Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41259 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/2023
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ivrea ed ha ridot la pena (a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro cinquanta di multa) inflitta per il d di tentato furto aggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente deduce violazione di legg relazione all’art. 131 bis cod. pen.- è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, no specifici, senza che il ricorrente si sia avveduto che la Corte di appello ha ampiamen motivato sulle modalità del fatto, quale elemento ostativo alla sua invocata tenuità;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di le in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c pen.- è indeducibile perché manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte d appello ha giustificato, con motivazione incensurabile perché logicamente articolata giuridicamente corretta, il diniego dell’attenuante sulla scorta del danno subito dalle confez e del lavoro necessario per ripristinare lo status quo ante, osservazioni cui il ricor contrappone mere osservazioni in fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.