Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40595 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40595 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui Corte di appello di Caltanissetta del 02.11.2022 ha confermato la pronuncia primo grado, emessa il 8 luglio 2021 dal Tribunale di Gela, che aveva accertato responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt.110, 56, 624, 625 cod. pen. e lo aveva condanNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro 9 di multa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’errata qualificaz giuridica in ordine all’aggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen. non è cons in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previa dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena d inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’att appello e dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugna (si vedano pag. 1 e 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contes specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato in relazione al secondo motivo di ricorso che deduce mancanza della condizione di procedibilità in relazione all’aggravante di cui all’art. 625 n.2 penale, che dagli atti risulta invece sporta formale querela da parte della pe offesa (in data 4.2.2020) ovvero il curatore fallimentare, essendo stati sottratti oggetto di procedura fallimentare;
Ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche non è consentito in sede di legittim è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il princ affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di meri nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a queili ritenuti o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati · tutti gli altri valutazione (e nel caso di specie si è dato rilievo ai precedenti penalir evidentemente assorbenti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 27 GLYPH j2023.