Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17.1.2025 la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza con cui il locale Tribunale, all’esito di rito abbreviato, in data 12.7.2024′ aveva dichiarato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, comma 3, in relazione all’art. 625 n. 2 cod.pen. condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, ha rideterminato la pena inflitta all’NOME in anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa e quella inflitta al COGNOME ed al COGNOME in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 266,66 di multa i confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.1. Il fatto oggetto del procedimento può essere così sintetizzato:
in data 5.7.2016, a seguito di una telefonata anonima, una pattuglia dei Carabinieri, recatasi a Tremestieri Etneo in INDIRIZZO, individuava all’interno di un’autovettura Renault Modus, che era già stata segnalata come sospetta, un soggetto poi identificato in COGNOME NOME il quale dichiarava di essere in compagnia di altre due persone.
Fatto accesso al balcone dell’appartamento sito al primo piano della INDIRIZZO, si notava l’infisso esterno del balcone danneggiato e già aperto mentre quello più interno ancora chiuso era stato forzato; inoltre si scorgeva una scala che dal balcone portava nel retro dell’abitazione dove vi erano i garages. Nel frattempo altra pattuglia giunta sul posto procedeva a fermare in INDIRIZZO, a pochi metri dall’abitazione, due persone identificate in COGNOME NOME e COGNOME NOME che, interrogati sulla loro presenza sui luoghi, riferivano di essere arrivati in compagnia del COGNOME senzadare altra giustificazione.
Nelle more sopraggiungeva sul posto COGNOME NOME, persona che aveva in affitto l’abitazione sita al primo piano di INDIRIZZO che, dopo aver constatato il tentativo di furto ed il danneggiamento degli infissi, si recava presso la Stazione Carabinieri di Tremestieri Etneo per sporgere denuncia.
I fermati, escussi a sommarie informazioni, ammettevano i fatti.
Sulla scorta di tale compendio probatorio,i1 giudice di primo grado concludeva per la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, essendo stato accertato che, mentre il COGNOME, rimasto in macchina, faceva . da palo, NOME e COGNOME avevano cercato di introdursi nell’appartamento abitato dal COGNOME approfittando della sua assenza al fine di impossessarsi dei beni ivi custoditi non essendovi riusciti per l’intervento RAGIONE_SOCIALE Forze dell’Ordine, giudizio sostanzialmente confermato in punto di responsabilità dal giudice dell’appello.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori di fiducia, mediante atti separati / NOME e COGNOME NOME.
2.1. Ricorso per NOME: si articola in tre motivi ~
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen 7 l’inosservanza della legge penale in riferimento all’art. 56 cod.pen. nonché ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) / la mancanza di motivazione nella parte in cui dopo aver fissato la pena per il reato consumato nel minimo edittale ha operato la riduzione per il tentativo nella misura di un terzo senza fornire un’adeguata motivazione sul perché ci si fosse discostati in misura così rilevante dal minimo edittale.
Si censura la sentenza impugnata quanto al calcolo della pena irrogata laddove ha operato la riduzione per il tentativo nella sola misura di un terzo laddove la motivazione sul punto non ne spiega le ragioni non potendosi a tal fine ritenere esaustiva la ritenuta “avanzata dinamica della condotta delittuosa”.
Con il secondo motivo deduce , ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. i l’inosservanza della legge penale in riferimento all’art. 63, comma 4, cod.pen. nonché ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., la mancanza di motivazione nella parte in cui nel concorso tra più aggravanti ad effetto speciale la Corte territoriale non ha applicato il regime previsto dalla suddetta norma, né ha fornito in motivazione una spiegazione dei parametri utilizzati per individuare l’aggravante più grave ed il successivo aumento.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha applicato all’NOME gli aumenti previsti sia per l’aggravante della violenza sulle cose sia per la recidiva senza applicare il regime mitigatorio previsto dall’art. 63, comma 4, cod.pen.
Con il terzo motivo deduce / ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., la mancanza di motivazione laddove esclude l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ) riproponendo le argomentazioni della sentenza di primo grado e non tenendo in conto i rilievi sollevati con l’atto di appello.
Si censura la sentenza impugnata che, nel confermare il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, non ha tenuto conto della circostanza che l’NOME avesse reso spontanee dichiarazioni prima che si componesse il quadro indiziario a suo carico.
2.2. Ricorso per COGNOME NOME: si articola in un motivo.
Con detto motivo deduce la . violazione dell’art. .606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Si censura la sentenza impugnata laddove nel valutare la posizione del COGNOME non ha rilevato che lo stesso é incensurato ed inoltre che esistono fattori positivi che avrebbero potuto giustificare la loro concessione ovvero la giovane età (all’epoca dei fatti appena diciottenne).
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio limitatamente all’entità della riduzione di pena per il tentativo e all’entità dell’aumento per le circostanze aggravanti nei confronti dell’NOME nonché, per l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., nei confronti del COGNOME.
Chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dell’NOME nel resto nonché l’inammissibilità del ricorso del COGNOME.
Chiede, infine, che venga dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dei due imputati, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen..
4. La difesa di NOME ha depositato conclusioni difensive e di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per NOME é fondato limitatamente ai profili che si andranno ad evidenziare.
1.1. Il primo motivo é infondato.
Ed invero, ai fini della determinazione della pena in concreto entro la forbice edittale segnata dal combinato disposto dell’art. 56 cod.pen. e della specifica norma incriminatrice oggetto di contestazione, del tutto legittimamente e con motivazione adeguata, la Corte territoriale ha ritenuto di non applicare nella massima estensione la riduzione prevista dal citato art. 56 cod.pen. in ragione della ritenuta “avanzata dinamica della condotta delittuosa” al momento del sopraggiungere RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine, dandosi atto che gli imputati, nell’ottica della realizzazione del furto nell’appartamento, avevano parcheggiato l’auto, organizzato la sorveglianza del palo, allocato una scala e già forzato due ingressi dell’immobile.
1.2. Il secondo motivo é fondato.
Ed invero nella determinazione della pena il giudice dell’appello ha applicato l’aumento per ciascuna circostanza aggravante, così violando il disposto dell’art. 63, comma 4, cod.pen.. Va altresì rilevato, tuttavia, che il calcolo della pena é in Ogni caso errato laddove la pena base, già ridotta per il tentativo, viene nuovamente ridotta ex art. 56 cod.pen.
Pur dovendosi dare atto in questa sede di tale violazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, tuttavia occorre tenere conto che l’intervento officioso è consentito nei soli limiti in cui si configuri una pena illegale, non essendo quindi sufficiente, come nella specie, che la pena irrogata sia solo illegittima.
Rilevano nella fattispecie i recenti approdi in materia raggiunti dalle Sezioni Unite e, in particolare, da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886, e da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818.
La citata sentenza «COGNOME», confortata dalla precedente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE stesse Sezioni Unite, ha chiarito la distinzione tra pena illegale e pena illegittima. Premesso che (come rammentato da Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace) quella di pena illegale è categoria che la giurisprudenza utilizza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa, trovando soluzione il caso opposto nel divieto di reformatio in peius, l’illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato.
Per quanto in concreto possa non essere agevole l’individuazione RAGIONE_SOCIALE cornici edittali pertinenti al caso, è quindi solo la violazione di esse, che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena, a integrare la pena illegale.
Ogni altra violazione RAGIONE_SOCIALE regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima.
La puntuale identificazione degli estremi edittali è operazione essenziale, perché si possa giudicare della eventuale illegalità della pena inflitta e far così emergere il superamento di quel confine che il giudice non può valicare.
Solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall’ordinamento, sovverte le valutazioni valoriali riservate al legislatore, e con ciò le ragioni di tale monopolio.
1.3. Il terzo motivo é infondato.
Ed invero la sentenza impugnata, con motivazione esente da aporie logiche ed in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha fondato il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sulla mancanza di elementi da valorizzare positivamente (vedi a riguardo Sez. 4, n. 32872 dei/08/06/2022, Rv. 283489 che valorizza l’assenza di elementi di segno positivo), ritenendo altresì che le dichiarazioni confessorie dell’NOME (come dei coimputati) non abbiano apportato al processo alcun contributo in presenza di un “evidentissimo quadro di penale responsabilità.
2. Il ricorso per COGNOME NOME é manifestamente infondato.
Come già rilevato nell’esame del precedente ricorso, la sentenza impugnata ha adottato la medesima motivazione per tutti gli imputati per rigettare la richiesta
applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, non rilevando elementi positivamente valutabili. Né, con riguardo alla posizione del COGNOME, il ricorso evidenzia ragioni che non siano state valutate dal giudice dell’appello, considerato che non risponde a verità che il prevenuto sia incensurato e che la giovane età non può giustificare di per sé la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto / determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Rv. 278633).
In conclusione la sentenza impugnata va annullata con riguardo all’NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio nei termini evidenziati, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania, rigettando il A GLYPH ( ricorso nel resto; dichiara invece inammissibile il ricorso proposto per COGNOME NOME.
P.Q.M.
A i nullala sentenza impugnata nei confronti di NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso di NOME. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità nei confronti di NOME. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso i12 ottobre 2025
Il Consi GLYPH nsore
Il Presidenté