Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONSELICE il 28/04/1959
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 56,624 e 625 n.2, n. 5 c.p.
Il ricorrente lamenta, in tre distinti motivi di ricorso: 1) mancanza, contraddittor manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 62 e 7, 61 n. 5, con riguardo alla configurabilità del reato di furto aggravato di cui al punto capo di imputazione; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione violazione di legge in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva; 3) contraddittoriet manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconosciment dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
2. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, si sostanziano in censure di meri tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa ricostruzione dei fatti e u rivalutazione delle risultanze istruttorie, oltre a risultare riproduttivi di profili di c adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Siff doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione d prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di meri le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette d motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito da giudicante e delle ragioni del decisunn. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
2.1. Rispetto al primo motivo di ricorso, non si coglie alcun profilo di manifesta illog nella motivazione della Corte di Appello laddove ritiene pienamente provato il tentativo di fu aggravato. La Corte considera le condotte dell’imputato consistenti nell’armeggiare sul portamonete del distributore, evidentemente cercando di provocare la rottura dello stesso e del lettore delle banconote, fino al punto di danneggiarlo, considerando che detta pervicacia poteva spiegarsi con la sola finalità di sottrarre le monete, e non già – come deduce il ricorrente recuperare le proprie monete asseritamente incastrate. Al riguardo i giudici di merito osservano che l’imputato ben avrebbe potuto rivolgersi all’esercente per recuperare le proprie monete; che peraltro detta tesi non era stata neppure riferita dal COGNOME; che l’insistenza con la quale a operato ben dimostrava l’intenzione di appropriarsi delle monete del distributore di sigarette.
Quanto invece al secondo motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per
le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 3573
del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l’imputato, gravato da preced
specifici, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, nonostante lo stesso avesse beneficiato di istituti qual
l’indulto, l’affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare.
Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha applicato l’invocata attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. facendo buon governo dei princ
ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità della circosta attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale
tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltan al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale
recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (sez. 3 – n. 18
05/02/2019, Rv. 275950). Al riguardo la Corte considera che non solo i danni provocati nell’azione tentata non erano irrisori ( rottura di una zanzariera e di telecamere) ma altresì
i danni avrebbero potuto essere ben più consistenti se l’azione fosse stata portata a termine.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così, deciso in Roma, 14 luglio 2025