Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7663 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7663 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
NOMECOGNOME nato a Milano il 28/08/1966
COGNOME NOMECOGNOME nato a Monza il 22/05/1986
COGNOME NOMECOGNOME nato a Melzo il 06/06/1973
COGNOME NOMECOGNOME nato a Milano il 18/02/1966
NOME MaurizioCOGNOME nato a Milano il 12/07/1963
NOMECOGNOME nato a Pessano Con Bornago il 04/10/1965
COGNOME NOMECOGNOME nato in Belgio il 29/06/1981
COGNOME NOMECOGNOME nato in Belgio il 09/08/1974
COGNOME NOMECOGNOME nata a Milano il 07/05/1960
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 14/04/1952
COGNOME NOMECOGNOME nato a Rossano il 25/01/1969
COGNOME SalvatoreCOGNOME nato a Caltanissetta il 22/10/1958
COGNOME NOMECOGNOME nato a Monza il 23/11/1973
NOME COGNOME nato in Albania il 31/07/1981
avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, c riferimento alla posizione di COGNOME, con riguardo al capo A), limitata all’episodio successivo al 16 maggio 2017, perché il fatto non sussist rideterminazione della pena finale previa espunzione della corrispondente fraz di pena; il rigetto del ricorso di COGNOME; la declaratoria di inammissibili altri ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale ri della pronuncia emessa in data 27 marzo 2023 dal Giudice dell’udienza prelimin del Tribunale di Monza, per quanto qui rileva,
ha rideterminato, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ha assolto NOME COGNOME perché il fatto non sussiste, limitata all’episodio della cessione di cinquanta chilogrammi di hashish a NOME COGNOME, rideterminando conseguentemente la pena e confermando nel resto.
Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione tut suddetti imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, formulando i motivi di c di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. pen.
3. Ricorso di NOME COGNOME
Violazione di legge in relazione agli artt. 587 e 599-bis cod. proc. pen. vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata, da un lato, ha mandato as il coimputato NOME COGNOME perché il fatto non sussiste, per quanto a all’episodio della cessione di cinquanta chilogrammi di hashish, e, dall’a confermato la condanna di NOME COGNOME per il medesimo fatto. Quest aporia avrebbe dovuto essere risolta in maniera coerente con il princi estensione dell’impugnazione anche in favore dei còrrei non appellanti, scongiurare il conflitto tra giudicati.
4. Ricorso di NOME COGNOME
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 115 cod. pen. e 1 proc. pen., con riferimento alla ribadita condanna per i fatti di cui al ipervalorizzando irritualmente le condotte del ricorrente (in particolare
episodi del 23 e 26 febbraio e 1-2 marzo 2018), reputate come contributo commissione del delitto, pur in difetto di tipicità, e non invece ric all’accordo non punibile o alla desistenza volontaria.
4.2. Violazione di legge in relazione all’art. 56 cod. pen., con riferime ribadita condanna per i fatti di cui al capo 24, in via subordinata ri precedente motivo, sollecitando la rimessione alle Sezioni Unite della ques della necessaria tipicità, o meno, degli atti contestati come delitto tentat
5. Ricorso di NOME COGNOME
Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 530 cod. proc. pen., po Corte di appello si sarebbe sottratta al doveroso scrutinio di eventuali c proscioglimento, limitandosi, sul punto, a una mera clausola di stile.
6. Ricorso di NOME COGNOME
Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 530 cod. proc. pen., po Corte di appello si sarebbe sottratta al doveroso scrutinio di eventuali c proscioglimento, limitandosi, sul punto, a una mera clausola di stile.
7. Ricorso di NOME COGNOME
Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 599-bis cod. proc. pen. congiunti di motivazione riguardo alla erronea individuazione del ricorrente il soggetto che imbracciava un Kalashnikov nella rapina di cui al capo 25, deri da un’incoerente lettura delle fonti dichiarative e iconografiche.
8. Ricorso di NOME COGNOME
Violazione di legge in relazione alla qualificazione dei fatti di cui al capo 16 (essendo stata confermata l’ipotesi ex art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, pur nell’indeterminatezza del dato ponderale) e vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena, previa individuazione del fatto più in quello contestato al capo 12.
9. Ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME
Carenza di motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
10. Ricorso di NOME COGNOME
Carenza di motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza di eventuali c di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
11. Ricorso di NOME COGNOME
11.1. Violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen riferimento alla ribadita condanna per i fatti di cui al capo 20, l’interpretazione data dai giudici di merito alle conversazioni inte lascerebbe ancora permanere significative ambiguità.
11.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, terzo comma, e 115 pen. e 192 cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione con riferimento ribadita condanna per i fatti di cui al capo 24. La Corte di appello, disatt specifiche deduzioni difensive, ha qualificato come atti esecutivi, ri penalmente quali autonome fattispecie di rapina tentata, condotte (in partico poste in essere il 23 e 26 febbraio e 1-2 marzo 2018) di mero sopralluo comunque prive di violenza o minaccia, da ritenersi un mero accordo non punibi ovvero, al più, una desistenza ugualmente non punibile.
11.3. Violazione di legge in relazione all’art. 56 cod. pen., con riferimen ribadita condanna per i fatti di cui al capo 24, in via subordinata ri precedente motivo, sollecitando la rimessione alle Sezioni Unite della quest della necessaria tipicità, o meno, degli atti contestati come delitto tentato
11.4. Carenza di motivazione con riferimento alla richiesta difensiv riconoscimento della diminuente di cui all’art. 56, quarto comma, cod. pen.
12. Ricorso di NOME COGNOME
Illegalità della pena, in relazione alle circostanze processuali, dal mo che avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
13. Ricorso di NOME COGNOME
Carenza di motivazione riguardo alla tautologica esclusione della ricorrenz ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
14. Ricorso di NOME COGNOME
Violazione di legge in relazione agli artt. 355 e 373 proc. pen., non es presenti nel fascicolo del dibattimento i verbali della perquisizione e del se operati nei confronti del ricorrente il 17 gennaio 2018; il Giudice dell’u preliminare avrebbe sostanzialmente eluso la questione, rilevante sia p violazione dei diritti dell’imputato con propagazione dell’invalidità all’ele prova (in particolare, gli appunti manoscritti di COGNOME), sia anch conseguente indeterminatezza della rubrica imputativa.
15. Ricorso di NOME COGNOME
15.1. Violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. p insufficiente motivazione, in ordine alla ribadita àffermazione di responsabil i reati contestati.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, c cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è, nel suo complesso, infondato.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
L’impugnazione di NOME COGNOME unico ricorrente a non avere concordat la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è articolata in quattro primo dei quali relativo al delitto di narcotraffico ascrittogli al capo 20 e relativi ai tentativi di rapina di cui al capo 24.
2.1. In primo luogo, appare oltremodo generico il primo motivo, fondato considerazioni – pur prettamente di merito e, dunque, estranee allo scruti legittimità – che lumeggiano vaghe opzioni ricostruttive alternative del con dei dialoghi oggetto di captazione, senza neppure chiarire dove risulterebbe f l’inferenza logica dei giudici di merito e quale sarebbe una più corretta ese colloqui.
La doglianza inerente l’asserita mancanza di risposta alle censure esp nell’atto di gravame, peraltro, trascura il sereno e non superficiale scruti conversazioni, definite «ricche di dettagli in ordine alla qualità della stupefacente, al prezzo che potrebbe essere pattuito e alle modal trasferimento dello stupefacente» (pp. 30-33. D’altronde, l’interpretazio linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di me quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, al sindacato di legittimità – cfr., proprio in tema di “droga parlata”, 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; conformi, Sez. 3, n. 44938 d 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andre Rv. 268389-01).
Invero, esondano nel vizio di genericità sub specie di aspecificità i motivi di ricorso per cassazione che, sia pure svolgendo censure meramente asserti
apodittiche ovvero, come nel caso di specie, enunciando astrattamente prin giurisprudenziali, difettino in concreto di una critica argomentata avve provvedimento impugnato e dell’indicazione delle ragioni della loro decisi rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 23 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, R 254584-01).
2.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente
2.2.1. Il capo 24 ha per oggetto una reiterata serie di condotte univocam dirette ad impossessarsi, con violenza e minaccia, del denaro e dei beni di contenuti all’interno dell’abitazione delle persone offese. NOME COGNOME e g imputati concorrenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME), dopo avere effettuato plurimi sopralluogh essersi procurati arnesi da scasso, cellulari ed armi e avere pianificato nel le modalità operative della rapina e la divisione dei ruoli, si recarono ne della suddetta abitazione in quattro distinte occasioni, senza che gli es materiali (COGNOME ed NOME COGNOME) portassero a compimento il delitto, p cause indipendenti dalla loro volontà.
2.2.2. Quanto alla rilevanza, ex art. 56, primo comma, cod. pen., oltre agli atti direttamente esecutivi ovvero anche di quelli preparatori, il Collegio co appieno e intende dare seguito all’orientamento del tutto maggioritario, sec cui, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo i veri e p esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, fa fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il p criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delit commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla v del reo (cfr. Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, COGNOME, Rv. 285282-01, rel ad estorsione; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 269931-01, che riconosciuto il tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsion condotta degli imputati che – progettato il rapimento di un ex-complice, rec gli uomini e predisposti i mezzi necessari – si erano appostati presso abitazione, a bordo di un’autovettura, muniti di fascette e di una pistola, che se ne allontanasse, senza riuscire a prelevarlo perché la vittima, in usare il ciclomotore che sarebbe stato bloccato con un finto incidente, aveva un’automobile, così cogliendo di sorpresa i componenti del commando operativo Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963-01, relativa a tentati rapina ad un furgone portavalori, con riferimento agli indici utilizzabili per se l’azione avesse una significativa probabilità di essere portata a compiment cui l’individuazione dell’obiettivo, la progettazione dell’azione nei
particolari, la progressione nell’organizzazione – con l’approvvigionamento d pala gommata, di armi e di maschere per i volti – nonostànte la certezz monitoraggio delle forze dell’ordine, nonché la scelta di un’idonea strada con a gomito per l’agguato; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269 01, che ha ritenuto immune da censure la condanna per tentata rapina in dan di un furgone portavalori in quanto gli imputati – studiato il percorso, acqu conoscenza dei luoghi di predisposizione degli incassi ed altresì appro un’autovettura di origine furtiva per garantirsi la fuga – avevano pedinato i muniti di un’arma e di una maschera, non portando a termine l’azione l’imprevisto transito di un’auto dei carabinieri; Sez. 2, n. 52189 del 14/0 Gravina, Rv. 268644-01, che ha riconosciuto il duplice tentativo di rapina condotta degli imputati che, acquisita la disponibilità di guanti e cappelli, compiuto una ricerca in automobile di istituti bancari non eccessivamente pro e, in due occasioni, scesi dalla vettura, si erano portati, nel primo caso, della porta di ingresso di una banca e, nell’altro, all’interno, salvo allont la percepita presenza della vigilanza; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colo Rv. 267006-01, che ha ritenuto legittima la condanna per concorso nel tentat di rapina di due soggetti – uno dei quali in possesso di un taglierino e di u utilizzati per compiere altre rapine – che avevano lasciato l’auto nei pres ufficio postale con le portiere aperte e la chiave nel quadro di accensione, a cercato di sottrarsi al controllo di polizia fornendo spiegazioni contrastanti loro presenza in loco, ed avevano intrattenuto tra loro conversazioni intercettat da cui emergeva il comune intento di dissimulare la ragione di tale loro pres Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 264589-01, relativa alla pres – dopo un precedente sopralluogo – in ora notturna, all’ingresso del parcheg un supermercato, di tre persone, una delle quali, alla vista degli agenti gettato in terra un berretto modificato in passamontagna mediante due fori pe occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serra Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, COGNOME, Rv. 251145-01; Sez. 2, n. 416 del 05/11/2010, COGNOME, Rv. 248829-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il contrario, minoritario indirizzo che ritiene che siano rilevanti esclusiv gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in mi come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delit forma libera o vincolata, in quanto l’univocità degli atti indicherebbe parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva condotta (cosiddetta “tesi oggettiva”. Cfr. Sez. 3, n. 15656 del 02/02/2022, R Rv. 283045-01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, COGNOME, Rv. 246620-01; Sez. n. 40058 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 241649-01; Sez. 3, n. 16084 25/10/1978, COGNOME, Rv. 140639-01) non si confronta adeguatamente con il dat
letterale e il consolidato contesto sistematico. Invero, l’elemento oggett reato tentato, fattispecie autonoma rispetto al reato consumato, si incentra elementi di idoneità degli atti, univocità degli atti e mancato compi dell’azione o mancato verificarsi dell’evento, così collocandosi tra la s cogitatio (accordo non punibile ai sensi dell’art. 115 cod. pen.) ed il d consumato. L’accertamento della idoneità degli atti, da valutarsi ex ante e in concreto secondo il criterio della prognosi postuma, prescinde da una valutaz probabilistica di realizzazione dell’intento delittuoso, focalizzandosi sulla po che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone e la lesione del giuridico tutelato dalla norma violata, indipendentemente dall’insucc determinato da fattori estranei. Si configura, invece, un reato impossib inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., nel caso di un’i strutturale e strumentale dei mezzi, assoluta e indipendente da cause estran estrinseche, rispetto all’attuazione del proposito criminoso. La prova dell’un dell’atto (quale parametro probatorio) può essere raggiunta sulla base non dell’atto in sé considerato, ma anche di semplici atti preparatori (in part allorquando accompagnati ed esaltati nella loro pregnanza euristica da elem istruttori particolarmente significativi), tali da rivelare la finalità d addirittura l’imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, pu postularne necessariamente l’avvio. La normativa vigente non ripropone nozione di “delitto mancato”, in contrapposizione a quella di “delitto te presente nel codice COGNOME (ove si faceva espresso riferimento a concetti «cominciamento» ed «esecuzione», con ampi margini di perplessità esegetiche) L’art. 56 cod. pen. distingue, viceversa, tra tentativo non compiuto («se l non si compie») e tentativo compiuto («se l’evento non si verifica evidente rilievo dato non alla mera «esecuzione», ma all’intera «azione» (le – utilizzato anche nel precedente art. 49, secondo comma, cod. pen. – che una assai più ampia area semantica, tale da ricomprendere anche la perpetrazi di condotte con cui sia stato approntato e completato il piano criminoso in dettaglio ed abbia avuto inizio la sua attuazione, pur senza pervenirsi a esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico dalla norma incriminatrice); i commi successivi dell’art. 56 cod. pen prevedere la desistenza dell’azione e [‘impedimento da parte dell’a dell’evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due del tentativo punibile sanzionati in modo differente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, l’unico criterio di ordine generale per il riconosc dell’univocità è costituito dall’imprevedibilità della non consumazione, ovv quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il re commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio ta
eventualità; l’agente potrà, dunque, dimostrare di avere receduto dal prop criminoso solo mediante desistenza volontaria o recesso attivo. Analogament occorre aver riguardo alla idoneità non dei singoli atti, ma dell’azione valu suo complesso.
Non è, pertanto, revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione reato tentato delle azioni reiteratamente poste in essere, con fini di sottr beni mobili mediante violenza e minaccia, da COGNOME e dagli altri concorren protrattesi sino alla soglia della fase prettamente esecutiva.
2.2.3. La Corte di appello evidenzia poi – pp. 34-35 – l’ass «involontarietà della cessazione della condotta delittuosa», illustrando ognuno dei quattro episodi non abbia avuto séguito per «fatti imprevisti non v dagli imputati»: la presenza di due donne insieme alla persona offes sopraggiungere di un’altra vettura, la permanenza in casa delle vittime che h impossibile l’aggressione pianificata al momento dell’ingresso, il passag un’autopattuglia dei Carabinieri. Poiché «tutte le circostanze fattuali di detto sono avulse dalla volontà degli agenti la loro rinuncia non può qua come desistenza volontaria».
Questa conclusione appare pienamente coerente con l’insegnamento di questa Corte regolatrice e, prima ancora, con il chiaro dettato codicistico.
Seppure si verta in un caso di tentativo incompiuto e la desistenza sia q astrattamente ipotizzabile, difetta platealmente il requisito della libera arrestare gli atti da cui avrebbe preso le mosse il meccanismo causale capa produrre l’evento e la desistenza (che, ex art. 56, terzo comma, cod. pen., devono essere interrotti «volontariamente»). L’esimente non richiede un’auten resipiscenza e potrebbe essere giustificata da motivi di qualsiasi natura utilitaristici, ma necessita nondimeno di una deliberazione assunta in piena l indipendentemente da fattori esterni suscettibili di influire sulla determi dell’agente; in particolare, non è configurabile la desistenza volontaria qu rinuncia discenda dalla sopravvenienza di rischi o difficoltà non preventivati 1, n. 2077 del 05/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285615-01; Sez. 5, n. 12 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281137-01; Sez. 3, n. 17518 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01).
La decisione da parte di COGNOME, nei singoli episodi in contestazione, di proseguire nella condotta tipica non può considerarsi, in conclusione, il fr una sua determinazione “volontaria”.
2.2.4. È parimenti corretta l’imputazione che contesta al ricorrente q distinti tentativi di rapina.
La valutazione di autonomia delle singole fattispecie concrete, ov dell’unicità (o meno) dell’azione, deve procedere secondo un duplice crit
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finalistico e temporale. L’unicità del fine non è, infatti, sufficiente ad i all’azione un carattere unitario, dovendo accertarsi anche la “contest dell’azione, ovvero l’immediato succedersi dei singoli atti. Ne consegue c diverse condotte poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, finaliz impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detenga, costitu autonomi tentativi di reato, unificabili sotto il vincolo della continuazione, – singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all’elemento temp appaiano dotate di una propria completa individualità; al contrario, si ha u tentativo di rapina, pur in presenza di molteplici atti di violenza o mi allorché questi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, risultino sorretti d e continua determinazione che non registri, sul piano della volon dell’attuazione, interruzioni, desistenze o quant’altro, e costituiscano perci momenti di un’unica azione (Sez. 2, n. 2542 del 16/10/2014, dep. 20 Marseglia, Rv. 261854-01. Conformi anche Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016 COGNOME, Rv. 268644-01; Sez. 6, n. 9952 del 22/01/2003, COGNOME, Rv. 224040-0 sempre riguardanti una fattispecie di rapina, nonché, in tema di estorsione te Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256729-01; Sez. 2, n. 24541 de 15/06/2012, COGNOME, Rv. 253086-01).
In applicazione di tali principi di diritto, appare evidente, nel caso c che le distinte condotte contestate agli imputati, pur sorrette da un’ continua determinazione di rapinare le persone offese all’interno dell abitazione, risultino costantemente interrotte e riprese, nell’arco temporale una settimana. L’elemento temporale evidenzia, quindi, una netta cesura tr varie azioni, che impedisce ogni conclusione di contestualità dell’azione.
2.3. Il quarto motivo, con cui si eccepisce l’omessa risposta all’in applicazione del recesso attivo, è manifestamente infondato.
A
L’art. 56, quarto comma, cod. pen. prevede una diminuzione della pena p chi volontariamente impedisca l’evento. La norma presuppone, dunque testualmente la volontà della condotta impeditiva (Sez. 1, n. 2077 del 05/10/2 dep. 2024, COGNOME, Rv. 285615-01; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 201 T., Rv. 275647-01) e un comportamento attivo volto a scongiurare il verific dell’evento (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 2811 01; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170-01; Sez. 2, n. 16054 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677-01). Peraltro, questo schema dell’impediment volontario dell’evento postula che l’attività criminosa sia già stata compiu conseguentemente in svolgimento l’ormai autonomo processo di causazione dell’evento, interrotto dal riattivarsi dell’agente (Sez. 1, n. 40936 del 08
COGNOME COGNOME Rv. 245560-01; Sez. 1, n. 7033 del 11/01/1996, COGNOME, Rv 205326-01).
Nella vicenda storica in esame (rectius, in ciascuna delle quattro occasioni in cui i concorrenti si accinsero ad entrare nell’abitazione delle persone secondo la dettagliata ricostruzione dei giudici di merito), inequivocabilmente che, non solo l’azione criminale era rimasta soltanto a una di mero conato, ma soprattutto, come chiaramente illustrato sub 2.2.3, la mancata prosecuzione della condotta derivava esclusivamente da fattori esterni, se quali i còrrei non avrebbero abbandonato il loro proposito predatorio.
La censura contenuta nell’atto di gravame risulta, dunque, radicalme disattesa dalla Corte di appello, in maniera implicita ma chiarissima, in poggiata su presupposti logico-fattuali incompatibili con lo svolgimento dei come accertato sulla scorta delle emergenze processuali.
2.4. Il ricorso di NOME COGNOME deve, in conclusione, essere rigettat ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagament spese processuali.
Per quel che concerne le impugnazioni proposte dagli altri coimputati, destinatari di una sentenza resa sulla base di quanto concordato tra le opportuno premettere alla disamina delle singole doglianze, senza sacrificio esame specifico delle peculiarità di ciascuna di esse, alcune precisazioni com tutti i motivi di ricorso proposti.
Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 5 cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora deduca motivi relativi alla formaz della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consen Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronunci giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilev d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194-0 all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle pro n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853-01), all’insussistenz circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755-01
Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11 COGNOME, Rv. 283878-01).
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Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appaiono, con o evidenza, articolati con motivi non consentiti (avuto riguardo alla scelta neg con cui è stato definito il grado di appello, interrompendo la catena devolut talora, oltremodo generici (in quanto del tutto carenti della necessaria correl tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle pos fondamento dell’impugnazione) i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME Maggiore, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
4.1. Gli stringati atti di impugnazione di COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME si limitano a dedurre l’asserito man scrutinio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza, d’altronde, minimamente fare cenno alle circostanze che avrebbero dovuto essere valutat dalla Corte territoriale pro reis.
4.2. Sotto l’abito formale della violazione di legge, eccependo l’irrogazi una pena illegale (censura astrattamente deducibile), anche il ricorso di Cap duole in effetti – in termini del tutto aspecifici – soltanto del proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza affrontare l’altra questione, richiamata solo nell’intestazione dell’atto.
4.3. Il ricorso di NOME COGNOME è diretto a sollecitare una rivalut della piattaforma istruttoria e delle conseguenti considerazioni in punto di in riferimento alla penale responsabilità per il capo 24, nonostante gli sp motivi di gravame sul punto (analoghi, peraltro, a quelli articolati da COGNOME puntualmente valutati dalla Corte milanese) fossero stati oggetto di fo rinuncia.
4.4. Il ricorso di NOME si fonda sul mancato esame dei motivi rinuncia invoca un’impossibile nuova lettura di specifici elementi di prova.
4.5. La difesa di NOME deduce la genericità delle imputazioni, indeterminatezza quantitativa dello stupefacente oggetto di contestazione, conseguente sproporzione della pena inflitta (che è esattamente qu concordemente richiesta dalle parti).
4.6. I ricorsi di COGNOME e di COGNOME deducono entrambi doglianze in tem inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ma, come accen anche tali censure risultano precluse in conseguenza del negozio abdicativo.
4.7. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., tutti i suddetti ricorren essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di san pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquida equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione ( cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo
5. A NOME COGNOME sono State contestate sub A cinque violazioni al testo unico sugli stupefacenti, tutte relative a condotte di acquisto e detenz cannabici, per un peso ponderale oscillante da sette ai novantadue chilogram Oggetto del presente ricorso è soltanto la condotta di acquisto da NOME COGNOME di cinquanta chilogrammi di hashish in data imprecisata, successiva al 16 maggio 2017.
La censura difensiva, a fronte dell’assoluzione per la medesima vicenda suddetto COGNOME, fa leva su una presunta violazione dell’art. 587, comma 1, proc. pen. («Nel caso di concorso di più persone in uno stesso r l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su moti esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati»).
Nel caso di specie, difetta, ad avviso del Collegio, il presupposto di dell’impugnazione del concorrente nel medesimo reato per motivi no esclusivamente personali.
Da un lato, infatti, l’unico fatto storico ha condotto alla diversa suss nelle speculari ma non sovrapponibili condotte di cessione e di acquisto asc ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, alle due diverse parti del n illecito (cfr. Sez. 3, n. 31518 del 29/09/2020, B., Rv. 280040-01; Sez. 5, del 10/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249252-01, secondo cui integran autonome ipotesi di reato addirittura l’acquisto e la successiva vendita di s stupefacenti, poste in essere in tempi diversi da uno stesso soggetto; anche, per una completa ricostruzione della norma incriminatrice, Sez. U, n. 2 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286581-01). L’affermazione d insussistenza del fatto posta alla base della pronuncia liberatoria per attiene alla posizione di COGNOME non ha, dunque, rilievo rispetto al distin di reato ascritto ad COGNOME.
Dall’altro, occorre rilevare come, dalla lettura della sentenza impugnat 28-30) si evinca chiaramente che i giudici milanesi hanno assolto parzialm NOME COGNOME dall’imputazione ascrittagli al capo 20 (simmetrica, sul punto qui viene in rilievo, al sopra indicato capo A), per quanto attiene alla co cessione in favore di NOME, dubitando che fosse COGNOME il soggetto evoca quale cedente, senza farne espressamente il nome, in una conversazio telefonica tra gli altri coimputati NOME e COGNOME. In tale colloquio, due dialoganti citano – espressamente e senza incertezze – la persona di NOME come colui che, tempo prima, aveva acquistato «una partita di 50 kg.» di sost stupefacente. Al contrario, il coinvolgimento di COGNOME in questo episodio sar stato fatto derivare dal primo giudice dall’affrettata interpretazione di un riferimento («quello là»). Secondo la Corte di appello, questa individua
poggia solo su labili congetture e lo stesso racconto, «in assenza di circ specifiche, sembra piuttosto una millanteria del Bellante’per accreditarsi ne di grande spacciatore». Non vi è, dunque, piena sovrapponibilità tra le ragio le quali COGNOME è stato assolto in parte qua e quelle oggetto del concordato sulla pena proposto da COGNOME. Per il primo difetta totalmente la prova del coinvolgimento nella vicenda, laddove per il secondo le assai più gener perplessità sulla credibilità del racconto (che lo chiama, però, nominativame causa) restano assorbite dalla rinuncia sottesa al concordato.
I profili di censura sono, dunque, manifestamente infondati, resta radicalmente escluso l’effetto estensivo dell’impugnazione proficuamente colti dal coimputato.
Anche il ricorso di NOME COGNOME deve, pertanto, essere dichiara inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emer dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME che condanna al pagamento delle spe processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME FabioCOGNOME Gaetano, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME che condanna al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Preident