Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8213 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Avezzano il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a Popoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell ‘AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai delitti di tentato furto in abitazione (capo A) e falso per contraffazione di una targa mediante applicazione di nastro adesivo
(capo B); mentre, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto il secondo imputato dai reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (capo C) per non aver commesso il fatto, confermando, invece, la condanna di COGNOME anche per dette ultime fattispecie contravvenzionali.
Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati , tramite i rispettivi difensori.
2.1. NOME COGNOME articola tre motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: qualificazione del fatto di cui al capo A) come tentativo di furto invece che come tentata truffa e ritenuto concorso dell’imputato nel fatto commesso esclusivamente da COGNOME , come da quest’ultimo ammesso ; esclusione del falso grossolano con riferimento al capo B); ritenuta assenza d una giustificazione circa il porto degli strumenti (cacciavite e forbici) oggetto del capo C).
In data 16 gennaio 2026 il difensore di COGNOME ha trasmesso una memoria che ribadisce gli stessi motivi di ricorso.
2.2. NOME COGNOME propone un unico motivo con il quale contesta sia la qualificazione giuridica della condotta sub A), sia la sua ritenuta partecipazione al delitto di falso, di cui COGNOME si è assunto l’esclusiva responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Gli atti impugnatori sono affetti da genericità estrinseca in quanto si esauriscono nella pedissequa riproposizione delle doglianze in fatto coltivate in sede di appello, senza misurarsi con le risposte già fornite dalla Corte di appello.
A questo riguardo va ricordato che l ‘ artt. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. stabilisce che l ‘ impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l ‘ enunciazione specifica dei motivi, con l ‘ indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che la medesima norma al comma 1 bis (inserito dal d. lgs. n. 150 del 2022) specifica che tale tipologia di inammissibilità sussiste «quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce all ‘ impugnazione».
Ne consegue che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
2.1. Circa la qualificazione giuridica (motivo comune ai due ricorrenti), il giudice di merito, con valutazioni immuni da cadute logiche, ha esaurientemente spiegato le ragioni che lo hanno indotto a ricondurre il fatto di cui al capo A) alla fattispecie del furto tentato anziché a quella di truffa.
La Corte di appello ha valorizzato quanto riferito dalla persona offesa: COGNOME, pur facendo riferimento al libretto della pensione del marito della vittima, non aveva instaurato una conversazione volta a farsi consegnare il documento o comunque a ottenere, con l’inganno, atti di disposizione patrimoniale, ma, ponendo in essere ripetuti tentativi, respinti dalla vittima, aveva cercato di entrare in casa, così dimostrando come la propria finalità fosse quella di fare ingresso nell’abitazione per appropriar si dei beni mobili ivi custoditi (cfr. pagg. 4 e 5).
La conclusione si pone in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell’offesa, cosicché integra l’ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell’autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l’atto dispositivo di questa ed il risultato dell’impossessamento si inserisca l’azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (cfr. tra le ultime Sez. 5 -, n. 36864 del 23/10/2020, COGNOME, Rv. 280323 -01).
2.2. In merito al concorso di COGNOME nel delitto di furto (contestato con il primo motivo di ricorso), la sentenza impugnata evidenzia, in maniera congrua, gli elementi sintomatici d i un’azione condotta dagli imputati, in accordo tra loro, in base a uno schema previamente concordato secondo ruoli predeterminati: i due imputati sono giunti insieme sul luogo del fatto a bordo della vettura di proprietà di COGNOME, “mascherata” sotto una targa abilmente contraffatta; COGNOME è rimasto di guardia all’interno del mezzo parcheggiato di fronte all’abitazione dell e vittime, in attesa che COGNOME, spacciandosi per una ‘autorità delle poste italiane’, portasse a termine il furto (pag. 5); i due si sono allontanati insieme dopo il tentativo fallito.
2.3. È pacifico che la targa dell’autovettura a bordo della quale viaggiavano gli imputati era stata alterata, mediante applicazione di un nastro adesivo nero così da trasformare la lettera ‘C’ in ‘O’ e il numero ‘6’ in ‘8’ (artt. 477 -482 cod. pen. contestato al capo B).
Il falso grossolano, invocato con il secondo motivo di COGNOME, risulta motivatamente escluso dal giudice di merito, facendo leva sulla attitudine
ingannatoria delle modalità di contraffazione che, grazie a minime modifiche, erano in grado di impedire una corretta rilevazione della targa (cfr. pag. 6).
2.4. Dalla ricostruzione complessiva del fatto, la Corte di appello ricava poi il concorso, quantomeno morale, di COGNOME nella falsificazione della targa della vettura di COGNOME, in ragione dell’agire comune che aveva ispirato i due imputati nella programmazione delle modalità del furto (cfr. pag. 6); argomento con cui il motivo di ricorso proposto da COGNOME non si confronta.
2.5. Vi è infine adeguata risposta (cfr. pag. 6) sulla sussistenza delle contravvenzioni di cui al capo C), che trovano, nel terzo motivo proposto da COGNOME, soltanto una generica confutazione in fatto.
Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME