Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6556 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6556 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Data Udienza: 23/01/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME – Presidente –
Sent. n. sez. 137/2026
NOME COGNOME
CC Ð 23/01/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da NOME nata in Bosnia Erzegovina DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20 maggio 2025 della Corte dÕappello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME
NOME responsabile del reato di tentato furto, aggravato ai sensi dei nn. 2 e 7 dellÕart. 625 del codice penale.
2. Il ricorso si compone di cinque motivi di censura.
2.1. I primi tre, formulati sotto i profili della violazione di legge (il primo e il terzo) e del vizio di motivazione (il secondo), attengono alla sussistenza dellÕaggravante contestata ai sensi del n. 7 dellÕart. 625 cod. pen., ritenuta dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, nonostante la struttura (ove il furto è stato consumato) non fosse più utilizzata per lÕespletamento di alcuna funzione pubblica, trattandosi di immobile dismesso in attesa di nuova destinazione; circostanza, continua la difesa, che inciderebbe quanto meno sulla piena consapevolezza, da parte dellÕimputata, di trovarsi allÕinterno di un edificio pubblico e, quindi, ai sensi dellÕart. 59 cod. pen., sullÕimputabilitˆ della ritenuta circostanza.
2.2. Il quarto, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene alla sussistenza della causa di non punibilitˆ di cui allÕart. 131cod. pen. e deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, proprio le concrete modalitˆ di realizzazione della condotta (consistita, sostanzialmente, nel raccattare beni evidentemente dismessi), sarebbero rappresentative non giˆ di una significativa capacitˆ organizzativa (cos’ come ritenuto), ma, al contrario, di quel minimo disvalore tipico dellÕastratta fattispecie descritta dalla norma invocata.
2.3. Il quinto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alle circostanze attenuanti generiche, illogicamente escluse, sostiene la difesa, nonostante la palese resipiscenza mostrata dalla COGNOME nel corso del processo.
1. I primi tre motivi di ricorso sono infondati.
LÕimputata è stata ritenuta responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato in concorso (artt. 56, 110, 624, 625 commi 2 e 7 cod. pen.), perchŽ, mediante violenza sulle cose, ha tentato di asportare, dalle strutture di un polo ospedaliero dismesso, sito in Garbagnate, materiale di varia natura (dodici lastre in acciaio, nove profili di alluminio, rubinetteria, un calorifero elettrico, suppellettili in metallo, una porta in alluminio, spezzoni di cavi elettrici in rame), non riuscendo nell’intento a causa dell’intervento delle forze di polizia.
La difesa deduce lÕinsussistenza dellÕaggravante di cui al n. 7 dellÕart. 625 cod. pen. in quanto la struttura (ove il furto è stato consumato) non era più utilizzata per lÕespletamento di alcuna funzione pubblica.
LÕassunto è infondato. Per la sussistenza dell’aggravante è sufficiente che la cosa sottratta, anche se non inerente alla funzione o all’attivitˆ svolta nello stabilimento, si trovi comunque allÕinterno dello stabilimento pubblico, in quanto la ragione dell’aggravamento sanzionatorio consiste proprio nella necessitˆ di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e nella maggiore fiducia che ispira la custodia delle cose che si trovano in stabilimenti pubblici (Sez. 4, n. 39096 del 23/06/2009, COGNOME, Rv. 245120; Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, COGNOME, Rv. 258680; Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 278154).
Per stabilimento pubblico deve intendersi qualsiasi complesso di opere o di attrezzature destinato all’estrinsecazione di un pubblico interesse o di una pubblica utilitˆ; ed è irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblico, che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione (Sez. 1, n. 74 del 20/01/1970, Lupi, Rv. 114604) o che la funzione impressa non sia concretamente svolta, perchŽ non ancora ultimata la struttura (Sez. 5, n. 31702 del 15/06/2001, DÕAmbrosio, Rv. 219713): in assenza di una effettiva e reale cessazione del vincolo di destinazione, ci˜ che rileva è che i beni si trovino allÕinterno di uno stabilimento pubblico, circostanza, questa, pacifica, essendo lÕimmobile nella disponibilitˆ del Comune (proprietario) e dell’RAGIONE_SOCIALE (ente gestore).
E che il dato fattuale al quale è ricollegata la sussistenza della fattispecie aggravata (la natura pubblica dellÕedificio), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, fosse chiaramente percepibile dalla ricorrente è circostanza logicamente dedotta dalla presenza di tutti quei presidi elencati nella sentenza di primo grado ed esplicitamente richiamati dalla Corte dÕappello (cartelli, panettoni, transenne, lucchetti e catene).
2. Indeducibile il quarto motivo di censura.
Va premesso che la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131cod. pen. va operata valutando, alla luce dei criteri di cui allÕart. 133 cod. pen., le modalitˆ della condotta e lÕentitˆ del pregiudizio arrecato.
Presupponendo un apprezzamento in fatto, tale giudizio è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone, necessariamente, la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nella norma richiamata, ma la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647) ed è sottratto al sindacato di legittimitˆ se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685).
Ebbene, la sentenza impugnata ha ritenuto che, sotto il profilo oggettivo, la natura dei beni sottratti e le modalitˆ del fatto fossero significative di una significativa capacitˆ organizzativa del gruppo (tra cui un minorenne) e, sotto il
profilo soggettivo, che i numerosi precedenti penali, anche specifici, e il ricorso da parte della stessa ad non potessero condurre ad una valutazione di mera occasionalitˆ della condotta illecita.
La motivazione esiste e non è nŽ manifestamente illogica, nŽ incoerente rispetto ai dati processuali richiamati ed in quanto tale insindacabile in questa sede. E in ci˜ lÕindeducibilitˆ del motivo.
Ugualmente indeducibile, in ultimo, il quinto motivo di ricorso.
Il riconoscimento delle circostanze generiche è frutto dellÕesercizio di un potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, del quale lo stesso giudice deve dar conto attraverso lÕindicazione dei criteri utilizzati e delle ragioni che ha posto a fondamento del diniego o del riconoscimento delle attenuanti, senza la stretta necessitˆ della contestazione o dellÕinvalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).
Ebbene la sentenza impugnata ha dato atto della radicale assenza di elementi favorevoli allÕinvocato riconoscimento, in presenza, al contrario, di significativi elementi contrari: il comportamento processuale teso a minimizzare la sua responsabilitˆ e la stessa personalitˆ dellÕimputata, gravata da numerosi procedenti anche specifici.
Ancora una volta la motivazione esiste, è coerente e non manifestamente illogica e, quindi, in questa sede insindacabile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 23 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME