Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6485 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6485 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge nonché l’illogicità della motivazione in ordine al manca riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, non è deduci in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cort merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quan omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso l sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla determinazione del trattamen sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamen infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazion della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra ne discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enun negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudic adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenut decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026.