Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1327 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1327 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, nell’interesse dell’imputata, ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bolzano aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il delitto di tentato furto aggravato p commesso con violenza sulle cose (consistita nell’aver asportato la placca antitaccheggio
apposta sugli abiti oggetto materiale del reato, danneggiandoli) e l’aveva condanNOME all pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata ha presentato ricorso p cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ragione della manca esclusione dell’aggravante in contestazione. Ad avviso della difesa, sarebbero state travisa le prove orali, perché né il commesso escusso nell’immediatezza né la polizia giudiziari intervenuta hanno avuto diretta contezza che l’imputata abbia staccato le placche antitaccheggio dai quattro capi con i quali si stava allontanando dal negozio senza pagare dunque, ben si potrebbe ipotizzare che sia stato altro soggetto a staccarle e la motivazione s punto avrebbe finito con l’invertire dell’onere della prova, sarebbe apodittica e sganciata quadro probatorio nonché, come esposto in sede di conclusioni, fondata su un solo indizio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, sempre in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante, è stata denunciata la violazione della legge penale adducendo che, a seguito del travisamento della prova, si sarebbe verificato un’inversione dell’onere della pro allorché si è attribuito carattere congetturale alla prospettazione difensiva, poiché la d aveva rimarcato il difetto della prova – in effetti non raggiunta – che fosse stata l’impu rimuovere le placche e si sarebbe violato il canone del «ragionevole dubbio». In sede d conclusioni la difesa, a seguito di quanto rassegnato dal AVV_NOTAIO generale, ha osservato che anche con il motivo in esame è stato prospettato un vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, al limite dell’inammissibilità, e deve essere rigettato.
I due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.
Nel caso di specie è dirimente considerare che:
«in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzion fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio s sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta sentenza impugNOME, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei su elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, 3817 del 09/10/2019 – dep. 2020, Mannile Rv. 278237 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04: «in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello “ragionevole”, ovvero quel
trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunq individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il du fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile»);
e nel caso in esame la Corte di appello, a fronte della alternativa ipotesi prospett dalla difesa (e qui reiterata), in effetti non fondata su alcun elemento concreto, ha disatte gravame senza che, alla luce dei princìpi appena esposti, possa qui ravvisarsi un vizio dell motivazione.
E neppure nella specie può cogliersi un travisamento della prova («consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica»: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), giacché la Corte di merito non ha affermato che i testi escussi abbiano riportato di aver direttamente assistito all’asportazi delle placche antitaccheggio da parte dell’imputata.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/10/2022.