Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40536 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40536 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta ad COGNOME NOME e a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (fatto commesso in Cefalà Diana il 9 febbraio 2021);
che hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando tre motivi affidati ad unica impugnativa;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che muove censure in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico, manifestamente infondato e non consentito in questa sede, posto che l’argomentazione ad esso sottesa risulta meramente contestativa rispetto agli esiti del giudizio formulato dal giudice di merito circa l’abitualità del comportamento criminale deg imputati, adusi a commettere reati della stessa specie di quello per il quale si procede; a front infatti, di valutazione conforme agli approdi del diritto vivente e ineccepibile sul piano log rilievi al riguardo sollevati dai ricorrenti risultano estranei al giudizio di legittimità interamente versati in fatto;
che il secondo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità de giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pena, attestata in misura quasi prossima al minimo edittale, fo più che equa alla luce della negativa personalità di tutti gli imputati, quale desumibile dai plurimi precedenti penali);
che il terzo motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante di cui a 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato: richiamato il pacifico insegnamento impartito da questa Corte, secondo cui«In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve ess fatta attraverso una prognosi postuma “ex ante”, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe forma oggetto della sottrazione se l’evento si fosse verificato» (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, R 283980), va riconosciuto che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata sul punto è immune da rilievi di sorta, perché, effettivamente, se il furto di parti delle vetture di car storico e cinematografico, prese di mira dagli imputati, fosse stato portato a termine, no avrebbe cagionato un danno di minima rilevanza (vedasi pag. 4);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.