Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40559 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40559 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha conf sentenza emessa dal Tribunale, con la quale NOME è condannato per il reato di tentato furto aggravato.
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a m suo difensore, articolando due motivi; con il primo motivo lamenta la mancanza di moti in tenia di determinazione della pena; con il secondo motivo chiede la decla improcedibilità essendo il reato divenuto procedibite a querela in virtù del d.lgs. 15
che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, afferendo al trattamento benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, non è consentito in sede di
Nello specifico il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all’art. 1 adeguandosi la pena all’entità dei fatto e alla personalità dell’imputato già gravato specifici;
E, quanto alla censura sulla determinazione della pena in caso di tentativo, è ricordare che la determinazione della pena nell’ipotesi di delitto tentat indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, op il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la nece contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528 e 01);
che il secondo motivo è manifestamente infondato risultando agli atti valid sporta dalla persona offesa;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagam spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende che si stim determinare in euro tremila;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
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e
Così deciso il 27.9.2023
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