Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8444 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8444 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a ARAD( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., contestatogli per aver compiuto in concorso con altra imputata nei confronti della quale si procede separatamente atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni custoditi nell’abitazione di NOME COGNOME al fine di trarne profitto, poiché dopo aver sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione non riusciva a penetrarvi per cause indipendenti dalla propria volontà;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, poiché la Corte non avrebbe correttamente esaminato il tema dell’univocità degli atti nel tentativo, poiché non sarebbe stata posta in essere dall’agente alcuna condotta ulteriore rispetto a quella del danneggiamento della porta – non è ammissibile in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 581, commi 1, lett. d, e 1-bis, e 591, commi 1, lett. c, e 4, cod. proc. pen, poiché si innesta su un corrispondente motivo di appello inammissibile per genericità, rilevabile in Cassazione anche se non sia stato dichiarato dal giudice di secondo grado (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza passata in giudicato, in considerazione della contiguità spaziale e temporale con i fatti in essa giudicati, viziando di conseguenza la dosimetria della pena – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. i quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, con particolare riferimento alle specifiche ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice d’appello ad affermare la sussistenza di un reato continuato (connotato da una originaria programmazione, sia pur sommaria, dei reati di cui si chiede l’unificazione) così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.