Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17503 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Georgia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 15 giugno 2023 dalla CORTE di APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa, all’esito di giudizio abbreviato, il 19 gennaio 2021 dal Giudice per le indagin preliminari di Parma, che ha dichiarato la responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine ai reati di tentata rapina e danneggiamento.
Si addebita all’imputato, in concorso con altro soggetto rimasto ignoto, di avere tentato di introdursi all’interno di un condominio per sottrarre beni di proprietà altrui sen riuscirvi e di avere esercitato minacce e violenza nei confronti di NOME COGNOME, fratello di una condomina che si era posto al loro inseguimento, danneggiando la bicicletta in suo possesso.
2.Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 violazione degli articoli 56 e 628 codice penale in quanto le condotte contestate non integrano il tentativo punibile di rapina impropria, non essendo connotate dai requisiti dell’idoneità e dell’univocità degli atti, e vizio di motivazione in quanto i giudici di me hanno valorizzato esclusivamente il riconoscimento della persona offesa e non hanno
valutato le altre dichiarazioni dalla stessa rese, che escludono la rilevanza penale della condotta ascritta all’imputato. Osserva il ricorrente che nel caso di specie l’imputato e correo avevano tentato di introdursi nel palazzo, scavalcando il cancello condominiale che proteggeva il cortile esterno, e avevano cercato di aprire il portone d’ingresso, senza riuscirvi; prima di essere scoperti dalla persona offesa si erano allontanati, ma venivano inseguiti dal di lei fratello che il coimputato del ricorrente minacciava danneggiando la sua bicicletta per interrompere l’inseguimento.
La Corte di appello ha affermato che l’intenzione di entrare nel condominio allo scopo di commettere furti appare comprovata dalla condotta di fuga successiva, e le modalità minacciose e violente con cui i correi hanno cercato di sottrarsi agli inseguitori hanno trasformato il tentativo di furto in rapina impropria tentata; in realtà dal racconto d teste NOME COGNOME, dichiarata pienamente credibile e attendibile i emerge che i due correi erano andati via prima ancora di essere riusciti ad entrare nel palazzo, essendosi limitati a superare il cancello esterno sulla strada. Osserva il ricorrente che le condot poste in essere erano del tutto inidonee ad integrare il tentativo punibile, poiché inadeguate a mettere in pericolo il bene tutelato.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità basata esclusivamente sulla presenza delle impronte del ricorrente, rilevate dalla Polizia scientifica, sul portone d’ingresso dello stabile. Osserva il difensore che i due testi no hanno riconosciuto l’imputato come uno dei due soggetti che aveva tentato di introdursi nel condominio residenziale e le impronte non !:;ono state comparate con quelle del soggetto individuato dal testimone, il che induce a ritenere dubbia l’attribuzione dell stesse al ricorrente.
2.3 Vizio di motivazione poiché i giudici di merito hanno travisato una prova decisiva, cioè le sommarie informazioni rese dalla teste oculare, e non hanno riconosciuto la desistenza volontaria ex art. 56 comma 3 codice penale.
2.4 Vizio di motivazione in merito al diniego dell’attenuante prevista dall’art. 62 numero 4 cod.pen. respinta con motivazione del tutto apparente, poiché la Corte ha osservato che il fatto, sebbene connotato da conseguenze negative di non particolare disvalore economico, ha comportato un timore per la persona offesa e il danneggiamento della bicicletta e non risulta pertanto meritevole di un trattamento di minor rigore, anche alla luce dei precedenti penali dell’appellante e della sua pericolosità.
Lamenta il ricorrente che una tale motivazione esclude la possibilità di riconoscere l’attenuante invocata nell’ipotesi di rapina, che è sempre connotata da un grado sia pure contenuto di violenza o minaccia. La Corte avrebbe dovuto valutare che il danno cagionato alla bicicletta della persona offesa è assolutamente irrisorio e nessuna lesione personale è stata arrecata ai due testi.
2.5 Con nota trasmessa il 25 marzo 2024 l’AVV_NOTAIO ha formulato motivi nuovi in ordine alla quarta censura ribadendo che il danno materiale alla bicicletta ammonta
ad appena 25 euro e la violenza è consistita nello strattonamento della persona offesa, sicchè ben poteva essere riconosciuta l’attenuante invocata.
Considerato in diritto
1.11 primo motivo del ricorso è fondato ed impone il parziale annullamento della sentenza impugnata.
Secondo costante giurisprudenza è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, no portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 Cc. (dep. 12/09/2012 ) Rv. 253153 – 01; Sez. 2, n. 23610 del 12/03/2010 Ud. Rv. 247292 – 01)
E’ noto, poi, che ai fini della rilevanza penale e della punibilità del tentativo, gli at possono essere in astratto distinti e classificati in atti preparatori ed atti esecu discrimine da ritenersi generico e superato, poiché ciò che rileva è l’idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso, nonché la univocit della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex arte in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sezione V, sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Rv. 262768).
La valutazione della idoneità degli atti va effettuata non in relazione ad un criter probabilistico, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone e implica la individuazione di atti dotati di un’effettiva e concre potenzialità lesiva, ossia una rilevante attitudine degli atti stessi, alla luce di valutazione prognostica effettuata non dal punto di vista del soggetto agente, bensì nella prospettiva del bene protetto (Sezione I, sentenza n. 40058 del 24/09/2008, Rv. 241649). Tuttavia il concetto di idoneità, in sé e per sé considerato, non appare sufficiente ai fini della rilevanza penale della condotta, in quanto un atto pu ontologicamente, apparire potenzialmente idoneo a conseguire una pluralità di risultati, per cui solo la sua univoca direzione a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente si pone in linea con il principio di offensività del fatto.
La sentenza impugnata appare lacunosa proprio nella misura in cui non ha fornito alcuna argomentazione in ordine ai descritti requisiti strutturali della fattispecie di tentati furto in abitazione, non essendosi soffermata, nonostante lo specifico motivo di gravame, a valutare l’idoneità e l’univocità degli atti posti in essere, risolvendosi motivazione in una descrizione della vicenda storica e nel riconoscimento dell’univocità degli atti posti in essere, ritenendo evidente lo scopo furtivo dell’abusiva introduzione senza verificare la loro concreta idoneità a porre in pericolo il bene protetto. Ta argomentare non appare sufficiente, alla luce dei criteri e dei principi in precedenza
ripercorsi, a fornire adeguato sostegno motivazionale ad una ricostruzione della vicenda che sia rispettosa del canone fondamentale dell’offensività del fatto.
Nel caso in esame la teste oculare NOME COGNOME ha riferito di avere notato che i due imputati avevano superato il cancello di accesso al cortile esterno del palazzo e di avere sentito i colpi con cui tentavano di aprire il portone d’ingresso; ha precisato che i d non erano riusciti ad introdursi nell’androne e che dopo pochi minuti stavano già allontanandosi dalle pertinenze del palazzo, quando lei era intervenuta per redarguirli; aveva quindi allertato il fratello che si era posto al loro inseguimento in bicicletta ed stato minacciato da uno dei due complici che aveva anche danneggiato la sua bicicletta. Dalla sentenza non emerge che i due fossero in possesso di arnesi da scasso.
Se è indubbio che i due imputati hanno cercato di introdursi abusivamente nel condominio di un palazzo residenziale, scavalcando il cancello esterno, senza riuscire a superare il portone d’ingresso del palazzo, non può affermarsi che abbiano posto in essere atti idonei a realizzare un furto in abitazione, in quanto l’azione si è rivel inoffensiva e si è interrotta in una fase preparatoria in cui non risulta neppur individuabile in maniera certa l’obiettivo specifico del progetto criminoso.
Sembra preferibile, pertanto, qualificare la loro condotta come violazione di domicilio, essendosi i due introdotti abusivamente all’interno di un cortile esterno di pertinenza condominiale senza esserne autorizzati. Si tratta tuttavia di reato procedibile a querela della persona offesa, che non è rinvenibile in atti.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in quanto il reato di violazione di domicilio, in cui la condotta ascritta i due imputati deve essere p correttamente inquadrata, non era perseguibile per mancanza della condizione di procedibilità.
2.Con il secondo motivo la difesa, pur deducendo vizi della motivazione, tende ad introdurre censure di merito e invoca una diversa valutazione del compendio probatorio, alternativa a quella condivisa dai giudici di merito in forza di argomentazioni immuni dai vizi dedotti.
Il terzo motivo, relativo alla desistenza volontaria, è assorbito dall’accoglimento del primo.
Il quarto motivo, relativo alla concedibilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rimane in parte assorbito dalla diversa qualificazione attribuita al condotta ascritta al capo A e dalla conseguente declaratoria di irnprocedibilità per la condotta di violazione di domicilio, e potrà essere eventualmente rivalutato dal collegio di rinvio in relazione al reato di danneggiamento contestato capo B.
In forza delle suesposte argomentazioni si impone il rinvio degli atti alla Corte di appello di Bologna che rivaluterà il trattamento sanzionatorio da applicare in relazione al residuo reato di danneggiamento della bicicletta contestato al capo B, per il quale è presente in atti rituale querela sporta dal possessore COGNOME NOME e in ordine al quale
non sono stati dedotti specifici motivi di ricorso, ad eccezione del quarto relativ all’eventuale riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo 1, riqualificato nel reato di cui all’art. 614 cod.pen. perché improcedibile per mancanza di querela. Annulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo 2, limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara definitivo l’accertamento di responsabilità.
Così deciso, il 10 aprile GLYPH 2024.