Tentato Furto Aggravato: Quando la Denuncia Orale Diventa Querela
Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su due aspetti cruciali del tentato furto aggravato: la validità di una querela espressa in forma non solenne e i criteri per valutare l’attenuante del danno di speciale tenuità. La sentenza analizza il caso di un tentativo di furto di un’autovettura, offrendo chiarimenti importanti sulla procedibilità del reato dopo la Riforma Cartabia e sulla valutazione del potenziale danno economico.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato, per aver cercato di sottrarre un’autovettura. La difesa dell’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due questioni principali: una di natura procedurale e una di natura sostanziale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la sentenza d’appello basandosi su due argomentazioni:
1. Violazione di legge sulla procedibilità: Sosteneva che, a seguito del D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), il reato di furto aggravato è diventato procedibile a querela di parte. A suo dire, nel caso di specie mancava una querela formalmente valida, essendo stata presentata solo una ‘denuncia orale’.
2. Errata applicazione della legge penale: Lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), ritenendo che il valore del veicolo oggetto del tentato furto fosse modesto.
Tentato Furto Aggravato e la Procedibilità dopo la Riforma
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, definendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che, sebbene il reato sia effettivamente divenuto procedibile a querela, la condizione di procedibilità era pienamente soddisfatta. La persona offesa, infatti, al momento della denuncia orale resa al personale della Guardia di Finanza, aveva esplicitamente dichiarato di voler ‘perseguire, a norma di legge, per tutti i reati del codice penale, il diretto responsabile per i danni patiti’.
Questa dichiarazione, anche se contenuta in un verbale di ‘ricezione di denuncia orale’, integra a tutti gli effetti una valida manifestazione di volontà di procedere penalmente, ovvero una querela. Non è necessaria una formula sacramentale, ma è sufficiente che la volontà della parte offesa di punire il colpevole emerga in modo chiaro e inequivocabile.
La Valutazione del Danno nel Tentato Furto Aggravato
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: nel caso di un reato tentato, la valutazione del danno ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. non deve basarsi sul danno effettivamente cagionato (che è nullo o minimo), ma su quello che si sarebbe prodotto se il reato fosse stato consumato.
Questa valutazione va condotta tramite una ‘prognosi postuma’ ex ante, analizzando le modalità della condotta e il valore della cosa che l’imputato intendeva sottrarre. Nel caso specifico, l’oggetto del reato era un’autovettura, un bene che, secondo la Corte, non può essere considerato di ‘speciale tenuità’. Di conseguenza, l’attenuante è stata correttamente negata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni si fondano sulla manifesta infondatezza di entrambi i motivi proposti. Per quanto riguarda la querela, la volontà espressa dalla vittima è stata ritenuta sufficiente a integrare la condizione di procedibilità. Per l’attenuante, la natura del bene (un’autovettura) esclude a priori la possibilità di considerarlo di valore particolarmente esiguo, rendendo irrilevante che il furto non sia stato portato a compimento.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che la volontà di perseguire penalmente un reo, espressa chiaramente dalla persona offesa alle autorità, è sufficiente a integrare la querela, anche senza formule specifiche. In secondo luogo, ribadisce che per il tentato furto aggravato, la valutazione del danno per l’applicazione dell’attenuante si basa sul valore del bene che si intendeva rubare, e il tentativo di furto di un veicolo difficilmente potrà beneficiare di tale sconto di pena, data la natura del bene stesso.
Dopo la Riforma Cartabia, una semplice denuncia orale è sufficiente per la procedibilità del tentato furto aggravato?
Sì, secondo la Corte è sufficiente se dal verbale della denuncia orale emerge in modo inequivocabile la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il responsabile del reato. Non sono necessarie formule sacramentali.
Come si valuta il danno per concedere l’attenuante del danno di speciale tenuità in un caso di tentato furto?
La valutazione non si basa sul danno effettivamente prodotto (che nel tentativo è minimo o nullo), ma deve essere fatta attraverso una ‘prognosi postuma’, verificando il valore della cosa che l’autore del reato avrebbe sottratto se l’azione criminosa fosse stata portata a compimento.
Perché il tentativo di rubare un’utilitaria non è stato considerato un fatto di lieve entità?
Perché, secondo la Corte, un’autovettura, anche se di modello datato o economico, non può essere considerata un bene di ‘speciale tenuità’, ossia di valore patrimoniale particolarmente esiguo, tale da giustificare l’applicazione della specifica circostanza attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14261 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania in data 13 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 99, 56, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. ed art. 4, comma 2, I. 110/1975 (fatto commesso in Catania il 24 febbraio 2020);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia vizio di violazione di legge in riferimento alla procedibil del delitto di tentato furto aggravato, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoria ha ritenuto che, pur divenuto, il reato contestato, procedibile a querela di parte per effetto d.lgs. n. 150/2022, ne sussistesse, comunque, la condizione di procedibilità, giacché la persona offesa, al di là della mera enunciazione formale del verbale redatto da personale della GDF di Catania in data 24 febbraio 2020 (“verbale di ricezione di denuncia orale”), aveva sporto querela, dichiarando “intendo perseguire, a norma di legge, per tutti i reati del codice penale, il dire responsabile per i danni patiti” (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità <<In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazio dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso u prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato.» (Sez. 5 , n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto che l'oggetto materiale del reato, l'autovettura Fiat UNO, non fosse cer un bene di speciale tenuità);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente