Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31720 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PADERNO DUGNANO il 10/06/1971
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell’imputata per il concorso nei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 110 e 624 bis cod. pen. (capo A) e di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, comma 2, n. 2, cod. pen. (capo B);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità della ricorrente relativamente al reato contestato al capo A, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto con motivazione esente da vizi riconducibili alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto perfettamente integrata la fattispecie di cui al capo A, ribadendo che la condotta tenuta dalla ricorrente, consistita nell’invasione delle pertinenze dell’abitazione della persona offesa, costituisce senza dubbio una condotta idonea alla consumazione del reato, in quanto, dato il contesto orario, la presenza di complici, la modalità clandestina dell’ingresso e la successiva fuga, risulta inequivocabilmente connotata da un fine predatorio. Parimenti, anche la configurabilità di una possibile ipotesi di desistenza volontaria dell’imputata, avanzata dalla difesa, risulta priva di consistenza dal momento che l’interruzione dell’azione furtiva e la successiva fuga della ricorrente non sono attribuibili ad una scelta volontaria della stessa ma sono dipese, invece, da un fattore esterno, ovvero l’intervento del proprietario dell’abitazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
ore COGNOME Il Presidente