Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51589 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51589 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore, che ha concluso per l’annullamento della sentenza
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, h confermato la pronuncia con la quale.il 13/07/2022 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di tentato furto aggravato, c riNOMEo il fatto originariamente contestato quale ipotesi di rapina (ca nonché del reato di cui all’art.4 legge 18 aprile 1975, n.110 per aver por fuori dalla propria abitazione un taglierino con lama di TARGA_VEICOLO.6 / con l’aggravante di aver commesso il fatto per commettere il delitto di cui al capo 1 (capo (‘/ unificati dal vincolo della continuazione, con recidiva reiterata, specif infraquinquennale. In Palermo il 7 novembre 2021.
2.1. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto il dolo spec del reato emergente con evidenza dalla sottrazione dei beni di consumo Secondo la difesa, la Corte ha errato nel ritenere che il compendio probato fosse idoneo e sufficiente a formulare un giudizio di colpevolezza con riguar all’elemento soggettivo / in quanto l’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare il fatto storico ma non la rappresentazione volitiva dell’imputa quanto non sembra sia stata raggiunta la prova dell’indispensabile dolo specifi In particolare, nel caso in esame, l’imputato in quel periodo viveva in sta forte malessere e fragilità personali dovuti alla dipendenza dalle sosta
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione i censurando la sentenza, con un primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena d nullità in relazione all’art.2, comma 1, lett.i) e all’art. 85 del d. Igs. 2022, n.150 nonché all’art. 122 cod. proc. pen. Il ricorrente ritiene che il d così come riNOMEo, sia oggi procedibile a querela di parte e che, nel ca esame, non sia stata formalizzata alcuna valida querela. È in atti la denun querela sporta in data 7/11/2021 dal signor COGNOME NOMENOME responsabile del punto vendita RAGIONE_SOCIALE, ma tale soggett non è legale rappresentante della società e si è limitato a produrre una co neppure in originale, di una querela sottoscritta in pari data dal signor NOME COGNOME nella propria qualità di Direttore Servizi Generali di RAGIONE_SOCIALE9> n virtù di procura rilasciata dal AVV_NOTAIO il 19 maggio 2021, anch’e allegata alla denuncia querela. Ma il procuratore per atto notarile no personalmente depositato la querela, provvedendovi tramite delegato privo di procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. Il signor COGNOME non era, perta legittimato a rappresentare la società persona offesa e la delega rilasciatag signor COGNOME non era valida per difetto di forma. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
stupefacenti, così ponendo in essere azioni sconclusionate e maldestre. La Corte, pur riconoscendo lo stato depressivo-compulsivo dell’imputato, ha affermato che lo stesso non potesse spiegare alcun rilievo.
2.2. Con il terzo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dove la Corte d’appello ha ritenuto che un «giustificato motivo» per il porto fuori dall’abitazione non potesse rinvenirsi nell’esigenza di eliminare il codice a barre dalle etichette. La Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste in relazione al capo 2) in quanto nel caso in esame ricorreva il giustificato motivo, posto che lo stesso -Fribunale aveva rilevato come il coltellino non fosse diretto a offendere ma esclusivamente ad essere utilizzato per danneggiare il sistema antitaccheggio delle bottiglie e procedere alla sottrazione e all’impossessamento delle stesse.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure proposte con il secondo e il terzo motivo di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità in quanto risultano pedissequamente reiterative di motivi di appello già ampiamente esaminati, con motivazione esente da vizi, dai giudici delle due fasi di merito. La critica argomentata che deve connotare il ricorso per cassazione si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorsosi confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo censure già attentamente vagliate dal giudice di merito, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi
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dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
In dettaglio, è sufficiente osservare l’articolata motivazione offerta a pag.10 della sentenza di primo grado, nonché la diretta replica fornita dalla Corte territoriale ad analoga censura, per rendersi conto del fatto che entrambi i giudici di merito hanno esaminato se la condotta accertata fosse assistita dal dolo specifico, precisando che il tentativo di furto di bottiglie di alcolici fosse co evidenza finalizzato al profitto personale concretato dall’utilizzo diretto, avendo lo stesso imputato ammesso di fare abuso di alcol e stupefacenti in quel periodo, o dalla cessione a terzi. La difesa chiede, in sostanza, una nuova valutazione del fatto, inammissibile in questa fase processuale.
Con riguardo al «giustificato motivo», asseritamente consistente nell’obiettivo di fare uso del taglierino esclusivamente per asportare il codice a barre dalle bottiglie in vista della sottrazione della merce dal supermercato, giova sottolineare che già il giudice di primo grado aveva correttamente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità a proposito del fatto che sussiste un giustificato motivo per il porto degli oggetti di cui al secondo comma dell’art.4 legge n.110/1975 nelle sole ipotesi nelle quali particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite (ex multis, Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878 – 01) e la Corte territoriale ha nuovamente esplicitato le ragioni del diniego della censura, qui ulteriormente reiterata.
L’inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551). Ma anche per tale profilo la censura si presenta manifestamente infondata in quanto in contrasto con la giurisprudenza espressa dal massimo consesso della Corte di legittimità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, NOME, Rv. 255975 – 01), laddove ha riconosciuto la legittimazione a presentare querela in capo al responsabile di un supermercato ancorchè non munito di poteri di rappresentanza del proprietario.
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Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il ConsiglMre estensore
Il Presidente