Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41478 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di VENEZIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME (Cui 04ildy1) nato a GLLAMNIK (KOSOVO) il DATA_NASCITA NOME (Cui 076cikz) nato a PODUJEVE (KOSOVO) il DATA_NASCITA NOME (Cui 059q0yj) nato a PODUJEVE (SERBIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del Tribunale di Venezia- Sez. Riesame. Udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto ETTORE COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza p ronunciata a norma dell’art. 30 9 cod. proc. pen. il Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta di riesame avanzata da NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME nei confronti dei quali era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto ritenuti gravemente indiziati del reato di furto tentato pluriaggravato commesso ai danni della banca Volksbank di San Pietro di Cadore, ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di somme di denaro sottraendole dallo sportello della predetta filiale, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
Il Tribunale ha ritenuto insussistente la circostanza aggravante di cui all ‘ art. 625 n. 7 cod. pen. e alla luce della intervenuta remissione di querela ritenuto improcedibile l ‘ azione penale e inapplicabile la misura cautelare.
Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Belluno deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, si contesta che il Tribunale ha incentrato l ‘ attenzione sul concetto di uffici e stabilimenti pubblici e non su quello di ‘ pubblica utilità ‘ e che, muovendo dal presupposto secondo cui le banche sono enti privati che perseguono fini di lucro, è pervenuto alla conclusione che la circostanza aggravante di cui all ‘ art. 625, n. 7, cod. pen. sarebbe stata configurabile solo ove l ‘ azione furtiva avesse interessato beni, pur di pertinenza dell ‘ istituto di credito, direttamente funzionali a soddisfare un bisogno generale e non dei singoli correntisti. Secondo il P.M., al netto della natura privata degli istituti di credito, la raccolta del risparmio è protetta dall ‘ art. 47 della Costituzione e l ‘ attività bancaria è soggetta a stretta regolamentazione oltre che a vigilanza pubblica proprio in ragione della rilevanza sociale rivestita. Si contesta l ‘ argomento speso dal Tribunale secondo cui la cassaforte è in uso esclusivo all ‘istituto di credito e non accessibile al pubblico, a differenza del bancomat in quanto in contrasto con il concetto di ‘ cose destinate a pubblica utilità ‘ che non deve essere limitato al bene in sé ma alla sua funzione essenziale all’interno di una attività avente carattere di pubblica utilità.
Sotto altro profilo è dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione secondo cui il tentativo di furto pluriaggravato era indirizzato esclusivamente al contenuto della cassaforte e non anche del bancomat che, come rilevato dallo stesso Tribunale, per effetto della manomissione degli interruttori della centralina era «spento». In proposito il ricorso evidenzia che l ‘azione predatoria si era interrotta e i ricorrenti si erano dati alla fuga solo perché era scattata la segnalazione di allarme dello sportello bancomat.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato, al netto della gravità indiziaria desunta dalla querela sporta dal direttore della filiale, dal verbale di arresto in flagranza, dal verbale di sopralluogo e di perquisizione e sequestro, da cui si ricostruiva l’introduzione dei ricorrenti all’interno della banca tramite una finestra dell’abitazione in ristrutturazione sita al piano sottostante alla filiale dell’istituto di credito, la disattivazione della centralina dell’allarme nonché lo strappo di un
sensore che rilevava l’apertura della cassaforte, ha accolto l’unico motivo di ricorso proposto avente ad oggetto la procedibilità dell’azione penale a fronte della intervenuta remissione di querela, in uno alla ritenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 co. 1 cod. pen.
Secondo il Tribunale la circostanza aggravante in parola è stata contestata formalmente dal P.M. e ritenuta sussistente dal Gip sul rilievo che ‘lo sportello bancomat si trova in un luogo pubblico ed è destinato a pubblica utilità’.
Il Tribunale, di diverso avviso, ha rilevato che dalla informativa risultava che in realtà l’azione delittuosa non aveva interessato lo sportello bancomat «che non presentava alcun segno di effrazione, bensì una cassaforte custodita negli uffici della banca, all’interno di un armadietto». Da ciò ha desunto che la condotta posta in essere risultava senz’altro idonea ad impossessarsi del contenuto della cassaforte della banca (ritenuto ente privato) ma non palesava l’intenzione di asportare il denaro contenuto nello sportello ATM (che secondo il Tribunale ha una destinazione pubblica) che si presentava integro.
3. Il Tribunale, sul presupposto che ciò che rileva ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625 , n. 7, cod. pen., è la connotazione pubblicistica dell’attività cui il bene è destinato, ha rilevato l ‘ esistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali in merito alla natura dell ‘ attività bancaria. Secondo un primo orientamento deve escludersi che un istituto bancario possa considerarsi ufficio pubblico, trattandosi di un ente privato che esercita attività commerciale non qualificabile alla stregua di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità (Sez. 5, n. 13067 del 28/10/2015) e dall’altro , quello secondo cui all’attivi tà bancaria deve essere riconosciuta la natura di impresa esercente un servizio di pubblica necessità, sul presupposto della connotazione pubblicistica rivestita dall’attività di raccolta del risparmio in quanto per legge direttamente e univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi (Sez. 5, n. 17814 del 23/01/2023). A pag. 7 il Tribunale ha affermato che «la banca quale ente privato dispone di beni propri e persegue fini di profitto ed esercita la propria attività commerciale in primo luogo verso i clienti, al di là della eventuale connotazione pubblicistica che può essere riconosciuta in via generale dall’attività di raccolta del risparmio e di erogazione del credito». Da ciò ha inferito che, anche aderendo all’orientamento che qualifica l’attività bancaria come di interesse pubblico , deve ritenersi che la circostanza aggravante sarebbe configurabile solo quando l’azione furtiva interessi beni direttamente funzionali a soddisfare un bisogno generale in quanto destinati a pubblico vantaggio, con la conseguenza che solo ove l’azione furtiva fosse stata rivolta anche nei confronti del bancomat, che risultava integro, si sarebbe potuta configurare a circostanza aggravante in parola.
Al netto dell a ricostruzione operata dal Tribunale circa la natura dell’attività svolta dall’istituto di credito , ritiene questo Collegio, fondato e assorbente il profilo dedotto dal ricorrente con riferimento alla valutazione effettuata in merito al ‘ reato tentato circostanziato.
Come questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, l’accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, dunque, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso concreto (Sez. 5, n. 13769 del 16/01/2024 non massimata; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032).
A tale riguardo coglie nel segno il Procuratore ricorrente nello stigmatizzare il percorso argomentativo operato dal Tribunale, richiamando Sez. U. n. 28243 del 28/06/2013, secondo cui l’interprete deve verificare la compatibilità della circostanza con la condotta concretamente posta in essere dall’agente, allo scopo di desumere se, sulla scorta della idoneità e inequivocità della predetta condotta, la predetta circostanza sia riscontrabile, sì da trarre il convincimento della sussistenza dell’ipotesi del tentativo non portato a compimento nel più grave esito preordinato solo per circostanze estranee alla volontà dell’agente (Sez. 5. N. 6460 del 17/02/2016).
A tal fine il ricorso evidenzia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove se si è tenuto conto della circostanza che la cassaforte, a differenza dell ‘ ATM, era stata già oggetto di manomissione, non si è del pari tenuto conto del fatto che il bancomat era stato già disattivato, circostanza questa che ha fatto scattare l’allarme determina ndo la fuga dei tre individui.
Si ritiene che l’accertamento della condotta posta in essere dai ricorrenti richieda di una adeguata specificazione da parte del Tribunale del riesame. In specie, occorrerà valutare, sia pure con i parametri propri della fase cautelare, se la condotta posta in essere sia o meno qualificabile come atto preparatorio univocamente diretto alla commissione del reato. A tal fine, il Tribunale dovrà tener conto dei principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, allorquando siano oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura, secondo le norme di esperienze e l’ id quod prelumque accidit , del fine perseguito dall’agente (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269932) e che «la direzione non equivoca degli atti non indica un parametro probatorio ma una caratteristica oggettiva della condotta nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l’intenzione dell’agente sulla scorta delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione » sì da determinarne la reale adeguatezza
causale e l’attitudine a determinare il pericolo concreto e attuale di lesione del bene protetto dalla norma (Sez. 5, n. 46796 del 18/10/2023, Rv. 285566 -01; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Rv. 259249).
L’univocità della condotta posta in essere dai ricorrenti dovrà , pertanto, essere rivalutata sulla scorta dei parametri giurisprudenziali sopra riportati al fine di stabilire se in effetti la disattivazione della centralina che determinava lo spegnimento del bancomat costituiva un atto preparatorio finalizzato all’asportazione del denaro in esso contenuto e questo a prescindere dalla riscontrata integrità dell ‘ATM.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia Sezione Riesame.
Deciso il 26 novembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME