Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7369 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7369 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 213/2026
NOME COGNOME
UP – 04/02/2026
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nata a Roma il DATA_NASCITA NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nata in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
Con sentenza del 4 giugno 2025 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza in data 21 settembre 2024 resa dal Tribunale di Genova (allÕesito di giudizio abbreviato), ha ritenuto la continuazione tra il delitto di tentato furto in abitazione per cui si procede e i fatti per cui NOME aveva giˆ riportato condanna (con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova del 21 gennaio 20125), rideterminando la pena a lei irrogata; e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva condannato la medesima COGNOME e NOME COGNOME per il detto delitto, con le circostanze attenuanti generiche (equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per la COGNOME).
Avverso la decisione di appello il difensore delle imputate ha proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo Ð con il quale ha chiesto lÕassoluzione delle imputate, senza denunciare un vizio di legittimitˆ Ð ha dedotto che lÕaffermazione di responsabilitˆ delle imputate non sarebbe conforme a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimitˆ a proposito dellÕidoneitˆ degli atti del tentativo, evidenziando come la perquisizione nei confronti Çdegli imputatiÈ abbia dato esito negativo e come la Corte di merito ne abbia affermato la responsabilitˆ sulla scorta di una mera supposizione e di ÇunÕipotesi futuraÈ priva di certezza.
2.2. Con il secondo motivo, relativo alla sola NOME COGNOME, sempre senza indicare il vizio di legittimitˆ denunciato, è stata chiesta lÕesclusione della recidiva, richiamandone il carattere facoltativo e lÕassenza di qualsivoglia automatismo; e rappresentando che nel caso di specie i precedenti Ça carico di una delle due imputateÈ sarebbero Çcondotte pressochŽ sovrapponibiliÈ, pertanto, non dimostrative di una accresciuta pericolositˆ sociale, e che la giovanissima etˆ della NOME sarebbe in contrasto con la sua specializzazione nel crimine. Inoltre, la sentenza impugnata si sarebbe espressa in maniera contraddittoria (da una parte negando che i fatti commessi sarebbero espressivi di capacitˆ a delinquere e, dallÕaltra, riconoscendo la recidiva); dÕaltra parte, le imputate erano sprovviste di mezzi utili a commettere lÕillecito, non si sono curate di sfuggire alle telecamere di sicurezza, tanto da essere fermate prima di commette qualsiasi reato.
2.3. Con il terzo motivo Ð parimenti senza enunciare un vizio di legittimitˆ Ð si è chiesta la riduzione della pena poichŽ eccessiva alla luce dei parametri di cui allÕart. 133 cod. pen., deducendo che:
ÇlÕimputato ha sempre mostrato un comportamento collaborativoÈ sia sul luogo del commesso reato sia durante il processo;
Çi condannati hanno mostrato una scarsa abilitˆ e pericolositˆ alla luce delle modalitˆ della condottaÈ, tanto che anche il primo Giudica ha dato conto di ÇunÕorganizzazione rudimentale, priva di qualsivoglia predisposizione di cautele e adeguati programmi operativiÈ e ÇlÕassenza di danni a carico della persona offesaÈ.
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo, lungi dal muovere effettive censure di legittimitˆ al provvedimento impugnato, ha prospettato Ð senza neppure addurre il travisamento della prova Ð un diverso apprezzamento di fatto, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 Ð 01) affidandosi a enunciati del tutto generici, non chiaramente riferibili al caso di specie, e ad asserti ipotetici.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto lÕatto di appello conteneva censure del tutto generiche, sia in relazione alle modalitˆ del fatto sia nella parte in cui ha attribuito alla
sentenza di primo grado affermazioni che non contiene (in ordine al difetto di capacitˆ a delinquere dellÕimputata), inidonee a costituire una specifica doglianza avverso la sentenza di primo grado; in particolare poichŽ la difesa aveva fatto riferimento alla sola giovane etˆ della donna per negarne la Çspecializzazione nel crimineÈ, assunto in alcun modo correlabile alla serialitˆ nel delinquere (a dispetto dellÕetˆ dellÕimputata), richiamata dal Tribunale, nonostante la fruizione di più benefici; e, nel resto, si affidava Ð come il ricorso che ne è la trascrizione Ð a una prospettazione manifestamente infondata, in particolare allorchŽ ha assunto che la commissione di illeciti con le medesime modalitˆ non possa essere dimostrativa di unÕaccresciuta capacitˆ a delinquere.
La genericitˆ del gravame va qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.); cos’ come deve osservarsi che la manifesta infondatezza di esso, comunque, non consente lÕannullamento della sentenza di appello (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 – dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01: Çin tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvioÈ). Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione.
Il terzo motivo non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 Ð 01) ma è anchÕesso la pedissequa trascrizione dellÕatto di appello. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che: la Corte di merito ha disatteso il gravame in maniera adeguata Ð alla luce del difetto di specificitˆ di esso Ð, evidenziando come gli elementi favorevoli alle imputate siano stati adeguatamente apprezzati per concedere le attenuanti generiche; e il ricorso si affida a enunciati assertivi non compiutamente riferibili al caso in esame, volti a perorare in questa sede un diverso apprezzamento di fatto, non consentito.
Ai sensi dell’ad. 616 cod. proc. pen., le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilitˆ dell’impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 04/02/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME