Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7367 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7367 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME, nato a CUBA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa (con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna) per il reato di tentato furto, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. e tenuto conto della riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato.
Con i motivi di appello, l’odierno ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 56 cod. pen., per essere stata applicata una pena pecuniaria superiore al massimo edittale previsto per la fattispecie tentata, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio complessivo.
Il primo motivo di appello era stato rigettato dalla Corte territoriale sul rilievo in base al quale il giudice di primo grado, nel procedere alla determinazione della pena, dopo aver ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, era correttamente partito dai limiti edittali previsti dall’art. 625 comma 1 cod. pen., con una pena minima pari ad anni 2 di reclusione ed euro 929 di multa, ridotta per il tentativo a mesi 9 di reclusione ed euro 450 di multa, ulteriormente ridotti di un terzo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per la scelta del rito, con una pena pecuniaria finale pari ad euro 200 di multa, ritenuta dunque non illegale.
Quanto alla lamentata eccessività della pena detentiva, la Corte di appello di Roma riteneva la pena inflitta adeguata ai fatti e non meritevole di alcuna correzione, tenuto conto della forbice edittale sopra indicata.
I medesimi motivi di appello sono stati riproposti dalla difesa con il ricorso dinanzi a questa Corte.
2.1. Con il primo motivo si insiste nel porre in evidenza che la pena pecuniaria, individuata dai giudici di merito come pena base per il reato di tentato furto, prima di calcolare le riduzioni di un terzo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il rito speciale prescelto (ovvero euro 450 di multa), è superiore alla pena pecuniaria massima prevista (pari ad euro 344).
2.2. Con il secondo motivo, viene invece lamentata l’applicazione di una pena detentiva, astrattamente legale, ma superiore al quadruplo della pena detentiva minima prevista per il tentato furto, senza il supporto di una motivazione adeguata in grado di dare conto delle ragioni di tale scelta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché il rigetto da parte della Corte di appello di Roma dei due corrispondenti motivi di appello trae origine dal medesimo vizio, relativo all’ erronea individuazione della pena applicabile nel caso di concorso di circostanze eterogenee.
Dalla motivazione della sentenza impugnata -specificamente nella parte in cui è stato escluso che il giudice di primo grado avesse applicato una pena pecuniaria illegale – emerge chiaramente la violazione, da parte della Corte territoriale, della disposizione di cui all’art. 69 comma 2 cod. pen., secondo cui «Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti,
non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti».
Una volta dato atto del riconoscimento, in primo grado, delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante di cui all’art. 625 , comma 1, n. 4, cod. pen., la Corte di appello di Roma ha erroneamente ritenuto di dover fare riferimento ai limiti edittali di pena previsti dall’art. 625 comma 1 cod. pen., anziché a quelli fissati dalla fattispecie non aggravata di furto di cui all’art. 624 cod. pen., così di fatto continuando a ‘tener conto’, in violazione della richiamata disposizione di cui all’art. 69 comma 2 cod. pen., di una circostanza aggravante ormai elisa nel giudizio di bilanciamento.
Laddove fosse stato effettuato correttamente il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, pur volendo tener conto della riduzione minima prevista per il tentativo (pari ad un terzo) la pena pecuniaria massima applicabile, prima delle riduzioni per le attenuanti generiche e per il rito, sarebbe stata quella di euro 344 di multa (ovvero, euro 516, meno un terzo per il tentativo), sensibilmente inferiore a quella di euro 450, individuata da entrambi i giudici di merito come pena base da ridurre successivamente per le attenuanti generiche e per il rito.
Quanto alla pena detentiva, prima delle riduzioni per le circostanze attenuanti generiche e per il rito, avrebbe spaziato da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 1 anno e 4 mesi di reclusione, anziché da 8 mesi a 2 anni come invece ritenuto dai giudici territoriali.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma affinché proceda alla rideterminazione della pena tenendo conto dei limiti edittali individuabili all’esito della corretta applicazione delle norme sul bilanciamento tra circostanze eterogenee.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma Così deciso, in data 08/01/2026 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME