Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43397 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Messina in data 9 maggio 2021);
che ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo cel difensore, articolando quattro motivi;
che in data 9 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha concluso depositando memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che contesta l’affermazione di sua responsabilità per il reat contestatogli, è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattes dalla Corte di merito (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), come tali aspecifiche e volte a ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle pr diversi da quelli adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni;
che il secondo motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante d cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la pacifica giurisprudenz di legittimità, «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, a dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4′ cod. pen., deve esse fatta attraverso una prognosi postuma “ex ante”, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe forma oggetto della sottrazione se l’evento si fosse verificato.» (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/202 Rv. 283980), come nel caso che occupa, posto che l’imputato tentava di impossessarsi di 4 rubinetti da bagno, 15 maniglie di porte e di varie suppellettili in marmo, non potendo certamente considerare il danno conseguente alla loro sottrazione di speciale tenuità, atteso i loro valore complessivo (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
che il terzo ed il quarto motivo, che formulano censure in ordine all’operata graduazione della pena sono fondati quanto alla sola determinazione della pena della multa: in effetti, p vera l’esclusione di tutte le circostanze aggravanti contestate e la concessione all’imputato del circostanze attenuanti generiche, il Tribunale, considerata la forbice edittale ratione temporis vigente in relazione al delitto di cui all’art. 624-bis, cc: n mma 1, cod. pen,, da quattro a sette anni di reclusione e da 927,00 a 1.500,00 euro di multa, ha ritenuto congrua una pena base detentiva pari alla media edittale, calcolata in sei anni di reclusione, sulla quale ha calcolato la ridu di 1/3 per il tentativo, l’ulteriore riduzione fino ad 1/3 per le attenuarvi generiche e sull così ottenuta l’ulteriore riduzione di un terzo per il rito prescelto, così da giungere ad d reclusione; sulla pena pecuniaria base di Euro 1.500,00, ha invece calcolato la sola riduzione d 1/3 per il tentativo, senza applicare le ulteriori riduzioni per le attenuanti generiche e per prescelto: tanto impone che, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., la pena della multa rideterminata computando le riduzioni omesse;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria, che va rideterminata in Euro 533,00 di multa, mentre il ricorso va dichiarat inammissibile nel resto;
PQM
P sidente
Il Consigliere estensore
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pe uniari rideterminata in Euro 533,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricors
Così deciso il 18 ottobre 2023