Tentato Furto in Abitazione: Scalare un Balcone è un Atto Univoco
L’ordinanza n. 24838/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul concetto di tentato furto in abitazione e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che azioni come arrampicarsi fino al quarto piano di un edificio per raggiungere un balcone costituiscono atti ‘univoci’ diretti a commettere un furto, rendendo infondate le difese basate su interpretazioni alternative.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte di Appello per tentato furto in abitazione. La Corte di merito aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, che aveva invece qualificato il fatto come semplice violazione di domicilio. L’elemento cruciale dell’accusa era la condotta dell’imputato, il quale si era arrampicato fino al quarto piano di uno stabile per accedere al balcone dell’appartamento della persona offesa. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando tre principali violazioni: l’errata qualificazione giuridica del fatto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e vizi nella determinazione della pena.
La Decisione della Corte sul tentato furto in abitazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, ritenuti manifestamente infondati, versati in fatto o privi della necessaria specificità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della palese inammissibilità della sua impugnazione.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, fornendo chiarimenti essenziali.
1. Sulla qualificazione del fatto: Il primo motivo, relativo alla qualificazione del reato, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione della Corte di Appello. L’azione di arrampicarsi fino a un balcone al quarto piano è stata ritenuta un atto ‘univoco’, cioè un’azione che, secondo le normali regole di esperienza, rivela in modo inequivocabile l’intenzione di commettere un furto. La Corte ha ribadito che per configurare il tentativo, non è necessario che il dolo sia provato solo dagli atti stessi, ma, una volta che l’intento criminale è provato aliunde (da altre fonti), gli atti devono essere valutati nella loro oggettività per vedere se manifestano tale fine. La difesa del ricorrente si è limitata a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza contestare un eventuale travisamento della prova, una strategia non ammessa in sede di legittimità.
2. Sulla non punibilità: Anche il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato respinto perché basato, ancora una volta, su una diversa ricostruzione dell’accaduto, inammissibile davanti alla Cassazione.
3. Sulla determinazione della pena: Il terzo motivo è stato giudicato del tutto assertivo e privo della specificità richiesta. Per criticare efficacemente la determinazione della pena, non è sufficiente una lamentela generica, ma è necessario formulare critiche puntuali e argomentate contro il provvedimento impugnato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di tentato furto in abitazione: la valutazione dell’univocità degli atti deve basarsi su un criterio di oggettività e normalità. Azioni preparatorie che sono palesemente dirette a superare le difese di una proprietà privata, come scalare un edificio, integrano gli estremi del tentativo. Inoltre, la pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e tecnicamente corretti. Limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti o a formulare critiche generiche conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un’azione può essere considerata tentato furto in abitazione?
Secondo la Corte, un’azione è considerata tentato furto quando gli atti posti in essere, valutati oggettivamente nel contesto in cui si inseriscono, sono in grado di rivelare in modo inequivocabile, secondo le norme di esperienza, il fine di commettere un furto. Arrampicarsi su un balcone al quarto piano rientra in questa categoria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, si basavano su una semplice ricostruzione alternativa dei fatti (non ammessa in Cassazione senza l’allegazione di un travisamento della prova) e mancavano della specificità richiesta per criticare la decisione del giudice.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘assertivo’ e ‘privo di specificità’?
Significa che il motivo si limita a enunciare una critica generica e non argomentata contro la sentenza, senza sviluppare un ragionamento giuridico puntuale e dettagliato che metta in discussione le specifiche motivazioni del provvedimento impugnato. Un ricorso efficace deve contenere critiche rituali e precise.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: DA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aqui che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha qualificato come tentativo di f abitazione (conformemente all’imputazione) il fatto sussunto dal primo Giudice nell’ipotesi di viola di domicilio;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale in ordin qualificazione del fatto – è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: la Corte di ha ravvisato gli elementi del tentato furto in abitazione valorizzando la circostanza che l’imputato arrampicato sino al quarto piano dello stabile in cui si trova l’appartamento della persona offesa, s sul balcone di esso, così argomentando in conformità con la giurisprudenza di legittimità secondo c «in tema di tentativo, per affermare l’univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, va nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essen in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l’id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall’agente» (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015 – dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 – 01) tale ricostruzione non può essere qui ritualmente censurato per il tramite dell’alternativa ricost che il ricorso ha perorato senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 d 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
il secondo motivo – che ha assunto la violazione della legge penale in ordine alla manca applicazione della causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. – è parimenti versato avendo anch’esso riproposto un’alternativa ricostruzione dell’accaduto;
il terzo motivo – con cui sono state dedotti la violazione della legge penale e il motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio – contiene enunciati del t assertivi ed è dunque privo della specificità richiesta per avanzare rituali critiche al provve impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore d Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024.