Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46056 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46056 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
Sentenza
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Pinerolo il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 19/1/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME con le quali ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione Sezione sesta, confermava la
sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 28/1/2020 con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 56, 353 c.p., così riqualificato il fatto di cui all’art. 353 c.p., originariam contestato.
In motivazione la Corte distrettuale condivideva la ricostruzione della vicenda, così come operata in prime cure e faceva propri i rilievi e le osservazioni del giudice di primo grado a conferma del giudizio di colpevolezza, valorizzando il contenuto della registrazione del colloquio, intercorso tra COGNOME e le persone offese che dimostrava la chiara volontà dell’imputato di alterare il libero svolgimento della gara per l’aggiudicazione del bene, dietro pagamento di euro 10.000,0 in cambio della desistenza dei COGNOME da qualsiasi rilancio. La Corte d’appello ha evidenziato, in linea con quanto rilevato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, che detta proposta non fu recepita dai COGNOME, consentendo al giudice di qualificare il fatto in termini di tentativo.
Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale a sostegno della richiesta di annullamento, con il primo motivo, denuncia violazione della legge penale avendo il giudice di merito valorizzato le testimonianze delle persone offese che, a dire della difesa, erano affette da inutilizzabilità ex art. 354 c.p.p., dovendo le stesse essere sentite come testimoni.
Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 353 c.p., sia pu nella forma tentata, quando invece, la Corte di merito, stante l’inidoneità dell’azione del COGNOME ad interferire con il corso della procedura, per l’impossibilità dei COGNOME di rilanciare l’offerta indipendentemente dalla proposta del COGNOME, avrebbe dovuto ritenere sussistente un reato impossibile.
Con il terzo motivo ci si duole dell’eccessività della pena .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo con cui si contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni del persone offese, non risulta in precedenza proposta nei precedenti gradi di giudizio, pertanto ess6è scrutinabile in questa sede ostandovi il disposto dell’art. 627, co. 4, c.p.p. secondo cui non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti gradi di giudizio o nel corso delle indagini preliminari. La giurisprudenza ha da tempo affermato che detta regola si estende anche alle inutilizzabilità, perché è espressione di un principio generale dell’ordinamento, che conferisce definitività alle decisioni della Corte di cassazione ( Sez. 1, n. 22023 del 18/04/2006, Rv. 235274).
Va ribadito dunque che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti forma nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento, di talché, nell’ipotesi in cu il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di cassazione le preclusioni prodotte dalla precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, Rv. 263865).
3. La censura difensiva con la quale, poi, si pone in discussione la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha correttamente inquadrato il fatto nella fattispecie criminosa di cui agli artt. 56 e 353 c.p., in linea con il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qui correttamente applicato, per cui l’offerta di danaro al fine non equivoco di indurre altri a non partecipare ad un’asta, costituisce, allorché l’offerta venga respinta o non si verifichi l’astensione dall’asta, tentativo d turbativa di pubblico incanto (Cass. Sez. 6, 20/2-20/5/1976 n. 6264 Rv. 133612; 8/5-17/7/1998 n. 8443 Rv.212223).
4. Il secondo motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la puntuale motivazione della Corte d’appello che a pag. 8, correttamente, ha escluso l’ipotesi del reato impossibile conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazion alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l’azione, valutata “ex ante” e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso. Nel caso in discorso è stato rilevato come l’azione del COGNOME fosse assolutamente idonea allo scopo, costituito dalla eliminazione, dei concorrenti dalla gara, in quanto tempestiva rispetto all’udienza fissata per l’apertura delle buste, economicamente significativa e del tutto plausibile, tant’e che COGNOME NOME la prese in seria considerazione.
Anche la censura difensiva relativa al trattamento sanzionatorio appare generica avendo la Corte d’appello specificamente motivato sul punto ritenendo la pena bene perequata alla gravità del fatto ed alla personalità, già gravata, del Banciotto ( pag. 8).
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Per tutti questi motivi deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente che l’ha proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ‘ente