Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45544 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45544 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Casoria il 14/08/1979
avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte di appello di Napoli lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ribadiva la pena responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di associazione p delinquere, contestato al capo a) della rubrica, nonché a quelli di duplice ra tentata e di omicidio tentato, contestati rispettivamente ai capi c), d) e f in continuazione, e riduceva la pena principale complessiva alla misura di anni e otto mesi di reclusione.
COGNOME era stato riconosciuto partecipe di un sodalizio criminale dedito al perpetrazione di rapine ai danni di istituti di credito, nonché esecutore mater in concorso, di plurime condotte dirette alla realizzazione dei reati-fine, due quali (quelle ai danni di Unicredit Banca e del Banco di Napoli), seppur n giunte a finale consumazione, integravano tentativo punibile.
COGNOME era stato, altresì, riconosciuto autore di una successiva condotta programmato investimento di militari dell’Arma dei Carabinieri, che, durante un controllo, avevano intimato l’alt all’autovettura da lui guidata; condotta giudici di merito avevano ritenuto idonea e inequivocamente diretta a cagionare almeno in via alternativa, la morte degli operanti, scampata solo per la pronte di riflessi con la quale, gettandosi in terra, costoro erano riusciti ad l’impatto.
Avverso la decisione di secondo grado l’imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui al capo a).
Il minimo arco temporale delle investigazioni non avrebbe permesso di accertare l’esistenza di una vera e propria organizzazione criminale, co sotteso grado di stabilità del vincolo associativo, né di accertare l’int dell’imputato alla presunta compagine, come pure la volontà di farne part COGNOME, viceversa, sarebbe stato coinvolto solo in via occasionale nella fa preparatoria di talune rapine, intrattenendo rapporti esclusivamente con coimputato NOME COGNOME. Le intercettazioni eseguite non permetterebbero di intestargli un ruolo maggiormente pregnante.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dei reati ulteriori.
Quanto al reato di cui al capo c), la condotta dei correi sarebbe priva rilievo penale, non avendo valicato la soglia del tentativo punibile. Il bas NOME COGNOME non sarebbe riuscito a nascondere la pistola all’inte dell’istituto bancario e le attività precedenti rivestirebbero natura meram
preparatoria. Ad esse COGNOME la cui posizione sarebbe stata confusa con quel di altro imputato, sarebbe comunque rimasto estraneo.
Identiche considerazioni varrebbero anche in ordine al reato di cui al ca d).
Quanto al reato di cui al capo f), la condotta dell’imputato anda riqualificata nei termini della mera resistenza a pubblico ufficiale. Non vi sar stata la volontà di investire i Carabinieri e di fare loro del male. L’imp avrebbe agito in preda alla paura, come rivelato dalle intercettazioni.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine al rilievo della recidiva, specifica e reiterata.
Essa sarebbe stata ritenuta operante in stretta derivazione dai preceden penali e dunque sulla base di un illegittimo automatismo.
Si tratterebbe di punto decisivo della pronuncia impugnata, giacché l’esclusione della recidiva importerebbe la prescrizione del reato di cui al cap
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Al riguardo la sentenza impugnata sarebbe frutto di un esercizio non equilibrato della discrezionalità giudiziale, perché i fatti ascritti presenter una ridotta offensività concreta e la personalità dell’imputato non suscitere allarme sociale.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020′ n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il co di persone nel reato continuato va individuato, come è noto, nel caratte dell’accordo criminoso. Nell’ipotesi di mero concorso l’accordo assume riliev solamente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, ancorché nell’ambito del medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l’intesa e cessa ogni motivo di all sociale; nel reato associativo, viceversa, l’accordo risulta diretto all’attuaz di un più vasto programma criminale, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo stabile tr i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commission dei singoli reati programmati (giurisprudenza di legittimità costante in tal se
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v. Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284724-01; Sez. 5, n. 196 del 07/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, COGNOME Rv. 258009-01).
La motivazione della Corte territoriale riflette esattamente tali princip diritto e dà logicamente conto, sottraendosi a rilievi in punto di legittimità, sussistenza degli indici rivelatori della societas sceleris e dell’intraneità ad essa del ricorrente.
In tal senso la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, valorizzando:
da un lato, l’esistenza di consolidate e precise modalità operative, capaci dare stabilità e continuità al gruppo criminale, nonché la predisposizione mezzi (utenze cellulari, automobili, armi) e la precisa ripartizione di ruoli a interno;
e, dall’altro, gli elementi espressivi del pieno inserimento dell’imputato gruppo stesso, emergendo dalle intercettazioni, di cui è offerta una pian convincente lettura, il coinvolgimento di COGNOME nella totalità delle rap programmate nel pur breve intervallo temporale attenzionato (incluse le condotte arrestatesi anteriormente alla soglia della punibilità), il rapporto d che egli intratteneva con il capo dell’organizzazione, NOME COGNOME nonch la disponibilità che al capo egli di fatto assicurava anche indipendentemente, e di fuori, della realizzazione dei singoli progetti delittuosi.
Il secondo motivo è infondato, quanto alle censure inerenti la tenta rapina di cui al capo b).
Nel nostro ordinamento penale anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché, oltre che idonei, univoci, rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed es secondo le norme di esperienza e l’id quod plerumque accidit, del fine perseguitc dall’agente (anche sul punto giurisprudenza costante: Sez. 6, n. 46796 d 18/10/2023, COGNOME, Rv. 285566-01; Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, COGNOME, Rv. 285282-01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 26993201).
Rilevano dunque, ai fini di cui all’art. 56, primo comma, cod. pen., atti c pur non ancora rivolti immediatamente all’esecuzione, facciano fondatamente ritenere che l’agente o i correi, avendo definitivamente approntato il pi criminoso in ogni dettaglio, ne abbiano iniziato l’attuazione; che l’azione abbi significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato; che il delitto dunque commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dall volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 269963-01).
La sentenza impugnata ha inappuntabilmente riscontrato la compresenza di siffatti elementi. I membri della banda, come dalla sentenza precisato, aveva selezionato l’obiettivo da colpire (Unicredit Banca, filiale di Santa Maria Ca Vetere), avevano messo a punto il piano di azione dopo averne accuratamente studiato i luoghi (previa acquisizione e visione dei relativi filmati) e stabilito il ruolo assegnato a ciascun componente, si erano procurati l’automob e la pistola e quest’ultima era stata già consegnata al basista (la guardia g NOMECOGNOME che prestava servizio nell’istituto).
Sol perché il correo NOME non era riuscito a collocare l’arma nel bagno de Banca il piano delittuoso era infine abortito, dopo avere tuttavia raggiunto stadio di sviluppo avanzato al punto da rendere probabile e imminente l consumazione, preclusa da un inconveniente indipendente dalla volontà deli agenti.
Al piano di azione COGNOME non era affatto estraneo, perché la sentenza impugnata – solo genericamente tacciata di avere confuso le posizioni de concorrenti – viceversa richiama puntualmente l’intercettazione del conversazione nella quale l’imputato veniva contattato dal capoclan, che g diceva di tenersi pronto per il giorno della programmata rapina e lo coinvolge nell’approntamento strumentale dell’autovettura.
3. Il secondo motivo è inammissibile nel resto.
Sull’affermazione di penale responsabilità di cui al capo d) della senten impugnata, concernente la rapina tentata ai danni del Banco di Napoli, COGNOME non aveva articolato motivi di appello. La doglianza, proposta in questa sed risulta in ogni caso totalmente generica.
Quanto all’omicidio tentato di cui al capo f), il motivo di ricorso è priv adeguato confronto con le ragioni della sentenza impugnata, che ricostruisc analiticamente l’occorso e ineccepibilmente ravvisa, nella delibera accelerazione della marcia dell’automobile in direzione dei Carabinier l’intenzione dell’imputato di travolgere i militari per impedire il controllo consapevolezza di poterli, alternativamente, ferire od uccidere.
La Corte di appello ricava conferma di tale intenzione e di ta consapevolezza dal contenuto dell’intercettazione di una conversazione immediatamente successiva, svoltasi tra COGNOME ed COGNOME; intercettazione, l cui interpretazione costituisce, del resto, questione di fatto, rimessa all’esc competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza d motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, v 268389-01), qui non emergente, e neppure propriamente denunciata.
4. Il terzo motivo è infondato.
Nel riconoscere l’aggravante della recidiva, strettamente inerente al persona del colpevole, la sentenza impugnata non si è infatti attestata sui precedenti penali dell’imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnov condotte delittuose – omogenee per tipo d’illecito, ravvicinate nel tem inappuntabilmente giudicate di particolare gravità ed allarme sociale – e valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, intendere come persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurant inclinazione al delitto, che parallelamente giustifica l’accresciuto r sanzionatorio.
La sentenza impugnata non si è dunque discostata dal consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838-01), second cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verif concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevo della condotta e di pericolosità del suo autore.
5. Il quarto motivo è infondato.
In materia di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indi nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessio dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Se 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899-01).
Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (gravità delle cond stante anche il contesto associativo che fa loro da sfondo) ma anche soggetti (valendo implicitamente, anche a questo fine, il riferimento alla negati personalità dell’imputato), e all’assenza o recessività di elementi di potenz rilievo contrario.
6. Segue la reiezione del ricorso.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’08/10/2024