Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato sentenza del Tribunale di Marsala del 4 maggio 2021, con cui NOME stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di mul relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.
Il NOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità, deducendo l’insussis della prova dell’idoneità degli atti alla commissione del reato di furto. In part si deduce che il mezzo utilizzato fosse totalmente inidoneo al raggiungimento de scopo. Inoltre, lamenta violazione di legge in punto di trattamento sanzionatori
Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto appar in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avve la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando man l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impug e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 d 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, COGNOME, Rv 240109).
Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già prospettate con l’atto di inerenti all’inidoneità del mezzo utilizzato rispetto al raggiungimento dello scopo profili di censura, tuttavia, sono già adeguatamente vagliati con corretti argo giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da necessaria critic argomentazioni poste a base della decisione impugnata (presenza sul luogo di u scala e di una tronchesina, mezzí astrattamente idonei a tagliare i fili di rame l’imputato voleva impossessarsi, senza riuscire poiché era rimasto folgorato da scarica elettrica, come emerge dal referto ospedaliero e dalle testimonianze militari intervenuti).
Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudic merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in se legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,
elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderant della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinell 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’e delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti p dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favore sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che e riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti g disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Al Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudi limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del benefi sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’enti reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Cor appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della trascurabile offensività della condotta emergente dalla pericolosità della co mirante a provocare un danno alla rete elettrica pubblica (con consegue pregiudizio non irrilevante per la popolazione del luogo) nonché dalla presenz precedenti penali a carico dell’imputato per reati gravi, indici della sua ten delinquere.
Il ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo, con cui e analiticamente illustrati i fattori negativi, che non consentivano il riconosciment circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
Quanto alla richiesta di applicazione dela causa di esclusione della punibili particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., va ramment la stessa può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del proce sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6 – n. 36518 del 27/10 Rv. 280118-01) . Nel caso in esame, non risulta che l’applicazione dell’art. 13 cod. pen. sia stata richiesta con i motivi di appello.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – n sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in fav della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
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