Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ZACCANOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di tentato furto aggravato loro ascritto, finalizzato ad impossessarsi di staffe porta grondaie in metallo e rame e una curva pluviale, sottraendoli dalla Cascina Ranza, non riuscendo nell’intento perché sorpresi dai Carabinieri (fatto del 7.3.2017).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi) quanto segue: i) invalidità della querela, non rispettosa delle formalità previste dalla legge; ii) insussistenza della prova certa circa la responsabilità del COGNOME, mai trovato in prossimità della cascina; iii) insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, atteso che il materiale ferroso si trovava nella Cascina Ranza, disabitata ed in stato di abbandono, sicché i beni potevano sembrare abbandonati; iv) mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2), cod. pen., non potendosi escludere che i beni in questione non fossero già stati rimossi in precedenza da altri soggetti o si fossero staccati dall’immobile a causa degli agenti atmosferici; v) mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva contestata al COGNOME; vi) Erroneo diniego del bilanciamento in prevalenza delle concesse attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
4.1. Il primo motivo sulla querela è manifestamente infondato. Sul punto, la Corte territoriale ha già adeguatamente risposto, evidenziando il legittimo ius possessionis del responsabile della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dei beni compendio del tentato furto (in linea con i criteri dettati da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975, il cui insegnamento è nel senso che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diri reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di
fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela).
4.2. Il secondo motivo, in punto di responsabilità del COGNOME, non si confronta con le logiche argomentazioni delle conformi sentenze di merito, le quali hanno sottolineato la partecipazione del COGNOME all’azione delittuosa, stante la sua indubbia presenza sul posto attestata sia dall’autovettura, di sua proprietà, trovata davanti alla Cascina (con a bordo parte della merce sottratta), sia dalla chiamata in correità della COGNOME, priva di patente di guida, la quale ha ammesso il coinvolgimento del compagno nel tentativo di furto.
4.3. Il terzo motivo, nel prospettare assenza di dolo per la possibilità che i prevenuti avessero erroneamente ritenuto abbandonati i beni, sviluppa una inammissibile censura di merito, a fronte di una “doppia conforme” che ha insindacabilmente escluso che si potesse parlare di res derelicta, trattandosi di cose mobili strutturalmente collegate ad un bene immobile, quale la Cascina Ranza, certamente non abbandonato.
4.4. Anche il quarto motivo, in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2), cod. pen., sviluppa una non consentita censura di merito, a fronte di una decisione che ha plausibilmente accertato come i beni non fossero già stati smontati in precedenza e accumulati al suolo, secondo quanto riferito dal responsabile della RAGIONE_SOCIALE proprietaria della struttura.
4.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici territoriali hanno esaurientemente e logicamente motivato in punto di applicazione della recidiva nei confronti del COGNOME, avendo riscontrato, in proposito, che i numerosi precedenti penali a carico del medesimo, per diverse tipologie di reato, tra cui molti furti, ne delineano una evidente attitudine al crimine a fini di profitto, sintomo di elevata pericolosi sociale che giustifica il riconoscimento della circostanza aggravante in questione.
4.6. Anche l’ultima censura, in punto di diniego del regime di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondata, atteso che il bilanciamento operato è stato motivatamente ritenuto congruo sia rispetto alla personalità degli imputati, sia rispetto all’assenza di element positivamente valutabili, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito che non è sindacabile nella presente sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME
Presideglte