Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41417 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41417 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazio avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Verona ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen.
Considerato che il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazion con il quale la difesa lamenta che la corte territoriale ha confermato il tratta sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, è manifestamente infondato, in quanto no tiene conto delle argomentazioni fornite dalla sentenza in verifica in merito alla dosim della pena inflitta. Tanto non senza considerare che, ai fini del soddisfacimento dell’obblig motivazione, non è necessario che il giudice prenda in considerazione ciascuno degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., risultando sufficiente la valutazione di quelli che assumono nel discrezionale giudizio complessivo, individuati, nel caso di specie, nelle peculiari mod della condotta e nei precedenti penali da cui l’imputato è gravato.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale la difesa lamenta i giudizio di mera equivalenza, anziché di prevalenza, tra le circostanze attenuanti generic riconosciute e la circostanza aggravante, nonché la recidiva contestate all’imputato, senz tener conto del principio di diritto secondo il quale le statuizioni relative al g comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero ar o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo riten anche quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 d 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023
Il consigliere estensore