Tentato furto: la Cassazione chiarisce i limiti delle attenuanti
Il reato di tentato furto solleva spesso questioni complesse riguardanti la determinazione della pena e l’applicabilità delle circostanze attenuanti. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso giudicato inammissibile, fornendo importanti chiarimenti su come i danni materiali e i precedenti penali influenzino il verdetto finale.
Analisi del caso
Il ricorrente era stato condannato per un episodio di tentato furto. La difesa aveva impugnato la sentenza di appello lamentando una violazione di legge in merito alla misura della riduzione della pena prevista per il tentativo e alla mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha confermato la validità della sentenza impugnata, rilevando che i motivi di ricorso erano privi di specificità. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la determinazione della pena deve tenere conto non solo della natura del reato, ma anche della condotta specifica e della storia criminale del soggetto.
Il calcolo della pena nel tentato furto
Nel caso di tentato furto, l’articolo 56 del codice penale prevede una diminuzione della pena. Tuttavia, l’entità di tale riduzione non è fissa ma discrezionale entro certi limiti. La Corte ha ribadito che una riduzione meno generosa è pienamente giustificata quando le modalità della condotta sono gravi o quando l’imputato presenta precedenti penali significativi.
Esclusione delle attenuanti nel tentato furto
Un punto centrale della discussione ha riguardato l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). La difesa sosteneva che, non essendo il furto andato a buon fine, il danno fosse minimo. La Corte ha però obiettato che il danno provocato per tentare il furto, come la rottura di una vetrina, costituisce un pregiudizio economico che impedisce l’applicazione di questo beneficio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla carenza di specificità dei motivi di ricorso, i quali si limitavano a riproporre censure già esaminate e correttamente respinte nei gradi di merito. I giudici hanno evidenziato che la rottura di una vetrina rappresenta un danno materiale concreto che esclude la natura speciale della tenuità richiesta dalla legge. Inoltre, la valutazione sulla misura della pena per il tentato furto è stata ritenuta congrua in virtù dei precedenti penali del ricorrente, che qualificano negativamente la sua capacità a delinquere.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi basati su profili di legittimità nuovi e specifici, evitando la mera ripetizione di argomenti già ampiamente vagliati dai giudici di merito.
Quando viene esclusa l’attenuante del danno lieve nel furto?
L’attenuante è esclusa se il danno patrimoniale, come la rottura di una vetrina, non è considerato di speciale tenuità dal giudice di merito.
Come influiscono i precedenti penali sulla pena per tentativo?
I precedenti penali del reo possono giustificare una riduzione della pena per il tentativo meno marcata rispetto al massimo consentito dalla legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso generico in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43391 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
76-)
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell’8 aprile 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il tentato furto ascrittogli;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: alla misura della diminuzione della pena a norma dell’art. 56 cod. pen. ed alla configurabilità dell’attenuante di ali all’art. 62 n. 4.
Considerato che i ricordati motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che avevano precisato come la ridotta diminuzione per il tentativo era giustificata dalle modalità della condotta e dai precedenti penali dell’imputato e l’esclusione dell’attenuante dal danno provocato con la rottura della vetrina.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3’000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.