Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 223 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 223 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a FERRARA il DATA_NASCITA
NOME nata a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta – la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di c:assazione COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATI -0
Con sentenza del 25 maggio 2021 la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia in data 21 ottobre 2020 del Tribunale di Ancona, resa all’esito di giudiz abbreviato, ha concesso alla COGNOME le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pen inflitta a ciascuna delle imputate ad anni tre di reclusione ed euro seicento di multa ed confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affer – nato la responsabilità per il delitto aggravato di furto in abitazione (capo a. della rubrica’, e per tre delit aggravati di furto in abitazione (capi b., c. e d. della rubrica), commessi in esecuzione medesimo disegno criminoso, e aveva concesso alla COGNOME le circostanze attenuanti generiche.
Avverso la sentenza di appello i difensori delle imputate hanno proposto ricorso per cassazione, con separato atto, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’a comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
2.1.1. Con il primo motivo, in relazione ai reati di cui ai capi b., c. e d. della sono stati denunciati la violazione dell’art. 56 cod. pen. e il vizio di motivazione. Ad della difesa, la Corte di appello avrebbe rigettato il gravame – nella parte in cui aveva ch l’assoluzione in relazione a detti delitti, poiché non era stata superata la soglia di puni sulla scorta del solo requisito della idoneità degli atti ma omettendo di accertarne l’univ nonostante quanto specificamente dedotto dalla difesa e noncstante ricorressero «atti pretipici» anche di altre e diverse fattispecie. In particolare, si tratterebbe di atti sulla pubblica via, lontano dai luoghi di privata dimora delle presunte vittime e prima potesse manifestarsi la volontà dell’imputata di introdursi nell’abitazione delle interlocu impossessarsi di determinati oggetti; e l’azione della RAGIONE_SOCIALE;consistita nel riferire persone offese di conoscere le rispettive figlie o di essersi da poco trasferita in uno s limitrofo a quello abitato dalle prime) ben si prestava ad essere intesa come volta a commissione di un furto aggravato ovvero di un furto di abitazione o ancora di una truffa.
2.1.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e vizio di motivazione, poiché sarebbero stati erroneamente esclusi i presuppost dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen, in ragione del fatto che il risarcime danno (di euro cinquecento a fronte del furto di circa euro novantasei) – avvenuto il ottobre 2020, prima della discussione innanzi al primo Giudice – ha avuto luogo dopo l’ammissione al rito abbreviato (disposta il 29 luglio 2020); difatti, quando si procede forme del rito abbreviato, si dovrebbe fare riferimento al riguardo all’inizio della discus poiché l’ammissione del rito alternativo non avrebbe alcun significato sotto il profilo distinzione tra manifestazioni di ravvedimento dell’imputato disinteressate e manifestazio suggerite dallo sfavorevole andamento processuale e, dunque, non potrebbe equipararsi alla
apertura del dibattimento nel giudizio ordinario (tanto che, secondo la giurisprudenza, divieto di nuove acquisizioni probatorie in abbreviato riguarderebbe soltanto le pro concernenti la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato). l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte di appello farebbe riferimento ipotesi distinte dal rito abbreviato c.d. «secco» (ossia senza alcuna integrazione probatoria ex artt. 438, comma 5, o 441, comma 5, cod. proc. pen.); e il Giudice di secondo grado non si sarebbe espresso sulla congruità del risarcimento e comunque non avrebbe motivato in relazione alle specifiche censure difensive mosse con il secondo motivo di appello, limitandos a rilevare la tardività di esso.
2.1.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 133 cod. pe 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., poiché sarebbe stata irrogata la pena in misura sensibilmente superiore al minimo previsto dall’art. 624cod. pen. (quantunque l’ipotesi in contestazione sia aggravata) sulla scorta di un costru disancorato dai criteri di individualizzazione e proporzionalità della pena, non apparen sufficiente il generico riferimento a una pena equa, e senza considerare gli indici prev dall’art. 133, comma 2, nn. 2 e 4, cod. pen. (ossia il corretto comportamento processuale, l scelta di accedere a un rito alternativo e la volontà di risarcire la vittima), eleme avrebbero dovuto essere apprezzati sotto il profilo della condotta susseguente al reato e del capacità a delinquere.
2.2. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
2.2.1. Con il primo motivo, in relazione ai reati di cui ai capi b., c. e d. della ru stata denunciata la violazione dell’art. 56 cod. peri., deducendo che la Corte territoriale richiamando correttamente la giurisprudenza relativa alla punibilità, sub specie del delitto tentato, degli atti preparatori – non ne avrebbe fatto puntuale applic:azione in quanto nel di specie non ricorrerebbero i necessari indici in presenza dei quali ricorre un delitto te (segnatamente, poiché non potrebbe ravvisarsi la preparaziore dettagliata del piano criminoso da parte delle imputate).
2.2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio della motivazione in relazio alla ritenuta sussistenza dei delitti tentati, la quale sarebbe:
del tutto mancante, rispetto a quanto dedotto con il gravame (anche attraverso i richiamo della giurisprudenza di legittimità, in ordine «alla necessità di una pros logica e cronologica rispetto alla consumazione del reato»);
illogica, poiché dapprima ha affermato c:he la punibilità, a titolo di delitto te degli atti preparatori richiede che l’azione abbia la significativa probabilità di cons l’obiettivo programmato e, in un passo successivo, avrebbe affermato che, con riferimento all’idoneità dell’azione richiesta per configurare il tentativo sia sufficiente una valutaz termini di possibilità (e non invece, come esposto in precedenza, di probabilità).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è nel complesso infondato e deve essere rigettato, è, invece inammissibile il ricorso di NOME COGNOME.
Il primo motivo proposto dal difensore dm NOME COGNOME è infondato.
Per la configurabilità del tentativo, «al di là del tradizionale discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi», rilevano «l’idoneità causale degli atti compiuti conseguimento dell’obiettivo delittuoso» e – ciò che qui più interessa alla luce delle cens difensive – «l’univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta»; «per la configurabilit tentativo, dunque, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avend definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il d sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà reo» (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931 – 01, che richiama Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015 – dep. 18/02/2015, COGNOME, Rv. 262768 e Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016 – dep. 17/06/2016, COGNOME, Rv. 267006). Dunque, «per affermare l’univocità degli atti», è necessario «accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro ogg per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in gra rivelare, secondo le norme di esperienza e sec:ondo l’ id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall’agente (Sez. 5, n. 18981/2017, cit., che rileva come tale orientament questo sia stato accreditato da Sez. U, n. 28 del 25/10/2000, COGNOME, non massimata sul punto, secondo cui il requisito dell’univocità degli atti impone che gli stessi siano consi in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza; c pure Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015 – dep. 29/01/2016, COGNOME, Rv. 267563). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che le condotte per cui sono state elevate le imputazioni di tentato furto in abitazione (capi b., c. e d. della rub sono svolte nell’arco di un brevissimo lasso di tempo (circa un quarto d’ora) nel quale pure stato perpetrato il furto in abitazione consumato (capo a. della rubrica), secondo le medesim modalità di relazione fraudolenta (peraltro conformi ad altri episodi commessi dalle imputa appena quindici giorni dopo) con le persone offese selezionate tra passanti (segnatamente, tra donne in età avanzata) – al fine di accedere nella loro abitazione per perpetrare i furt ha individuato in tale modulo operativo un vero e proprio canovaccio da loro pianificato che nell’occorso, ha condotto alla consumazione di un furto in abitazione allorché una dell vittime ha aderito all’invito delle donne di farla entrare in casa. In tal modo i distrettuali, con una motivazione congrua e logica che non può qui essere sindacata (cfr. Sez 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01) e conforme ai principi di diritto sopr
esposti, hanno espressamente ravvisato atti univocamente diretti alla commissione dei furti in abitazione.
2. Il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME è infondato.
Il Collegio intende ribadire il principio già espresso dalla giurisprudenza maggioritari questa Corte, secondo cui «in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimen dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno medi risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudic di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 01; cfr. già Sez. 6, n. 20836 det 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272933; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 271666; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, COGNOME, Rv. 261403; Sez. 2, n. 5629 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 254356). Tale orientamento, difatti condivisibilmente valorizza: la lettera dell’art. 62, n. Er, cod. pen., che àncora l’applicabilità dell’attenuante alla riparazione integrale del danno «prima del giudizio»; e, al contemp l’esigenza di individuare un «limite oggettivo» non passibile di essere spostato «in modo no predeternninabile ed invece dipendente dal contingente andamento del processo» (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 – 01), come accadrebbe quando esso – per l’appunto, per ragioni contingenti – non venga definito alla medesima udienza in cui il rito è ammesso che finirebbe con l’attribuire al «riconoscimento della circostanza attenuante L.] i cont (indefiniti) di una situazione ben diversa da quella che il legislatore ha inteso individuare riferimento temporale alla fase che precede il giudizio»: ivi).
Il contrario orientamento – le cui argomentazioni il ricorrente ha richiamato – che inve individua l’ultimo momento utile per il risarcimento, affinché possano ravvisarsi i presuppo della circostanza attenuante in discorso, nell’inizio della discussione (cfr. Sez. 3, n. 1049 19/11/2014, dep. 2015, C. , Rv. 262652; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME), muove dal presupposto che l’art. 62, n. 6, cit. abbia fatto riferimento al momento antecedent al giudizio – ossia, qualora si proceda con rito ordinario, a una fase antecedente alle forma di apertura del dibattimento di primo grado – per impedire scelte dettate da un calcolo opportunità proprio alla luce dell’andamento del dibattimento, calcolo rispetto al qu l’ordinanza di ammissione del rito abbreviato risulterebbe neutro.
Tuttavia, fermo quanto già osservato a proposito della lettera della norma in esame, l’esegesi qui condivisa ha evidenziato che:
– la norma medesima non ha «inteso valorizzare (soltanto) il profilo soggettivo connesso all resipiscenza del soggetto per impedire un uso strumentale dell’istituto nell’ipotesi in l’imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio», uso strumentale che, peral potrebbe avere luogo anche a prescindere dal tempus del risarcimento, «attesa l’applicazione dell’attenuante in esame anche quando la condanna appare, per le ragioni più varie, praticamente certa»;
COGNOME
– la circostanza che la «decisione assunta sulla base degli atti già a disposizione di t parti e del giudice fa sì che anche la fase della discussione presenti chiara valenza neutra ci i futuri esiti sulla responsabilità» (ragion per cui «non risulta neppure conforme alle dinami processuali del giudizio abbreviato ritenere che sia possibile spostare in avanti sino discussione la riparazione/risarcimento, fondando tale interpretazione estensiva sull impossibilità di effettuare previsioni circa gli esiti del giudizio se non a partir momento»: cfr. Sez. 6, n. 20836/2018, cit.; cfr. pure Sez. 3, n. 15750/2020, cit. che ta soggiunge: «se si accedesse a questa interpretazione è evidente come non vi sarebbe ragione per non estenderla anche al giudizio clibattinnentale, consentendosi, ad es., valorizzare ai fini in esame il risarcimento del danno intervenuto dopo l’apertura dibattimento e prima che siano state assunte le prove: conclusione, questa, mai sostenuta da alcuno»).
Ne deriva che correttamente la Corte di merito ha ritenuto tardivo il risarcimento perch potesse avere rilevanza sub specie dell’art. 62 n. t cod. pen. (pur osservando come esso sia stato valorizzato al fine della concessione dellle circostanze attenuanti generiche apprezzandolo comunque allorché ha ridotto la pena inflitta in primo grado).
3. Il terzo motivo di ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha determinato le pene irrogate all’imputata – riducendole rispetto a quelle inflitte dal primo Giudice – n il tramite del mero riferimento all’equità di esse, bensì:
indicando quali elementi favorevoli lo sforzo economico da lei sostenuto per risarcire il danno e il pregiudizio ridotto causato nella specie;
richiamando pure, di converso, i suoi precedenti penali, la non episodicità dell condotta (anche in considerazione del successivo agire per cui è stata arrestata in flagranza e specificando le ragioni per le quali non ha ril:enuto dimostrativo di resipiscenza il connpramento collaborativo e non documentati i suoi motivi a delinquere (connessi allo stato
di COGNOME salute del coniuge).
In tal modo ha dato conto degli elementi c:he ha considerato nell’esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena (cfr. SeZ. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01); e con ta iter il ricorso non si è confrontato (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 25458 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01).
Inoltre, il ricorso ha addotto erroneamente, quale elemento da apprezzare, la scelta del rito abbreviato (cui ex lege consegue la riduzione della pena, dopo la sua corretta determinazione: cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME Puccio, Rv. 277271 – 01).
I motivi di ricorso presentati nell’interesse di NOME COGNOME possono esse esaminati congiuntamente.
Il primo motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che esso si sostanzia in assedi apodittici volti a negare che le condotte per cui l’imputata ha riportato conda (per i reati di cui ai capi b., c. e d. della rubrica) possano qualific:arsi come delitt prospettando irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 6, n 8700/2013, cit.; Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).
Il secondo motivo è inammissibile poiché contiene assedi del tutto privi di specifici sia nella parte in cui ha assunto che la motivazione sarebbe mancante, richiamando in maniera del tutto generica le allegazioni avanzate con il gravame (cfr. Sez. 5, n. 37875 d 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME) e adducendo la necessità di una prossimità logica e cronologica rispetto alla consumazione del reato, senza indicare l’elemento cui riferire detta prossimi sia nella parte in cui ha denunciato l’illogicità della motivazione, estrapolando una fra assumendone la contraddittorietà con un altro passo della pronunc:ia impugnata – peraltro, inerenti alla quaestio iuris dei presupposti del tentativo punibile per cui non è utilmente deducibile il vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 0 – senza argomentare effettivamente rispetto all’iter argomentativo della medesima sentenza e, per vero, senza neppure fare effettivo riferimento al caso di specie.
Ai sensi dell’ad. 616 cod. proc. pen., le ricorrenti devono essere condannate a pagamento delle spese processuali; NOME COGNOME deve essere, altresì, condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirle profili di colpa Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/09/2022.