Tentato Furto Aggravato: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, si è pronunciata su un caso di tentato furto aggravato, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità. La vicenda offre uno spunto fondamentale per comprendere quali motivi di ricorso possono essere presentati alla Suprema Corte e quali, invece, sono destinati a essere respinti senza un esame nel merito. Analizziamo la decisione per capire le ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di tentato furto in abitazione, aggravato. La sentenza della Corte di Appello di Salerno aveva confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, ritenendo l’imputato responsabile del delitto contestato. Insoddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la sua condanna.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso per tentato furto aggravato
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, giudicandoli tutti inammissibili per ragioni diverse ma riconducibili a un principio cardine del nostro sistema processuale: il divieto di una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.
Primo Motivo: Desistenza Volontaria e Rivalutazione delle Prove
Il ricorrente chiedeva l’assoluzione per desistenza volontaria o, in subordine, la derubricazione del reato in violazione di domicilio. La Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile perché mirava a una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. In altre parole, la difesa stava chiedendo alla Cassazione di interpretare le prove in modo diverso da come avevano fatto i giudici di merito. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Suprema Corte, il cui compito non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico le loro conclusioni.
Secondo Motivo: La Sussistenza della Circostanza Aggravante
Il secondo motivo contestava la presenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 5, c.p., lamentando la mancanza di prove sufficienti. Anche in questo caso, la Corte ha respinto la doglianza, definendola “manifestamente infondata”. I giudici hanno sottolineato che entrambi i gradi di merito avevano fornito una “corretta motivazione” sulla sussistenza dell’aggravante. La Cassazione non ha riscontrato vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici precedenti, rendendo il motivo privo di fondamento.
Terzo Motivo: La Determinazione della Pena
Infine, il ricorrente lamentava vizi di motivazione riguardo alla pena inflitta. La Corte ha dichiarato anche questo motivo inammissibile, affermando che il “giudizio sulla pena è stato congruamente motivato” in base alle modalità del fatto e ai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale. Secondo la giurisprudenza costante, quando la decisione sulla pena è motivata in modo conforme alla legge e alla logica, non c’è spazio per un sindacato di legittimità. La sentenza impugnata aveva chiaramente spiegato le ragioni per cui non erano state concesse le attenuanti e perché non era stato applicato l’art. 20-bis c.p.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio fondamentale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma tentavano di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. La Cassazione ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che quest’ultima non sia palesemente illogica o contraddittoria. Poiché le sentenze precedenti erano state adeguatamente motivate sia sulla ricostruzione del fatto (inclusa l’aggravante) sia sulla commisurazione della pena, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento costituisce un importante promemoria sui limiti del ricorso per Cassazione in materia penale. Evidenzia come un appello alla Suprema Corte debba concentrarsi su questioni di puro diritto o su vizi di motivazione evidenti e macroscopici, e non possa risolversi in un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende sanziona l’abuso dello strumento processuale, utilizzato per sollevare questioni non ammesse in quella sede.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. La Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, il che significa che controlla solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti del caso.
Per quale motivo il ricorso sul tentato furto aggravato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati miravano a una rivalutazione delle prove (non permessa in Cassazione) o erano manifestamente infondati, dato che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione corretta e logica sia sulla sussistenza dell’aggravante sia sulla determinazione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28151 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione aggravato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato per desistenza volontaria, lamentando – inoltre – la mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 614 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avuls da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, la prima ed ultima parte di pag. 5 del provvedimento impugnato);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen., lamentando l’assenza di prove sufficienti a ritenerla sussistente, è manifestamente infondato, atteso che le doglianze in oggetto sono inerenti a vizi non emergenti dal provvedimento impugnato (entrambi i Giudici di merito hanno fornito corretta motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, in cui il Giudice di merito ha ben motivato in ordine all’esclusione delle circostanze attenuanti e alla mancata applicazione dell’art. 20-bis cod. pen.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente