Tentato Furto Aggravato: la Cassazione Conferma la Condanna
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 45051/2024, offre importanti spunti di riflessione sul tentato furto aggravato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito e chiarendo i presupposti per la configurabilità di alcune circostanze del reato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere le ragioni che hanno portato a tale esito.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e in secondo grado per il reato di tentato furto, con l’applicazione delle aggravanti previste dall’articolo 625, numeri 2 e 7, del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, contestando principalmente due aspetti della sentenza d’appello: la sussistenza dell’aggravante legata all’uso di mezzi fraudolenti e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
Secondo la difesa, non vi erano prove sufficienti a dimostrare l’utilizzo di arnesi atti allo scasso o di materiale per il sollevamento meccanico, elementi che avevano fondato l’accusa di tentato furto aggravato. Inoltre, si richiedeva l’applicazione di una circostanza attenuante in ragione della natura dei beni sottratti.
L’Analisi del Tentato Furto Aggravato nel Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali. Il primo mirava a smontare l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede). Il secondo motivo, invece, invocava l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.), sostenendo che i beni oggetto del tentato furto avessero un valore esiguo.
I giudici di secondo grado avevano già respinto tali argomentazioni, evidenziando come la versione dei fatti fornita dall’imputato fosse inverosimile. Il ritrovamento, nella sua disponibilità, di materiale idoneo al sollevamento meccanico e di arnesi da scasso costituiva una prova concreta che contraddiceva la sua difesa. Per quanto riguarda l’attenuante, la Corte d’Appello aveva sottolineato che i beni erano destinati a pubblico servizio, escludendo così la possibilità di riconoscere un danno di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno osservato che il primo motivo era meramente reiterativo di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La valutazione del giudice di merito sull’inverosimiglianza della versione dell’imputato, basata su prove concrete come il possesso di strumenti atti allo scasso, è stata considerata logica e ben argomentata.
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante, è stato giudicato infondato. La Suprema Corte ha condiviso la motivazione della Corte territoriale, secondo cui la destinazione dei beni a pubblico servizio e la loro utilità collettiva impedivano di considerare i presupposti per l’applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. La valutazione non si basa solo sul valore economico del bene, ma anche sulla sua funzione sociale.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ragione per un esonero.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già rigettate nei gradi di merito, senza addurre nuove e pertinenti argomentazioni. Inoltre, conferma che la valutazione della sussistenza delle aggravanti, come quella dell’uso di mezzi fraudolenti, si basa su elementi di fatto concreti, come il possesso di strumenti idonei allo scopo. Infine, chiarisce che per negare l’attenuante del danno di speciale tenuità è rilevante non solo il valore economico, ma anche la funzione pubblica e l’utilità dei beni sottratti. La decisione sottolinea quindi il rigore con cui vengono valutati i casi di tentato furto aggravato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando i motivi proposti sono chiaramente privi di fondamento giuridico o si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza introdurre nuovi elementi.
Quali elementi provano l’aggravante dell’uso di mezzi fraudolenti nel furto?
Secondo la decisione, il ritrovamento nella disponibilità dell’imputato di materiale idoneo al sollevamento di carichi meccanici e di arnesi atti allo scasso è considerato una prova sufficiente per configurare tale aggravante, rendendo inverosimile una versione dei fatti contraria.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno di speciale tenuità?
L’attenuante non è stata concessa perché i beni oggetto del tentato furto erano destinati a pubblico servizio e utilità. In questi casi, la valutazione non si limita al mero valore economico dei beni, ma considera anche la loro funzione sociale, escludendo la sussistenza dei presupposti per l’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45051 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il 19/04/1981
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previ dagli artt. 56, 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen..
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato in relazione a entrambi i motivi proposti.
In ordine al motivo inerente all’insussistenza dell’aggravante previs dall’art.625, n.7, cod.pen., il motivo risulta meramente reiterativo di censura argomentatannente rigettata dal giudice di secondo grado; il quale ha dato att dell’inverosimiglianza della versione fornita dall’imputato atteso il ritrovame nella sua disponibilità di materiale idoneo al sollevamento di materiale meccanico e di arnesi atti allo scasso.
Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso attinente al richiesto riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art.62, n.4, cod.pen., avendo la Cor akto coerentemente dat GLYPH ell’insussistenza dei relativi presupposti in conseguenza della destinazione a pubblico servizio e utilità dei beni sottratti.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente