Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35206 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Desio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.12.2024, la Corte di appello di Caltanissetta, per quanto qui rileva, ha confermato la condanna di NOME COGNOME, emessa in sede di rito abbreviato, in ordine ai reati di violazione della misura della sorveglianza speciale e di furto tentato di cui all’imputazione .
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’ imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con riferimento ai reati di furto di cui ai capi C) e D): i) vizio motivazionale in ordine alla responsabilità del prevenuto, avuto riguardo alla individuazione del medesimo quale autore dei due tentativi di furto; ii) insussistenza degli estremi del tentativo punibile per i due episodi criminosi, trattandosi al più di atti preparatori; iii) eccessività della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenere prevalenti, in uno alla circostanza di cui all’art. 89 cod. pen., sulle contestate aggravanti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato note scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure che attengono alla posizione di responsabilità del prevenuto invocano una non consentita riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, sotto la veste della asserita mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, senza tuttavia confrontarsi col percorso argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata, che appare congruo e non manifestamente illogico, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
Nella specie, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sui profili di responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi C) e D), avendo sottolineato che l’individuazione del prevenuto è stata operata dagli agenti di polizia giudiziaria NOME e COGNOME, i quali, esaminate le immagini raccolte dagli impianti di videosorveglianza, avevano riconosciuto con certezza il COGNOME come il soggetto immortalato dalle telecamere in concomitanza dei tentati furti in abitazione contestati ai capi C) e D). La sentenza impugnata ha specificato che il ricorrente era soggetto ben noto alle forze dell’ordine, poiché all’epoca era sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale e, pertanto, sottoposto a continui controlli visivi da parte degli organi di polizia che poi hanno proceduto alla sua identificazione.
Per contro, è stato ragionevolmente specificato che le indicazioni provenienti dalla descrizione che la persona offesa aveva fatto del ladro, come persona esile di circa 25 anni, non siano dotate di altrettanta capacità persuasiva, trattandosi di indicazioni che sono state ritenute derivanti da suggestioni e dalla concitazione del momento e, come tali, inidonee a superare l’evidenza del quadro probatorio basato sulle ben più solide indicazioni provenienti dalle immagini raccolte dagli impianti di videosorveglianza.
Il secondo motivo, attinente al vizio di motivazione circa l’idoneità e l’univocità degli atti compiuti ad integrazione dei due tentati furti contestati ai capi C) e D) della rubrica, è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che assume trattarsi in entrambi gli episodi criminosi di atti preparatori, i giudici territoriali hanno legittimamente ravvisato i requisiti della idoneità e univocità degli atti in considerazione della concreta condotta desunta dalle fonti di prova valutate: con riferimento all’episodio contestato al capo C), la Corte d’appello specifica che il ricorrente si era arrampicato verso l’appartamento tramite alcuni cavi della corrente sul fabbricato e aveva già forzato la finestra per entrare all’interno; con riferimento all’episodio contestato al capo D), la sentenza impugnata specifica che il proprietario di casa (COGNOME NOME) aveva colto il ricorrente quando già questi si trovava all’interno dell’abitazione, essendo penetrato sotto l’avvolgibile della finestra.
Il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è inammissibile.
I giudicanti hanno motivatamente spiegato le ragioni connesse alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che attengono al giudizio di particolare offensività della condotta contestata, avuto riguardo al numero delle violazioni commesse, al fatto che queste erano state consumate durante la sottoposizione alla misura di prevenzione, all’assenza di resipiscenza e alla spiccata propensione a delinquere del prevenuto.
Si tratta di valutazione scevra da violazioni di legge o da profili di arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME