Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41200 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte dì appello di L’Aquila h confermato quella resa dal Tribunale di Teramo nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME reato di tentato furto, aggravato dall’esposizione del bene alla pubb fede. L’imputato, unitamente a RAGIONE_SOCIALE (non ricorrente), poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco ad impossessars dell’autovettura Fiat Doblò di COGNOME NOME, parcheggiata sotto casa di quest’ultimo, non riuscendo nell’intento perché scoperti.
1.2. La moglie del proprietario dell’autovettura aveva precisato di aver vi dal balcone di casa un uomo e una donna avvicinarsi alla stessa e, mentre l donna fungeva da palo guardandosi intorno, l’uomo era riuscito ad aprire l portiera dell’autovettura. La testimone chiamava allora il figlio al telefono, tono di voce tale da essere percepito dagli imputati che, accortisi di desistevano dall’azione e si davano alla fuga. Rincorsi dalle persone offes raggiungevano una gelateria dove venivano infine identificati dai RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che solleva i seguenti motivi:
2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge, con riguardo alla regola dell'”al di là di o ragionevole dubbio”, quanto alla ritenuta responsabilità dell’imputato. Già sede di appello, la difesa aveva evidenziato che non vi era alcuna prov sull’esistenza di eventuali strumenti di scasso a disposizione dell’imputat che anche il portellone della vettura non presentava segni di effrazione. Aveva pertanto, prospettato una ricostruzione alternativa, per la quale era s un’altra persona a tentare il furto della vettura e ciò perché, una volta rie in casa dal balcone, la testimone oculare aveva perso il contatto visivo c l’autore del reato;
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge, con riguardo alla valutazione di attendibilità de dichiarazioni della persona offesa e della testimone. La prima, per sua stes affermazione, non ha assistito al tentativo di furto, ma riferisce quanto le raccontato la moglie; questa è altresì inattendibile, considerato che effe una descrizione dell’imputato troppo particolareggiata per averlo visto d balcone con un cappuccio in testa, oltre all’anzidetta circostanza di perdita contatto visivo;
2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazion nonché violazione di legge, con riguardo all’esclusione della desisten volontaria;
2.4. Nullità del riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagin preliminari. Pur essendo prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., è richiesto un elevato grado di verificabilità dell’atto che, nel suo svolgimento, d seguire le modalità previste per la ricognizione di persona, di cui il giu deve dare conto nella motivazione;
2.5. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge, quanto alla determinazione della pena, all mancata diminuzione massima per il delitto tentato ed alla errata applicazion della diminuzione minima. La difesa ribadisce la significatività al riguardo del circostanza che non siano stati trovati segni di effrazione né strumenti ido allo scasso. I precedenti penali di cui parla la sentenza impugnata risalgo ad oltre venticinque anni fa e non possono di certo essere utilizzati delineare la personalità dell’imputato;
2.6. Violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., rispetto alla quale il Giu appello si è limitato a mere clausole di stile;
2.7 Erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali sentenza impugnata non ha fatto alcun cenno alla personalità dell’imputato, alla gravità del reato e alle modalità di esecuzione dello stesso;
2.8. Violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. per non avere la Cor territoriale dato avviso, all’esito della lettura del dispositivo, della ric dei presupposti per accedere ad una pena sostitutiva.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il rico sia rigettato.
In data 02/07/2024, sono pervenute memoria di replica e conclusioni scritte del difensore, AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi di ricorso esulano dal novero delle censure deducibil in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, l determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove sian sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’it logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittim non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudic di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di st se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamen applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hann giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Giova, in proposito, rammentare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione d provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 60 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (la cui violazione appare espressamente evocata in ricorso), a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2 Deve cioè ribadirsi come la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice di legittimità, di effettuare un’indagine sul d giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazi a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice di legitt limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudi merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
I primi due motivi rivolgono, in sostanza, al Giudice di legittimità richiesta di rivalutare il compendio probatorio preso in esame dal Giudice merito. Le censure, avendo come obiettivo l’apprezzamento sul contenuto e sulla valenza delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, mira ad introdurre un controllo non consentito. È, infatti, precluso in questa s procedere ad una rinnovata valutazione sull’attendibilità e valenza dei mez di prova posti a fondamento della decisione, poiché non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivaz la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilev e attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/20 COGNOME e altro, Rv. 271623).
Tanto premesso, la Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha ritenuto che, in ragione delle precise e puntua dichiarazioni rese dalla persona offesa e soprattutto dalla moglie, la qual stata testimone oculare dell’agire degli imputati non vi fosse alcun motivo p dubitare dell’attendibilità della stessa, sia per la mancanza di un plaus
movente a dichiarare il falso in danno degli imputati, sia per la coerenz l’intrinseca credibilità delle dichiarazioni rese. Ha poi richiamato gli elem acquisiti al processo, ovvero la diretta percezione visiva dell’evento da pa della moglie della persona offesa la quale aveva addirittura modo di notare ricorrente alzare la testa al suo indirizzo allorquando – aumentando il t della conversazione telefonica anche allo scopo di essere sentita dall’aut del fatto – avvisava il figlio, unitamente alla più che verosimile ipotesi c ricorrente – inseguito – abbia (senza essere visto) potuto disfarsi d strumento utilizzato ed all’accertata circostanza per cui il ricorrente a tentato in vari modi di dileguarsi o nascondersi agli inseguitori per poi ess costretto a riparare in una gelateria dove poi i due imputati furono identifi dai RAGIONE_SOCIALE.
Manifestamente infondato è poi il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta l’esclusione della desistenza volontaria. Giova ricordare che, in tema desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivament interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condott finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volont dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 20 T., Rv. 275647; Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258076: “È configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cu condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell’evento non volontaria iniziativa dell’agente ma per fattori esterni che impedisca comunque la prosecuzione dell’azione o la rendano vana”). Sul punto, la Corte territoriale ha correttamente affermato che, nel caso di specie, non può cer parlarsi di desistenza, atteso che gli imputati interruppero, scappando, la l azione criminosa, volta alla sottrazione della vettura, solo in quanto vis scoperti.
Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari. Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di poliz giudiziaria, non regolato dal codice, costituisce infatti un accertamento di f e, in quanto tale, utilizzabile nel giudizio in base al principio dell tassatività dei mezzi di prova. La giurisprudenza di questa Corte, trattan anche del tema più ampio delle individuazioni fotografiche effettuate da privati, ha giustificato l’uso in funzione probatoria dei verbali redatti polizia giudiziaria attestanti i riconoscimenti fotografici, di propria inizia su delega del pubblico ministero, ritenendo che costituiscano accertamenti di fatto, utilizzabili in forza dei principi della non tassatività dei mezzi di p
del libero convincimento (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016 Verde, Rv. 266023; anche Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, COGNOME e altro, Rv. 270181: “Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l’affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l’acquisizione dell’album fotografico, giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l’affidabilità de risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità d fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia d persona riconosciuta che delle altre”). Nella fattispecie, la Corte di me evidenzia che l’unica fotografia di cui si trattava era valsa solo a conferm un quadro probatorio già compitamente delineato.
Parimenti inammissibile il quinto motivo, atteso che il trattamento sanzioNOMErio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser in conformità ai principi enunciati negli artt. 132e 133 cod. pen.; ne discen che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad un nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffici motivazione, evenienza non ravvisabile nel caso di specie. Sul punto della pretesa eccessività della pena, la Corte territoriale ha infatti osservato la stessa sia stata correttamente determinata dal Giudice di primo grado, relazione alle modalità della condotta, altresì considerati la persona dell’imputato e i suoi precedenti penali. Ha inoltre congruamente illustrato ragioni per le quali è stata applicata la diminuente minima per il tentativo è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (p. Quanto, in particolare a queste ultime, oggetto del settimo motivo di ricors merita di essere ricordato il principio secondo cui il mancato riconosciment delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positiv (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME NOME, Rv. 283489). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche il sesto motivo, con cui si lamenta il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., si app manifestamente infondato. Con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata ha esc che il fatto possa essere considerato “tenue”, trattandosi del tentativ sottrazione di un’autovettura Fiat Doblò.
É, infine, manifestamente infondato anche l’ottavo motivo di ricorso. L’omissione dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. n determina la nullità della sentenza, in quanto il giudice non deve in ogni ca
proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investi al riguardo, di un potere discrezionale, cosicché l’omessa formulazione, subit dopo la lettura del dispositivo, dell’anzidetto avviso non comporta la null della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza de presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 d 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 -01). Ne consegue la manifesta infondatezza della denuncia di nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 545-bis, comma 1 cod. proc. pen., avendo, tra l’altro, la Corte d’appello formulato anche, pure implicitamente, con riferimento al trattamento sanzioNOMErio, ma con valutazione valida anche ai fini della valutazione da compiere con riferiment alla sostituzione della pena detentiva, un giudizio di gravità del fat negativo sulla personalità dell’imputato, idoneo a giustificare la valutazi negativa anche sulla sostituibilità della pena detentiva (Sez. 3, n. 19326 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.
Così deciso il 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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