Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16615 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16615 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 03/03/1974
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 1) e di furto con strappo aggravato di cui agli artt. 61, n. 2, e 624 bis, comma 2 e 3, cod. pen. (capo 2);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 56, comma 3, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente dai lamentati vizi, ha specificato come l’istituto della desistenza volontaria non possa trovare applicazione la caso di specie dal momento che l’imputato non ha portato a termine l’azione criminosa solo a causa dell’intervento di circostanze esterne, ovvero l’essere stato colto in flagrante dalla persona offesa, e non per motivi dipendenti dalla sua volontà.
Che il secondo motivo di gravame, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo 2, è, parimenti, manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del suddetto reato, ovvero il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di agire al fine di trarne un profitto per sé o per altri, ritenendo evidente che l’imputato abbia volutamente e coscientemente strappato il cellulare dalle mani della persona offesa con l’obiettivo di impedirgli di allertare le forze dell’ordine, apparendo, invece, del tutto inverosimile la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa;
Che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha sottolineato come la deformazione presentata dalle forbici, perfettamente compatibile con i danni da effrazione presenti sul furgone, e la natura e dimensione dei beni oggetto del tentato furto permettano di ritenere certamente sussistenti le aggravanti contestate. Peraltro, risulta irrilevante la circostanza che le forbici siano state rinvenute solo dopo lo svolgimento dei fatti e pretestuoso sostenere che la persona offesa avrebbe dovuto portare con sé tutti gli attrezzi anziché prendere di volta in volta quelli necessari, stante anche l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui sussiste l’aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell’ipotesi in cui l’autovettura, parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, non abbia le portiere chiuse con le chiavi e quest’ultime siano inserite nel cruscotto del veicolo (Sez. 7, n. 4721 del 18/1/24, non massimata; Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 270122 – 01; Sez. 5, n. 2555 del
13/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269051 – 01; Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv. 237286 – 01; Sez. 2, n. 10192 del 02/03/1977, COGNOME, Rv. 136633 – 01);
Che il quarto motivo, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata esclusione dell’aumento di pena per la recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Che il quinto ed ultimo motivo d ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è manifestamente infondato in quanto il valore economico degli attrezzi che il ricorrente era intenzionato a sottrarre, pari a circa 2.500/3.000 euro, è tutt’altro che irrisorio e, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo, (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450);
Ritenuto che tutti i suddetti motivi di ricorso non sono, inoltre, deducibili in sede di legittimità, in quanto tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
( WC
nsigliergestensore
Il Presidente