguito della denuncia del proprietario della tabaccheria, che aveva mostrato agli agenti operanti i video delle telecamere di sorveglianza, gli agenti avevano ulteriormente riscontrato che i due giovani (vestiti rispettivamente con giubbotto nero e bordeaux a volto coperto) intenti ad operare sulla serranda del negozio erano i soggetti arrestati, ossia il COGNOME e il COGNOME.
La Corte territoriale, disattendendo i motivi di gravame, aveva confermato il giudizio di attendibilità degli agenti che avevano redatto il verbale di arresto, sull cui dichiarazioni si era basato il fondamento dell’accusa, ed aveva escluso la applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
4.Ricorrono per Cassazione i due imputati mezzo del proprio difensore di fiducia.
Ricorso COGNOME.
5.1 Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva eluso la risposta al motivo di appello in cui si era denunciata la mancata acquisizione dei filmati di videoserveglianza, sui quali si era basata sia la denuncia della persona offesa proprietario della tabaccheria, sia la ricostruzione dei fatti da parte degli agenti. La sentenza era contraddittoria in quanto aveva fornito una risposta illogica in ordine ai rilievi mossi nell’atto di gravame, riguardanti il fatto la persona offesa aveva dichiarato che il COGNOME era il soggetto che indossava il giubbotto nero, di media statura e più basso del COGNOME, che vestiva un
giubbotto bordeaux. La difesa del COGNOME aveva dedotto, nel corso del giudizio e con i motivi di appello, come il predetto COGNOME fosse invece più alto del COGNOME. Sul punto, la Corte territoriale aveva argomentato in modo apodittico e totalmente insufficiente a soddisfare l’onere argomentativo, affermando che la differenza di altezza tra i due era minima. Ancora, la pronuncia aveva affermato che il COGNOME avesse indossato due paia di pantaloni, sovrapposti, al fine di eludere i controlli delle telecamere di sorveglianza, ma detta affermazione era priva di riscontro. Ancora, la sentenza impugnata non aveva offerto la benché minima spiegazione al rilievo che il giubbotto nero indossato dal COGNOME non era mai stato menzionato nel verbale di arresto.
5.2 Con il secondo motivo, l’imputato si duole del mancato riconoscimento della condizione di non punibilità prevista all’art. 131 bis cod pen. In proposito, era stata richiamata la circostanza del doppio pantalone, già oggetto di argomentate critiche alle quali la Corte territoriale non aveva risposto. Inoltre era stata invocata l predisposizione di mezzi quali la cesoia ed il passamontagna che non erano mai stati rinvenuti nella disponibilità dell’imputato. Inoltre non era stato considerato l stato di incensuratezza del COGNOME e la minima gravità della condotta.
5.3 Con il terzo motivo denuncia vizio di manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basato sulla insussistenza di comportamenti processuali apprezzabili, laddove era stato richiesto il rito alternativo. La Corte territoriale non aveva inoltre tenuto conto del fatto ch si era trattato di una azione criminosa durata meno di dieci minuti, e quindi di contenuta gravità.
6. Ricorso NOME.
6.1 1 Con il primo motivo, denuncia vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta identificazione di uno degli autori del reato nella persona dell’imputato. L’identificazione, infatti, era avvenuta sulla base dei filmati di videosorveglianza che non erano mai stati acquisiti in giudizio. Il Tribunale, infatti, aveva motivato l’affermazione di responsabilità sull’assunto che ” gli operanti avevano contattato il proprietario della tabaccheria il quale aveva sporto regolare denuncia mostrando i filmati di videosorveglianza agli agenti di PG, i quali riconoscevano senza ombra di dubbio i soggetti arrestati”. Orbene, detti filmati, non acquisiti al giudizio, non erano stati visionati né dal giudice, né dal difesa. Sul punto la Corte territoriale aveva eluso la risposta al motivo di appello , ritenendo erroneamente che detti filmati non avessero decisivo rilievo probatorio. La sentenza era contraddittoria in quanto aveva fornito una risposta illogica in ordine ai rilievi mossi nell’atto di gravame, riguardanti il fatto che la persona offesa aveva dichiarato che il COGNOME era il soggetto che indossava il giubbotto nero, di media statura e più basso del COGNOME, che vestiva un giubbotto bordeaux. La
difesa del COGNOME aveva dedotto, nel corso del giudizio e con i motivi di appello, come il predetto COGNOME fosse invece più alto del COGNOME. Sul punto, la Corte territoriale aveva argomentato in modo apodittico e totalmente insufficiente a soddisfare l’onere argomentativo, affermando che la differenza di altezza tra i due era minima. Ancora, la pronuncia aveva affermato che il COGNOME avesse indossato due paia di pantaloni, sovrapposti, al fine di eludere i controlli delle telecamere d sorveglianza, ma detta affermazione era priva di riscontro. Ancora, la sentenza impugnata non aveva offerto la benché minima spiegazione al rilievo che il giubbotto nero indossato dal COGNOME non era mai stato menzionato nel verbale di arresto.
6.2. Con il secondo motivo l’imputato si duole del mancato riconoscimento della condizione di non punibilità prevista all’art. 131 bis cod pen. In proposito, era stata richiamata la circostanza del doppio pantalone, già oggetto di argomentate critiche alle quali la Corte territoriale non aveva risposto. Inoltre era stata invocata l predisposizione di mezzi quali la cesoia ed il passamontagna che non erano mai stati rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, ma del COGNOME. Inoltre non er stato considerato lo stato di incensuratezza del COGNOME e la minima gravità della condotta.
6.3 Con il terzo motivo denuncia vizio di manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basato sulla insussistenza di comportamenti processuali apprezzabili, laddove era stato richiesto il rito alternativo. La Corte territoriale non aveva inoltre tenuto conto del fatto c si era trattato di una azione criminosa durata meno di dieci minuti, e quindi di contenuta gravità.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ambedue i ricorrenti, in quanto attinenti alle medesime doglianze, sono manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, i ricorrenti si sono limitati a riprodurre le stesse questio devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatt valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche pe la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a nor dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione ( senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). Va dunque rilevato che nessuna illogicità o contraddittorietà si coglie nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata, che argomenta diffusamente sulla piena idoneità delle circostanze descritte nel verbale di arresto a fondar giudizio di responsabilità dei due ricorrenti, senza che assuma decisivo rilievo il filmato es dalle telecamere di video sorveglianza dell’esercizio commerciale ove era stato perpetrato tentativo di furto. In particolare, la Corte territoriale rileva che dal verbale, che documen valore di atto irripetibile l’attività posta in essere dalla polizia giudiziaria nel precis spazio temporale in cui avviene l’arresto, risulta come: 1) due soggetti a volto coperto, vestito con un giubbotto nero con cappuccio, e uno con giubbotto bordeaux, erano visti armeggiare presso la saracinesca della tabaccheria, risultata effettivamente tagliata all’esi un successivo sopralluogo; 2) all’arrivo delle forze dell’ordine i due soggetti si erano dat fuga ed erano stati inseguiti senza mai essere persi di vista, per venire infine fermati soggetto che indossava il giubbotto nero veniva fermato pressocchè immediatamente; l’altro, con il giubbotto bordeaux, aveva opposto resistenza e raggiunto presso la propria abitazione, ove veniva ammanettato. Sottolinea pertanto la Corte barese, senza alcuna illogicità, che l modalità di svolgimento dei fatti, così come descritta nel verbale di arresto, consentiv giungere alla piena certezza della identificazione degli autori materiali del fatto negli o ricorrenti, posto che questi ultimi non erano mai stati persi di vista dagli agenti di PG, avevano colti in flagranza di reato, inseguiti e successivamente fermati. La sentenz impugnata rileva, senza alcuna aporia logica, che è proprio da queste circostanze che deve trarsi la prova della sicura identificazione degli imputati, mentre la documentazione estra dalle videocamere di sorveglianza costituiva mero dato di ulteriore riscontro a quanto g verificato. Né è illogica la considerazione per cui l’elemento di fatto riguardante la statura imputati, enfatizzato nei motivi di appello, non assume rilievo decisivo, posto che i due er stati visti mentre erano intenti ad operare sulla saracinesca della tabaccheria, quind posizione accovacciata e non eretta; rileva poi la Corte, con argomentazione non apodittica ma tratta invece dal dato documentale della visione fotografica dei due imputati, che non v era una rilevante differenza di altezza tra i due. Infine, risulta pienamente congrua, logi pertinente l’ulteriore argomentazione per cui, come emergeva dal verbale di arresto, soggetto che non era stato immediatamente fermato ( il COGNOME), durante l’inseguimento, era stato visto liberarsi di qualcosa, e proprio in quei luoghi erano state rinvenute le ces un passamontagna di fattura artigianale. Parimenti non illogiche sono le argomentazioni rese dalla Corte territoriale in punto di attendibilità delle circostanze risultanti dal verbale di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
secondo cui il COGNOME indossava due paia di pantaloni, uno sull’altro, circostanza verificat momento dell’arresto dell’imputato: sul punto, i ricorrenti lamentano il mancato risco poiché non sarebbero state acquisite le immagini delle videocamere, mettendo in dubbio le risultanze documentali del verbale di arresto. Sul punto la sentenza impugnata rileva, co argomentazione immune da censure, come ” della attendibilità del verbale di arresto non vi è ragione di dubitare, atteso che gli agenti erano ben consapevoli delle conseguenze del mendacio, non risulta che avessero ragioni di risentimento verso gli imputati o int calunniosi” (cfr. Sez. 5, n.23891 del 18/3/2019, Rv.27559-01; Sez.5, n.41848 del 17/5/2018, Rv.275132-01).
2. Venendo alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista all’art. 131 bis cod. pen, va rilevato che i giudici di merito hanno es riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiamando i canoni di cui all’art. 13 pen. con riferimento alla predisposizione dei mezzi per commettere il reato (passamontagna e cesoie) indicativi di una programmazione dell’azione criminosa, connotante il fatto come d certa gravità. Riguardo alla doglianza del COGNOME, secondo cui detti mezzi sarebbero sta rinvenuti nella disponibilità esclusiva del COGNOME, è agevole rilevare che, come emerge verbale di arresto, gli operanti danno conto di come ambedue gli imputati avessero il vol travisato e stesso operando sulla saracinesca, risultata poi tagliata. Orbene, è indir consolidato di questa Corte che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della pun per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sul dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, esse sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). La motivazione è dunque pienamente congrua e rispettosa dei principi di diritto sopra enunciati.
3. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, costituisce approdo consolidat della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento de circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-b disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 l 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/
Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). Nel caso in esame, la Corte territoriale h correttamente applicato detti principi, osservando che nel caso di specie non erano ravvisabi elementi positivi, tale certamente non potendo essere la scelta processuale del rito abbreviato
I ricorsi vanno conseguentemente dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore dell cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma 15 novembre 2023