Tentato furto: ecco perché la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità del ricorso e i criteri di valutazione del danno in un caso di tentato furto. La decisione sottolinea come la semplice riproposizione dei motivi di appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali con cui contestava il mancato riconoscimento di alcune circostanze attenuanti.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due doglianze specifiche:
1. Violazione di legge sull’attenuante del danno di speciale tenuità: Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale, relativa al danno patrimoniale di particolare tenuità.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il secondo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale, sostenendo un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello.
Entrambi i motivi miravano a ottenere una riduzione della pena inflitta nei gradi di merito.
L’Analisi della Corte sul tentato furto e le attenuanti
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che le argomentazioni erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelle già presentate in appello e puntualmente respinte dai giudici di secondo grado. Inoltre, ha ribadito un principio consolidato in materia di tentato furto: la valutazione del danno ai fini dell’attenuante non può basarsi sul bottino effettivo (che è nullo, essendo il reato non consumato), ma deve avvenire tramite una “prognosi postuma ex ante”. In altre parole, il giudice deve valutare, sulla base delle modalità della condotta e degli elementi disponibili, quale sarebbe stato il valore della cosa sottratta se il furto fosse andato a buon fine. Il ricorso non si confrontava né con questa giurisprudenza né con la motivazione della sentenza impugnata.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto del tutto generico e manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata giudicata logica e priva di vizi evidenti.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su un pilastro del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha mosso una critica specifica e argomentata contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni, dimostrando di non aver colto la ratio della decisione precedente. La Corte ha quindi qualificato i motivi come manifestamente infondati, in quanto non idonei a scalfire la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche, pertinenti e argomentate contro la decisione che si intende impugnare, non potendosi risolvere in una sterile ripetizione di argomenti già disattesi. In secondo luogo, viene consolidato il principio secondo cui, nel tentato furto, la tenuità del danno va valutata in astratto, attraverso una prognosi di quale sarebbe stato il pregiudizio economico se il reato si fosse consumato. Questa decisione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Come si valuta il danno in un caso di tentato furto per applicare l’attenuante della speciale tenuità?
La valutazione non si basa su ciò che è stato effettivamente sottratto, dato che il reato non è stato consumato, ma su una ‘prognosi postuma ex ante’. Il giudice deve quindi determinare ipoteticamente il valore del bene che sarebbe stato oggetto di sottrazione se l’azione criminale fosse stata portata a termine, basandosi sulle modalità della condotta e su ogni altro elemento probatorio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Perché il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Esso deve censurare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, non limitarsi a una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, poiché una simile condotta rende il ricorso generico e privo della specificità richiesta dalla legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che l’argomentazione presentata è palesemente priva di fondamento giuridico, al punto da poter essere respinta senza un esame approfondito. Nel caso specifico, i motivi sono stati ritenuti tali perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47098 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CUI 0550YVQ ) nato il 20/10/1992
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
v
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte D’Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt.56 624 e 625 n.4 e 8 bis, 99 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all’art. 62 n.4 cod. pen., è:
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito;
manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (si veda pag. 3) e con la giurisprudenza di questa Corte espressamente richiamata secondo cui in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma “ex ante”, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l’evento si fosse verificato. (Sez. 5 n. 47144 del 29/11/2022, COGNOME Rv. 283980).
Rilavato che il secondo e ultimo motivo con il quale si denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all’art. 62 bis cod. pen., è:
-del tutto generico come già nei motivi di appello (S. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 268822);
manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il onsigliere GLYPH tesore
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Presidente