Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7242 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7242 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/11/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata relativamente agli imputati NOME e NOME perchØ il reato sub b) si Ł estinto per prescrizione, e di dichiarare inammissibili i ricorsi nel resto.
Ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Venezia il 27 marzo 2025 ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Vicenza che il 12 gennaio 2022 aveva affermato la penale responsabilità dei predetti in ordine ad una pluralità di furti in appartamento – consumati o tentati – e ad una ricettazione, ed altresì del NOME e del NOME in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen..
La Corte territoriale, in particolare, ha assolto gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi c), e), f), g), h) e i) per non aver commesso il fatto; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME e COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen. loro ascritto sub d) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena nei confronti del COGNOME in relazione alla ricettazione di un’autovettura di cui al capo a) ed al tentato furto in appartamento di cui al capo b) nella misura di anni due e mesi uno di reclusione e 1200 euro di multa; ha rideterminato la pena nei confronti di NOME e NOME in relazione al reato di cui al capo b) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Con unico ricorso a mezzo del comune difensore il NOME ed il NOME hanno
presentato due motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo hanno dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e contraddittorietà della motivazione, in quanto non avrebbe considerato alcune delle doglianze difensive sviluppate nei motivi di appello, recependo in modo acritico, invece, la ricostruzione operata dal Tribunale di Vicenza, ed avrebbe erroneamente configurato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 624 bis, comma 3, cod. pen. in relazione all’art. 61 n. 5 cod. pen., nel difetto di prova in ordine alla partecipazione di tre persone al reato.
2.1.2. Con il secondo motivo hanno dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura della pena, non avendo questa giustificato un rilevante scostamento dalla pena edittale minima.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola in tre motivi di impugnazione:
3.1. Con il primo motivo Ł stata dedotta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricettazione di cui al capo a) dell’imputazione.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione circa la prova della colpevolezza del NOME in relazione al tentato furto di cui capo b).
3.3. Con il terzo motivo, Ł stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
I motivi di ricorso con i quali tutti i ricorrenti contestano il giudizio di penale responsabilità in ordine al tentato furto di cui al capo b) ed il NOME anche in ordine alla ricettazione di cui al capo a), in particolare, sono inammissibili perchØ prospettano una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa
2.1. Con riferimento al tentativo di furto in abitazione di cui al capo b), la Corte d’appello senza incorrere in alcun vizio logico ha richiamato gli elementi che hanno portato all’affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, ricordando che il testimone COGNOME ha visto due individui nascondersi nel giardino della vicina e poi scappare mentre sul posto era anche un’autovettura Fiat Grande Punto condotta da una terza persona che aveva compiuto manovre che insospettivano il testimone e si allontanava subito dopo che le due persone avevano abbandonato il giardino. I carabinieri intervenuti sul posto rinvenivano il NOME nei pressi dell’autovettura Fiat Grande Punto, a bordo della quale venivano rinvenuti oggetti da scasso che sottoposti ad accertamenti da parte dei RIS hanno rilevato la presenza di DNA del NOME.
GiacchØ i due individui notati dal teste COGNOME avevano scavalcato la recinzione dell’abitazione della persona offesa, occultandosi nella vegetazione, e nell’auto vi erano
diversi arnesi idonei a compiere effrazione, senza incorrere in alcuna illogicità Ł stata riconosciuta l’idoneità degli atti diretti in modo non equivoco a compiere un furto nell’abitazione, così come Ł stata correttamente riconosciuta l’aggravante della partecipazione di tre persone al reato sulla base del concorso delle due persone che il teste COGNOME, come dallo stesso riferito al carabiniere COGNOME, ha visto nascondersi in giardino, con la terza a bordo dell’autovettura.
Senza incorrere in vizi logici, inoltre, Ł stato valorizzato l’esito dei tabulati relativi alle utenze dei ricorrenti, sia con riguardo alle celle sollecitate che con riguardo alle telefonate intercorse quel giorno tra gli stessi, che hanno condotto i giudici di merito a ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio la partecipazione alla consumazione del tentato furto da parte del COGNOME, rinvenuto sul posto, del NOME, attesa la presenza del suo DNA sulla vettura, ed anche del NOME, in considerazione delle telefonate intercorse quel giorno tra i tre e delle celle agganciate dalle loro utenze.
2.2. Del pari immune da vizi logici o giuridici Ł anche il riconoscimento della penale responsabilità del NOME in ordine al delitto di ricettazione della predetta autovettura Fiat Grande Punto, provento di furto denunciato dal proprietario quindici giorni prima del fatto, in virtø di un biglietto autostradale rinvenuto sull’autovettura, che ha consentito il raffronto del percorso di questa, ricostruito grazie al GPS, con quello delle celle sollecitate dall’utenza dello stesso NOME, con esiti inequivocabilmente confermati dal rinvenimento di tracce del DNA del NOME sugli oggetti all’interno dell’autovettura, mentre l’assenza di analoghe tracce sul volante e sullo specchietto ha ricevuto spiegazioni alternative anch’esse prive di vizi logici (quali il tipo di materiale da cui Ł fatto il volante, il non aver toccato lo specchietto, la possibile conduzione dell’auto da parte di terzi).
E’ inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse del NOME, volto a contestare l’asserito vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, di cui veniva invece richiesta l’esclusione, in quanto la Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva valorizzando, unitamente ai numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, dai quali lo stesso ricorrente Ł gravato, anche le modalità del fatto, commesso con l’introduzione di due soggetti nel giardino di una privata dimora con il proposito di commettere un furto in abitazione, non illogicamente ritenuto fatto ulteriormente indicativo di spiccata pericolosità.
E’ inammissibile anche il motivo di ricorso presentato nell’interesse del COGNOME e del COGNOME volto a prospettare il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle pene loro inflitte, di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, COGNOME, Rv. 288953 – 01): nel caso di specie, considerata la pena edittale tra un minimo di quattro mesi ed un massimo di quattro anni di reclusione, la pena inflitta Ł decisamente inferiore alla media edittale di due anni e due mesi di reclusione; nØ la pena base determinata in primo grado nella maggior misura di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, peraltro per il diverso delitto consumato di cui al capo I), oggetto di assoluzione in appello, consente di condividere la prospettazione con la quale il P.G. di una ‘reformatio in pejus’.
Del pari, considerato che il fatto contestato si Ł verificato il 29/10/2015, e ritenute
l’aggravante e le recidive contestate, deve essere disattesa anche la prospettazione del PAVV_NOTAIOG. secondo cui il reato sarebbe prescritto.
5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchØ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME