Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23813 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 24/10/2022, esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione delle prove; 2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della riqualificazione del reato di tentato furto in quello di danneggiamento con conseguente applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen.; 3. Mancanza o manifesta contraddittorietà della motivazione nella quantificazione della pena; 4. Rimessione degli atti alla Corte d’appello per la verifica in ordine alla declaratoria d’improcedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. per essere il reato divenuto procedibile a querela di parte.
Considerato che i motivi di ricorso attinenti all’affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio, alla riqualificazione del fatto ed all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. si appalesano inammissibili, essendo la sentenza impugnata sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di aboliti° criminis, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467).
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate dalla difesa, concernenti la ricostruzione della vicenda e la valutazione del fatto, sono del tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata.
Considerato, quanto al motivo secondo di ricorso, che la Corte di appello ha offerto congrua risposta alle doglianze difensive, ponendo in rilievo come i fatti dovessero essere correttamente sussunti sotto la fattispecie di reato del tentato furto aggravato (il ricorrente è stato ripreso mentre rovistava i cassetti dell’ufficio cassa dell’RAGIONE_SOCIALE e abbandonava il luogo non avendo rinvenuto ivi l’incasso).
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, inferiore alla media edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio e la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici.
Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla
concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 26582601).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preidnte