Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 558 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/06/1981
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso
udito il difensore
E presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA difensore di COGNOME il quale espone ampiamente i motivi del ricorso ed insiste per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
NOME impugna la sentenza n. 806 del 2024 emessa dalla Corte d’appello di Roma in data 22/01/2024 con la quale veniva confermata la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Roma in data 27/06/2023. Con tale pronuncia l’imputato veniva condannato in ordine al reato di tentato furto ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. perché,a1 fine di trarne profitto introducendosi all’interno della camera da letto occupata da NOME e dal compagno NOME NOME poneva in essere atti idonei in modo diretto, non equivoco, a impossessarsi di beni custoditi all’interno dell’abitazione sita in INDIRIZZO in Roma, non riuscendo a portare a termine l’attività criminosa per la pronta reazione della NOME COGNOME
Con un primo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza per aAtt., 1 41 -,,i4I insufficienza e incongruenza della motivazione in ordine pll’applie. 4 azTUrle- ‘del tentativo di furto in abitazione con specifico riferimento alla mancanza di univocità ed idoneità degli atti. La difesa pone in dubbio che gli atti posti in essere dall’imputato siano univocamente idonei e obiettivamente diretti ad impossessarsi delle cose custodite all’interno dell’abitazione perché la dinamica dei fatti sarebbe tutt’al più riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 614 cod. pen.. Tale considerazione è prospettata dalla difesa con riferimento alla testimonianza della persona offesa NOME COGNOME da cui si desumerebbe che la condotta concretamente posta in essere dall’imputato si è risolta, secondo la difesa, nella mera introduzione all’interno del giardino dell’abitazione, ove lo stesso si è limitato a spostare varie suppellettili essendo colto dalla persona offesa sul ciglio di una finestra. In merito all’idoneità degli atti la difesa prospetta che indubbiamente la presenza dei proprietari all’interno dell’abitazione in questione fosse immediatamente percepibile da parte dell’imputato quando si trovava nel giardino dell’abitazione e quindi la sua , GLYPH I condotta GLYPH ‘oggettivamente ogg tivamente inidonea all’asportazione dei beni custoditi all’interno della stessa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La difesa dubita ancora dell’univocità degli atti perché non risulta che l’imputato abbia sottratto alcunché alla persona offesa bensì soltanto abbia (7( integrato una violazione clorT~imitandosi all’introduzione nella pertinenza della abitazione.
4. Con un secondo motivo di impugnazione la difesa lamenta l’insufficienza e l’incongruenza della motivazione in ordine all’applicazione della fattispecie prevista dall’art. 624-bis cod.pen.: la violazione di domicilio rappresenta in tale fattispecie il reato mezzo che deve essere necessariamente avvinto da un nesso di strumentalità rispetto alla condotta tipica di sottrazione
e impossessamento. In altri termini, la violazione di domicilio risulterà riconducibile all’art. 624-bis cod. pen. soltanto allorquando sia stata strumentalmente utilizzata per la commissione o tentata commissione del furto. Circostanza che a parere della difesa, invece è insussistente perché la condotta concretamente posta in essere dall’odierno ricorrente difetta proprio dell’elemento costitutiva mancando tale necessaria strumentalità.
Con il terzo motivo di ricorso si aggredisce la motivazione sul piano della sua completezza in ordine alla ricorrenza dell’elemento psicologico richiesto per la configurabilità del fine di profitto/atteso che – come dichiarato nano stesso imputato in sede di esame all’udienza di convalida – egli si è introdotto esclusivamente nel giardino, sporgendosi per vedere all’interno della finestra la camera &letto ed è succes / sivamente fuggito nascondendosi dietro una macchina, poiché spaventato dalle urla della persona offesa. Ritiene la difesa che è indubbio che un soggetto, sorpreso all’interno del giardino dell’abitazione altrui nell’atto di osservare dalla finestra, vistosi scoperto, si dia alla fuga soprattutto se si consideri che nell’immediatezza interveniva prontamente il compagno convivente della persona offesa signor COGNOME COGNOME che braccava l’odierno imputato congiuntamente agli altri condomini.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile perché trattasi sostanzialmente di una richiesta di rivalutazione del merito degli elementi di prova che sono stati già esaminati dai giudici di primo e secondo grado ed esposti nella motivazione della sentenza impugnata con coerenza logica e ampia argomentazione.
A GLYPH t), 2. In particolare, deve osservarsi che il ricorrente»sottr prbno–11 vizio di motivazione e GLYPH l’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto,
mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che lamentano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Tale percorso logico è quello sostanzialmente richiesto dal ricorrente con tutti i motivi di ricorso. In particolare, con i primi due motivi di ricorso, che realmente evidenziano due profili del medesimo thema probandum, e con il terzo motivo di ricorsosi chiede di rivalutare gli elementi storici e testimoniali che sono stati già univocamente esaminati e motivati dai giudici di merito e il cui esercizio discrezionale, se compiutamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
5. Laddove, infatti, si chiede di rivalutare le prove sull’accesso e sul comportamento dell’imputato all’interno dell’area domiciliare delle persone offese e si intende ipotizzare una diversa qualificazione giuridica del fatto (per ricondurre il tentativo di furto nella più riduttiva fattispecie di violazione di domicilio) in effetti si chiede una mera rielaborazione delle prove (soprattutto Una mera rilettura delle dichiarazioni della persona offesa) per trarne conclusioni giuridiche. Tale percorso anche formalmente non assurge alla dignità di critica fondata alla logica probatoria e motivazionale della decisione impugnata.
6. In modo ancora più concreto la difesa ripropone la rivalutazione del materiale probatorio riguardante il comportamento dell’imputato nel giardino dell’abitazione senza offrire argomenti specifici e mirati che suggeriscano un’incrinatura della motivazione e della qualificazione probatoria.
Tutti i motivi di ricorso, pertanto, sono generici in relazione agli argomenti esposti in motivazione in modo convincente, coerente e logico. Si deve dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2024
Il consigliere estensore