Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25842 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25842 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di un anno di reclusione, oltre all’applicazione di una misura di sicurezza.
Esaminate, altresì, le conclusioni scritte presentate nell’interesse del ricorrente il 26 giugno 2025 dall’AVV_NOTAIO, con cui venivano ribadite le ragioni poste a fondamento dell’atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento.
Ritenuto che, nel caso di specie, si era verificato un tentativo incendio che assumeva connotazioni di diffusività, che non consentivano di configurare l’art. 424 cod. pen., invocato dalla difesa di NOME COGNOME, in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, COGNOME, Rv. 260832 01)
Ritenuto, inoltre, che l’elevato disvalore della condotta illecita di COGNOME non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche e giustificava l’applicazione della misura di sicurezza; attenuanti generiche che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.