Tentato furto e attenuante della speciale tenuità: la Cassazione fa chiarezza
Il reato di tentato furto rappresenta una fattispecie frequente nelle aule giudiziarie, spesso legata a beni di valore contenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i limiti di ammissibilità del ricorso quando si contesta il mancato riconoscimento di specifiche attenuanti legate all’entità del danno patrimoniale.
Il caso del tentato furto di un bene di modesto valore
La vicenda trae origine dal tentativo di sottrazione di un profumo all’interno di un esercizio commerciale. Il valore del bene, quantificato in poco più di 60 euro, ha spinto la difesa a richiedere l’applicazione dell’attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, ovvero il danno patrimoniale di speciale tenuità. Nonostante la richiesta, i giudici di merito hanno confermato la condanna, ritenendo non sussistenti i presupposti per lo sconto di pena.
La distinzione tra merito e legittimità
Il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse meramente riproduttivo di censure già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte d’Appello. Nel giudizio di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti se la motivazione del giudice precedente è logica e corretta dal punto di vista giuridico.
Tentato furto e inammissibilità del ricorso
L’inammissibilità del ricorso scatta quando le doglianze della difesa non attaccano direttamente la struttura logica della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le medesime tesi già bocciate. In questo caso, la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito argomenti giuridici corretti per negare l’attenuante, rendendo il ricorso privo di reale fondamento critico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato il diniego dell’attenuante della speciale tenuità, analizzando il valore del bene e le modalità del fatto. Poiché il ricorrente non ha saputo evidenziare errori di diritto o mancanze logiche nella sentenza di secondo grado, ma ha solo riproposto la propria visione dei fatti, il ricorso è stato giudicato inammissibile. La legge prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia condannato non solo alle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte confermano un orientamento rigoroso: la contestazione di un’attenuante in sede di legittimità richiede una dimostrazione specifica di un errore normativo o logico. La semplice riproposizione di argomenti già respinti porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra la valutazione del fatto e il controllo di legittimità, evitando ricorsi esplorativi che comportano pesanti sanzioni pecuniarie per il condannato.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse tesi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a riprodurre censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito senza offrire nuovi spunti critici.
Si può ottenere uno sconto di pena per un furto di piccolo valore?
Sì, attraverso il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, ma la sua applicazione dipende dalla valutazione complessiva del fatto operata dal giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente viene condannato a versare una somma di denaro, solitamente fino a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40628 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40628 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un profumo del valore di 63,50 euro;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023