Tentativo Incendio: la Cassazione traccia il confine con il Danneggiamento
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione affronta la delicata distinzione tra il reato di danneggiamento e il più grave delitto di tentativo incendio. La pronuncia chiarisce che l’elemento dirimente non è l’effettivo danno causato, ma la potenzialità del fuoco di diffondersi, creando un pericolo per la pubblica incolumità. Analizziamo questa importante ordinanza per comprendere le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso: il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello, alla pena di un anno di reclusione e all’applicazione di una misura di sicurezza per un episodio qualificato come tentativo di incendio. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il fatto dovesse essere inquadrato nella fattispecie meno grave del danneggiamento (prevista dall’art. 424 del codice penale), in quanto l’azione non avrebbe generato un concreto pericolo di un vasto incendio.
La Differenza tra Danneggiamento e Tentativo Incendio secondo la Corte
La Corte Suprema, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale. La distinzione tra il reato di danneggiamento (quando si appicca il fuoco a una cosa altrui per il solo scopo di danneggiarla) e quello di incendio non risiede nell’entità del danno patrimoniale, ma nel pericolo che l’azione crea. Se il fuoco appiccato ha caratteristiche tali da poter sfuggire al controllo e propagarsi, mettendo a rischio la sicurezza pubblica, si configura il delitto di incendio (o, come in questo caso, il suo tentativo), che è un reato contro l’incolumità pubblica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, il fuoco avesse chiare “connotazioni di diffusività”. Questa potenzialità di espansione ha reso impossibile accogliere la tesi difensiva che mirava a derubricare il reato a semplice danneggiamento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri principali.
Il primo riguarda la qualificazione giuridica del fatto. Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 47415/2014), la Cassazione ha sottolineato che il reato di danneggiamento seguito da incendio scatta solo quando sorge un concreto “pericolo di incendio”. Se tale pericolo sorge, o se l’incendio si verifica, il reato cessa di essere un delitto contro il patrimonio e diventa un più grave delitto contro la pubblica incolumità, punito dagli articoli 423 e 424 del codice penale.
Il secondo pilastro concerne il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che l’elevato disvalore della condotta, ovvero la sua intrinseca gravità, non consentisse la concessione di uno sconto di pena. Le attenuanti generiche, spiegano i giudici, servono ad adeguare la sanzione a situazioni fattuali specifiche che riducano la gravità del reato, elementi che non sono stati riscontrati nella posizione dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: nel valutare i reati legati al fuoco, il focus è sulla sicurezza collettiva. Appiccare un fuoco, anche di piccole dimensioni, può avere conseguenze penali molto serie se l’azione genera un pericolo reale e concreto per la comunità. La decisione serve da monito, evidenziando che la legge punisce non solo il danno effettivo, ma anche e soprattutto il rischio creato, confermando la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta le minacce alla pubblica incolumità.
Quando un fuoco appiccato a una cosa altrui è considerato tentativo incendio e non semplice danneggiamento?
Secondo la Corte, si configura il reato di incendio (o il suo tentativo) quando il fuoco appiccato ha caratteristiche tali da poter generare un pericolo di un incendio più vasto, minacciando così la pubblica incolumità. Se questo pericolo non sussiste, si può parlare di semplice danneggiamento.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dell'”elevato disvalore” della condotta, cioè della sua notevole gravità. Inoltre, non sono state riconosciute situazioni fattuali specifiche relative all’imputato che potessero giustificare una diminuzione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del procedimento senza un esame del merito delle questioni sollevate. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25842 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25842 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONCALIERI il 03/07/1969
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre all’applicazione di una misura di sicurezza.
Esaminate, altresì, le conclusioni scritte presentate nell’interesse del ricorrente il 26 giugno 2025 dall’avv. NOME COGNOME con cui venivano ribadite le ragioni poste a fondamento dell’atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento.
Ritenuto che, nel caso di specie, si era verificato un tentativo incendio che assumeva connotazioni di diffusività, che non consentivano di configurare l’art. 424 cod. pen., invocato dalla difesa di NOME COGNOME in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, COGNOME, Rv. 260832 01)
Ritenuto, inoltre, che l’elevato disvalore della condotta illecita di Princi non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche e giustificava l’applicazione della misura di sicurezza; attenuanti generiche che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.