Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48042 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48042 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO. di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 marzo 2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEo stesso capoluogo nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di tentato furto in abitazione aggravato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Agli imputati, odierni ricorrenti, era contestato di avere, in concorso tra loro, al fine di trarre profitto, introducendosi nei box di pertinenza RAGIONE_SOCIALE‘abitazione d NOME NOME e NOME, previa effrazione RAGIONE_SOCIALEe serrande metalliche poste all’ingresso degli stessi, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni ivi custoditi, sottraendoli ai legittimi proprietari, no riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà, segnatamente a causa RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di ricorso.
Per NOME NOME
Violazione dì legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen. e all’articolo 624-bis cod. pen.
La difesa lamenta come la Corte di merito si sia limitata ad aderire acriticamente alle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado per giustificare l’iter logico-giuridico posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato in relazione al fatto in contestazione.
Dopo ampia e articolata premessa riguardante la valutazione da effettuarsi nel giudizio di legittimità con riferimento alla completezza e adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe motivazione RAGIONE_SOCIALEe sentenza di merito e, dopo avere rammentato che i giudici devono rigorosamente attenersi alla regola RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio nel pronunciare la condanna, la difesa contesta la validità e la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di penale responsabilità pronunciata a carico del suo assistito.
Le complessive emergenze processuali, si legge nel ricorso, non permettono di enucleare dai fatti gli indefettibili elementi che connotano la fattispeci incriminatrice di cui all’articolo 624-bis cod. pen. I giudici di merito hann ritenuto di desumere la responsabilità del ricorrente solo ed esclusivamente sulla base degli abiti indossati al momento del controllo, simili a quelli descritti da denunciante, e RAGIONE_SOCIALEa sua presenza a bordo di una Fiat 500 di colore scuro. Il complessivo ragionamento seguito sarebbe illogico, meritevole di essere censurato e contraddittorio, in quanto stridente con le emergenze processuali richiamate nel corpo RAGIONE_SOCIALEa stessa motivazione.
La Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché un soggetto che voglia perpetrare un furto in abitazione, alla vista di vicini che si accorgano RAGIONE_SOCIALEa sua presenza non si allontani immediatamente dal luogo del fatto.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 56, comma 3 e 624-bis cpd. pen.
L’impugnata sentenza merita di essere censurata nella parte in cui ha disatteso la richiesta di non punibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 56 comma 3, cod. pen.
Nel caso che occupa la corretta valutazione RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali consente di ritenere dimostrato che l’odierno ricorrente non si è mai introdotto nei locali box, avendo egli arrestato la sua condotta prima del compimento di qualunque atto esecutivo. Inoltre, non è stata rilevata nessuna effrazione sulle porte di ingresso.
III) Motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena; mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Per NOME
Motivo unico: nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 179 cod. proc. pen. in relazione all’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
La difesa di COGNOME NOME ha depositato memoria scritta nella quale, riportandosi ai motivi di ricorso ha insistito nel richiedere l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME è inammissibile.
Le doglianze illustrate nel primo motivo oltre ad essere generiche sono palesemente versate in fatto. La difesa non si confronta con la puntuale, logica e coerente motivazione offerta dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, in cui giudici di merito hanno dato conto, in modo esauriente, RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di responsabilità emessa a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Si legge in motivazione che il ricorrente è stato individuato sulla base dei filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza presenti sul luogo del fatto. Da tali immagini si evinceva che due soggetti, vestiti con abiti scuri e incappucciati, giunti sul luogo del fatto a bordo di una vettura Fiat 500 scura, avevano scavalcato il muro di recinzione del condominio per portarsi nella zona dove insistevano i box auto.
Al momento RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEa polizia, chiamata dal teste COGNOME, i due soggetti si davano alla fuga ed erano fermati a breve distanza, ancora incappucciati, con le mani sporche ed in possesso di strumenti atti allo scasso; si appurava, in tale frangente, che la vettura sulla quale viaggiavano, la stessa immortalata dalla telecamera di videosorveglianza, era intestata alla moglie di COGNOME.
La difesa, dimentica dei principi che regolano il giudizio di legittimità, prospetta una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda, non suscettibile di essere delibata in questa sede.
E’ d’uopo rammentare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in RAGIONE_SOCIALE all’affidabilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gl elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti e se abbiano esattamente applicato le regole RAGIONE_SOCIALEa logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13 dicembre 1995, COGNOME, Rv. 203428).
Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 – 01: «L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguard essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944 – 01; Cass. Sez. U, 24 settembre 2003, n. 47829, COGNOME, RV 226074).
1.2 Manifestamente infondata è la doglianza che riguarda la motivazione espressa dai giudici con riferimento al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa desistenza
volontaria. La Corte di merito ha sul punto prodotto una motivazione del tutto adeguata e conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità.
Nel verbale di arresto in flagranza, si legge in motivazione, si attesta chiaramente l’avvenuto danneggiamento RAGIONE_SOCIALEe saracinesche poste a protezione dei box, attesa la constatata presenza di segni di forzatura. Quanto all’allontanamento dal luogo del fatto, la Corte di merito ha posto in evidenza come gli autori del tentativo di furto si siano dati alla fuga all’arrivo RAGIONE_SOCIALEa poli avendo percepito il suono RAGIONE_SOCIALEa sirena attivata al momento RAGIONE_SOCIALE‘avvicinamento.
In diritto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurazione RAGIONE_SOCIALEa invocata desistenza volontaria occorre che il soggetto agente volontariamente decida di non proseguire nell’azione criminosa intrapresa; non ricorrono invece gli estremi RAGIONE_SOCIALEa desistenza volontaria, come nel presente caso, ove il soggetto agente abbandoni il proposito criminoso per l’intervento di fattori esterni che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento RAGIONE_SOCIALE‘azione criminosa (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272535 – 01).
1.3 Del pari inammissibili sono le doglianze che riguardano la dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena e la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
La considerazione dei vari elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato ne rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 cod. pen., è censurabile i cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01:”La graduazione RAGIONE_SOCIALEa pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficient motivazione”).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice, il quale si è di poco discostato dal minimo edittale in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta.
La motivazione espressa non è meritevole di essere censurata in questa sede. Secondo consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità. è sufficiente il richiamo ai criteri RAGIONE_SOCIALEa congruità e RAGIONE_SOCIALE‘equità ove la sanzion determinata dal giudice di merito non superi la media edittale (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283’ così massimata:”In tema di determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto
DEPOSITATO
RAGIONE_SOCIALEa media edittale, non è necessaria una specifica e detta g liata motivazione da parte del g iudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di ade g uatezza RAGIONE_SOCIALEa pena, nel q uale sono impliciti g li elementi di cui all’art. 133 cod. pen.”).
Con riferimento alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti g eneriche, è sufficiente rammentare come la concessione del beneficio debba essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a g iustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore RAGIONE_SOCIALE‘imputato ; ne conseg ue che, q uando la relativa richiesta non specifica g li elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del g iudice, possano convincerlo RAGIONE_SOCIALEa fondatezza e leg ittimità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, l’onere di motivazione del dinie g o RAGIONE_SOCIALEe attenuanti è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
Conse g ue alla inammissibilità del ricorso di COGNOME la condanna del ricorrente al pa g amento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
Deve essere invece accolto il motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME. La difesa ha evidenziato come il proprio assistito, in sede di udienza di convalida, avesse eletto domicilio presso la residenza. La lettura del predetto verbale, attesa la natura RAGIONE_SOCIALEa eccezione difensiva proposta, ha consentito a q uesta Corte di verificare la circostanza.
Il decreto di citazione a g iudizio innanzi alla Corte di appello non risulta notificato presso il domicilio eletto dall’imputato.
L’omessa notifica del decreto di citazione a g iudizio presso il domicilio eletto dall’imputato, rimasto assente nel g iudizio celebratosi innanzi alla Corte di appello, incidendo sulla vocatio in iudicium, determina una nullità assoluta ed insanabile (art. 179 cod. proc. pen.).
Ne conse g ue l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impu g nata nei confronti di COGNOME NOME con trasmissione de g li atti alla Corte d’appello di Messina per nuovo g iudizio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impu g nata nei confronti di COGNOME NOME NOME dispone trasmettersi g li atti alla Corte d’appello di Messina per il giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il predetto ricorrente al pa g amento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
In Roma, così deciso il 3 ottobre 2023
CANCELLERIA COGNOME Il Consi g liere estensore COGNOME NOME COGNOME
3121 COGNOME
4 ue.