Tentato furto: i limiti del ricorso in Cassazione
Il delitto di tentato furto rappresenta una delle fattispecie più frequenti nelle aule giudiziarie, ma anche una delle più complesse sotto il profilo della prova dell’intenzione criminale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, ribadendo principi fondamentali sull’univocità degli atti esecutivi.
Il caso del tentato furto e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di furto tentato, aggravato dalla violenza sulle cose. Dopo una parziale riforma in appello, che aveva ridotto la pena pur confermando la responsabilità penale, l’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte. Le contestazioni sollevate riguardavano principalmente due aspetti: la valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione di responsabilità e una presunta violazione di legge nell’interpretazione del concetto di tentativo.
La distinzione tra merito e legittimità
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto immediatamente non deducibile. L’imputato, infatti, sollecitava una rivalutazione degli elementi di prova, operazione che è rigorosamente preclusa in sede di Cassazione. Il compito della Suprema Corte non è quello di riscrivere la storia dei fatti, bensì quello di verificare che il ragionamento logico-giuridico del giudice di merito sia coerente e rispettoso delle norme.
L’univocità degli atti nel tentato furto
Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 56 del Codice Penale. Il ricorrente sosteneva che, affinché si possa parlare di atti diretti in modo univoco a commettere un furto, tali atti non dovrebbero poter essere rivolti a commettere “anche” altri reati.
Questa tesi è stata definita dai giudici di piazza Cavour come manifestamente infondata. L’univocità non richiede che l’azione sia incompatibile con qualsiasi altra finalità illecita, ma che la condotta, nel suo complesso e nel contesto in cui si inserisce, riveli chiaramente l’intenzione di offendere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in questo caso il patrimonio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno evidenziato come la mera prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze processuali non possa costituire un vizio di motivazione. Inoltre, sul piano del diritto sostanziale, è stato chiarito che il requisito della direzione univoca degli atti nel tentato furto postula una valutazione oggettiva della condotta. Se gli atti compiuti sono idonei e rivelano l’intenzione di sottrarre un bene, la presenza di eventuali altri intenti criminosi collaterali non annulla la rilevanza penale del tentativo già posto in essere.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la definitività della condanna, ma anche sanzioni accessorie per il ricorrente, quali il pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia funge da monito sulla necessità di strutturare i ricorsi per Cassazione esclusivamente su vizi di legge o logicità manifesta, evitando di riproporre questioni di fatto già ampiamente vagliate nei precedenti gradi di giudizio.
Si possono contestare i fatti accertati in una sentenza ricorrendo in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può rivalutare le prove o i fatti. Il ricorso è ammesso solo per vizi di legittimità, ovvero per errori nell’applicazione della legge o per gravi illogicità della motivazione.
Cosa significa che gli atti devono essere univoci nel delitto tentato?
Significa che il comportamento tenuto dal soggetto deve rivelare in modo chiaro e non ambiguo l’intenzione di commettere quel determinato reato, secondo una valutazione oggettiva del contesto.
Quali sono i rischi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria tra i mille e i tremila euro verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42836 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42836 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato, riducendo solo la pena, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2).;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivaz posta a base dell’affermazione di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità in q costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di prova fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di m senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 27/01/2011, COGNOME);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di le dell’art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato in diritto, nella misura in cui sostiene destituita di qualsivoglia fondamento, che il requisito della direzione univoca degli atti delitto tentato postuli che gli atti compiuti non siano rivolti a commettere “anche” ulterior
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Consigliere estensore