Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRAINA NOME NOME NOME BIVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME COGNOME.
che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento, inoltre, chiede l’annullamento senza rinvio previo accertamento dell’estinzione del reato per intercorsa prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.5.2023 la Corte di Appello di COGNOME ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto, aggravato, per essere stato commesso su cosa – rete idrica – destinata a pubblico servizio.
Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, l’erronea applicazione della leg penale, la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza e ascrivibilit all’imputato del reato di tentato furto aggravato. La conferma della responsabilit dell’imputato da parte della Corte di appello è incentrata su un assunto apodittico, vale dire quello secondo cui nel caso in esame “Il primo giudice, sul presupposto che non fu accertata l’attualità del prelievo al momento del controllo, ha riqualificato generosamente fatto-reato nella forma tentata ma gli elementi probatori richiamati e le considerazio svolte militano per la sussistenza del delitto ritenuto in sentenza poiché in sostanza bastav aprire il rubinetto per avere illecitamente l’RAGIONE_SOCIALE“. E’ evidente che la circostanza c bastasse aprire il rubinetto per avere illecitamente l’RAGIONE_SOCIALE è un enunciato del tutto privo supporto motivazionale, a maggior ragione se si considera che il giudice di secondo grado non si è confrontato con un decisivo dato oggettivo a favore dell’imputato evidenziato dalla difesa nell’atto di appello, tratto dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME NOME all’epoca dei fatti dipendente di RAGIONE_SOCIALE, di cui nella sentenza impugnata stata omessa ogni valutazione. Ed invero, il teste COGNOME, che eseguì il sopralluogo, non è stato in grado di riferire se vi fosse passaggio di RAGIONE_SOCIALE da quell’allaccio né se l’alla abusivo fosse mai stato attivo. Sostenere quindi, come ha fatto la Corte di merito, che in sostanza bastava aprire il rubinetto per avere illecitamente l’RAGIONE_SOCIALE, dando per scontata ed assodata l’efficienza della presa e dell’idoneità del mezzo, e quindi – sul piano de qualificazione giuridica del fatto – la configurabilità di un tentativo punibile a dell’articolo 56 cod. pen. è affermazione erronea e priva di qualsivoglia motivazione a supporto. D’altra parte, affermare, come ha fatto la Corte di appello, che è rimasta priva prova la circostanza dell’acquisto dell’RAGIONE_SOCIALE da privati, come dedotto dall’imputato, signifi onerare quest’ultimo di provare positivamente, sempre e comunque, la propria innocenza, quando invece è l’accusa a dovere provare la colpevolezza; sicché a maggior ragione si sarebbe dovuto assolvere l’imputato quanto meno ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, a differenza di quanto ha assunto la difesa in sede di discussione orale, il termine di prescrizione del reato non è ancora decorso. Ed invero, il termine massi di prescrizione del reato di tentato furto pluriaggravato è, ai sensi del combiNOME dispost cui agli artt. 157-161 cod. pen., pari ad anni otto e mesi nove, che, computato dalla data consumazione del reato del 30.3.2016, coincidente con la data del rilascio dell’immobile (cfr per la omologa ipotesi del furto di energia elettrica, Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, 274501 – 01), andrà a scadere solo nel dicembre del 2024.
Ciò posto, si osserva che il ricorso coglie nel segno nel segnalare che la motivazion resa dalla Corte di appello, a fronte delle puntuali deduzioni svolte dall’appello, si è li ad affermare, in maniera del tutto inappropriata rispetto a quanto osservava la difesa già quella sede in punto di dimostrazione della idoneità della presunta condotta delittuosa consentire il prelievo abusivo di RAGIONE_SOCIALE, che in sostanza bastasse aprire il rubinetto per ave illecitamente l’RAGIONE_SOCIALE; trattasi, invero, all’evidenza, di assunto apodittico, privo di su probatorio e di esplicitazione sul piano logico.
Per altro verso l’appello aveva anche posto in evidenza che il teste COGNOME, che eseguì i sopralluogo, non era stato in grado di riferire se vi fosse passaggio di RAGIONE_SOCIALE da quell’allac né se l’allaccio abusivo fosse mai stato attivo. Sostenere, quindi, come ha fatto la Corte merito, che in sostanza bastava aprire il rubinetto per avere illecitamente l’RAGIONE_SOCIALE, dando p scontata ed assodata l’efficienza della presa e dell’idoneità del mezzo, corrisponde vieppiù argomentazione del tutto priva di addentellati probatori e logici.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di COGNOME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di COGNOME.