Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15351 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SANT’ANTIOCO il 24/11/1972
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO RAGIONE_SOCIALE di SASS RI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39789 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di App allo di Cagliar – Sez. distaccata di Sassari – che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto pluriaggravato;
Letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che non contie argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate.
Ritenuto che i tre motivi di ricorso – che lamentano rispettivamente violi zione di legg quanto alla corretta configurazione del reato; violazione di legge quanti al manca proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. ; infine vizio di motivazione quanto al i iconoscime della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n.7 – sono inammissibili in qui nto aspecif dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti nammissibili motivi di ricorso per Cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fi indamento provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/20J 6, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Nel caso di specie, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposi D di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettenc o, tuttavia, esplicitare il ragionamento logico- giuridico sulla cui base muoveva le censu -e mosse alla decisione avversata.
Più precisamente, con riferimento al primo motivo di ricorso, avente 3c1 oggetto la dedotta violazione dell’art. 33, R.D. 1604/1931 in materia di furto, la Corte territoria adeguatamente ed esaustivamente motivato in merito alla configurabilità della ci indotta tenut dal ricorrente, basandosi su una ricostruzione dei fatti accurata e coerente (si v( da pagine 13- 14) e la doglianza del ricorrente è reiterativa e manifestamente infondata.
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso – riguardante la mancai a applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – esso è manifestamente infondato giacchè la CortE di appello ha già dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e p .iva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotti causa di punibilità (cfr. pag 18 della sentenza impugnata), avendo fatto riferimentc ai moltepl precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimonio, nonché per v olazione d norme riguardanti le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca E acquacoltura, per fatti sia precedenti che successivi a quello oggi in esame.
Infine, per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, La Corte di merito la fornito motivazione completa e dettagliata sulla applicazione dell’aggravante prevista d 625, n 7, c.p, sostenendo legittimamente che l’aggravante delle esposizione a pubblica fede non può
essere esclusa nel caso oggetto di ricorso, in quanto la sorveglianza esercitati i res
era solo saltuaria e casuale (si vedano pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr€ mila
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle so(‘ se e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2025
Il consiglie e estensore
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Il Presidente