Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45479 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45479 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CECINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta COGNOME la COGNOME requisitoria COGNOME del COGNOME Sostituto COGNOME Procuratore COGNOME Generale, COGNOME NOME COGNOME, la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente per il reato di tentato furto aggravato dall’esposizione dei beni alla pubblica fede.
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Firenze l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previs dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo la COGNOME deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 56, comma 1, cod. pen., assumendo che il tentativo dell’azione furtiva non avrebbe potuto desumersi dalla sola circostanza, riferita dal teste COGNOME, che essa ricorrente aveva aperto la portiera dell’auto (peraltro non chiusa a chiave), poi immediatamente richiusa, in quanto tale azione non costituiva un atto univocamente volto a porre in essere la condotta delittuosa per la quale era stata imputata.
2.2. Mediante il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Secondo la prospettazione della COGNOMECOGNOME COGNOME particolare, non avrebbe potuto desumersi l’aggravante dal mero fatto che la vettura era parcheggiata sulla strada, poiché i beni di ingente valore che il teste COGNOME aveva riferit essere custoditi nella stessa, in quanto non eccessivamente pesanti, non avrebbero dovuto essere, per comune prudenza lasciati in un’auto, neppure chiusa a chiave, ma portati dallo stesso con sé.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. poiché, per un verso, la Corte territoriale aveva definito “assolutamente rilevante” che l’auto era parcheggiata vicino al Commissariato e che non erano stati indicati i beni presenti nella stessa, ma per un altro, contraddittoriamente, aveva ritenuto configurata l’aggravante, esclusa la quale si sarebbe dovuta pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico poiché omette di confrontarsi con la parte della sentenza impugnata nella quale, rispondendo all’analoga censura formulata con l’atto di appello e reiterata in questa sede di legittimità, l’univocità del tentativo di azione furtiva dell COGNOME è stata argomentata sulla scorta essenzialmente delle dichiarazioni del teste COGNOME che ha riferito di aver visto l’imputata aprire la portier dell’auto e richiuderla solo perché accortasi della sua presenza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
Il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che, come ha più volte affermato questa Corte, il furto di oggetti che si trovano all’interno d un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via nel momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita, tra i quali rientrano anche le carte di credito e altri beni di valore che, sebbene non pesanti, il proprietario potrebbe ritenere opportuno custodire nel veicolo (cfr. Sez. 5, n. 44035 del 01/10/2014, COGNOME ed altro, Rv. 262117 – 01).
Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato, poiché si evince chiaramente dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata che, per mero errore materiale, la stessa, a pag. 4, ha utilizzato l’espressione “assolutamente rilevante” volendo invece al contrario dire “assolutamente irrilevante”.
Dall’inammissibilità del ricorso deriva l’esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 – 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. giudicato sostanziale.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il
ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2023
COGNOME
Il Consigliere Estensore
Il Presidente