Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33161 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 04/07/1979 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv.to NOME COGNOME che ha esposto i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 30 aprile 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari del 23-12-2021 che aveva condannato COGNOME COGNOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in tentata rapina aggravata contestato al capo L) della rubrica, limitatamente ai fatti avvenuti il 7 agosto 2013.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to NOME COGNOME deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con riguardo all’art. 484 cod. proc.
pen. posto che, ricevuta l’istanza di rinvio dell’udienza 4 aprile 2019 da parte del difensore di fiducia, il tribunale avrebbe dovuto interpellare il difensore nominato in sostituzione ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. sul punto relativo e non poteva direttamente procedere al rigetto della richiesta;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento alla omessa concessione del rinvio da parte del tribunale di primo grado dell’udienza 4 aprile 2019 per contestuale impedimento presso altra autorità giudiziaria innanzi al foro di Brescia; al proposito si deduceva che aveva errato la Corte di appello nel respingere la doglianza stante che, la richiesta di rinvio, risultava essere stata inviata tempestivamente ed essere relativa al processo fissato prima di quello dinanzi al Tribunale di Bari; infine, sul punto, apparente doveva ritenersi l’argomentazione circa la mancata nomina di sostituto processuale;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla omessa considerazione della sussistenza dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. causato dalla consumazione dei fatti estorsivi in danno dello COGNOME da questi denunciati nel 2012 e dimostrati dall’avvenuta condanna degli autori di tali episodi delittuosi; al proposito si lamentava che era stato proprio il COGNOME a muovere le richieste estorsive a seguito delle quali le utenze dello COGNOME erano sottoposte ad intercettazione sicché l’imputato era ben consapevole di essere sottoposto a sistemi di controllo delle comunicazioni e mai avrebbe, pertanto, potuto associarsi con lo stesso COGNOME per la consumazione delle rapine; sussisteva, quindi, al momento dei fatti un pericolo attuale e perdurante derivante dalla caratura criminale del COGNOME che aveva determinato il ricorrente a dare quelle informazioni; – violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla inidoneità della condotta dell’imputato ad integrare una fattispecie di concorso punibile in relazione agli episodi del 7 agosto 2013; al proposito si deduceva che l’imputato poteva avere volontariamente fornito false informazioni ai correi sull’orario di uscita del furgone così impendendo l’esecuzione del delitto e sul punto era inadeguata la motivazione del giudice di appello;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
2.1 Con successiva memoria depositata in cancelleria il nuovo difensore nominato avv.to COGNOME insisteva nella doglianza relativa allo stato di necessità sottolineando il forte timore che le condotte del COGNOME avevano determinato in capo all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sono infondati ovvero reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Ed invero, quanto alle doglianze relative al rigetto dell’istanza di rinvio per impedimento causato da contestuale impegno presso altra autorità, va in primo luogo evidenziato come alcun vizio appare affliggere l’ordinanza del tribunale che, nella fa se della costituzione delle parti all’udienza del 4 aprile 2019, accertata la mancata comparizione del difensore di fiducia nominava altro difensore in sostituzione ex art. 97 quarto comma cod. proc. pen. e provvedeva, poi, sull’istanza di rinvio per imped imento già precedentemente depositata dal difensore senza che, pertanto, fosse necessaria una nuova interlocuzione con il sostituto difensore, essendo le ragioni del rinvio già esposte nell’istanza.
Quanto, poi, al merito della questione processuale, va osservato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite l ‘impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420ter , comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262912 – 01).
Orbene, nel caso in esame, il giudice di primo grado e la corte di appello poi hanno, con giudizio esente da vizi, sottolineato come l’istanza di rinvio non contenesse la descrizione adeguata delle ragioni della assoluta necessità di comparizione dinanzi al Tribunale di Brescia ovvero per le quali non risultava possibile nominare un sostituto sia in quel procedimento che dinanzi al giudice di Bari.
Peraltro, oltre a non specificare il motivo quali attività siano state svolte all’udienza del 4 aprile 2019 che possano avere pregiudicato l’imputato per assenza del suo difensore, dall’analisi dello svolgimento del processo esposto nella sentenza di primo grado risulta che il tribunale ha ammesso le prove richieste dalle parti e disposto la trascrizione delle conversazioni intercettate, senza che tale assenza abbia, pertanto, comportato alcun concreto pregiudizio ritualmente eccepito dal difensore n ominato in sostituzione e presente all’udienza.
2. In relazione al terzo ed al quarto motivo va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico dell’imputato porta sia ad escludere che lo stesso abbia agito perché sussistente la necessità di evitare a sé stesso un danno grave alla persona sia ad affermare che lo stesso aveva fornito indicazioni in ordine ai soggetti passivi da aggredire, al denaro dagli stessi trasportato ed ai mezzi utilizzati, talmente specifiche e precise da integrare il contestato delitto. E per giungere a tali conclusioni dapprima il Tribunale di Bari e poi il giudice di appello hanno proceduto ad una lunga esposizione del contenuto delle conversazioni intercettate intercorse anche tra lo stesso COGNOME ed i correi sulla base delle quali è stato escluso sia che lo stato di timore derivato dalla esecuzione di attività estorsive in suo danno potesse avere determinato l’imputato a fornire indicazioni specifiche circa i soggetti da rapinare sia come, per l’avanzato stadio di esecuzione dei fatti, gli stessi integrassero certamente un tentativo punibile.
In particolare, la Corte di appello di Bari non ha omesso l’esame del motivo sulla sussistenza di un tentativo punibile, specificando come la mancata attuazione del proposito criminoso non risulti attribuibile ad una volontaria errata indicazione dell’imputato dell’orario di uscita dal garage del furgone bensì a circostanze impreviste sopravvenute.
E stante che secondo la ricostruzione dei fatti l’azione esecutiva era comunque iniziata la soluzione del giudice di appello appare conforme all’orientamento di questa Sezione secondo cui ai fini della configurabilità del tentativo, assumono rilievo non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà perpetrato, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. 2, n. 9638 del 07/01/2025, S., Rv. 287849 – 01).
Incensurabile appare, infine, il diniego delle attenuanti generiche giustificato dalla corte di appello in ragione della negativa personalità dell’imputato con valutazione esente dalle lamentate censure.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 26 settembre 2025 IL CONSIGLIERE EST. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME