Tentativo Furto d’Uso: la Cassazione Chiarisce Perché Non Esiste
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un’interessante questione giuridica riguardante la configurabilità del tentativo furto d’uso. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere i confini tra il furto comune e la sua forma attenuata, il furto d’uso, chiarendo perché un tentativo non possa mai rientrare in questa seconda categoria. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche.
Il Fatto alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in appello per i reati di tentato furto e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L’imputato, attraverso i suoi legali, contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sua azione dovesse essere considerata unicamente un tentativo furto d’uso, e lamentava inoltre un’eccessiva severità nel trattamento sanzionatorio e nel bilanciamento delle circostanze.
La difesa puntava a dimostrare che l’intenzione non era quella di appropriarsi definitivamente del bene, ma solo di utilizzarlo temporaneamente per poi restituirlo. Questa linea difensiva mirava a ottenere una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave, ma si è scontrata con un consolidato orientamento giurisprudenziale.
L’Inammissibilità del Tentativo Furto d’Uso
Il cuore della pronuncia della Cassazione risiede nella netta affermazione dell’inconfigurabilità del tentativo furto d’uso. La Corte ha qualificato il motivo di ricorso come manifestamente infondato, spiegando in modo chiaro e logico perché questa figura giuridica non possa esistere.
Il reato di furto d’uso, previsto dal codice penale come circostanza attenuante speciale, richiede due elementi fondamentali:
1. Lo scopo esclusivo di fare un uso momentaneo della cosa sottratta.
2. L’immediata restituzione della stessa.
La restituzione non è una semplice intenzione, ma un elemento oggettivo e costitutivo della fattispecie. A sua volta, la restituzione presuppone logicamente che il soggetto si sia prima impossessato del bene. Nel delitto tentato, per sua stessa natura, la fase dell’impossessamento non si completa. L’azione criminale viene interrotta prima che l’agente riesca ad acquisire il pieno controllo sulla cosa. Di conseguenza, se non c’è stato impossessamento, non può esserci restituzione. È un’impossibilità sia logica che giuridica.
Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, relativi alla presunta eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte li ha dichiarati inammissibili. Gli Ermellini hanno ricordato che la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia viziata da palesi illogicità, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento dedotto dalle parti, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti più rilevanti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. La restituzione, elemento essenziale del furto d’uso, è un comportamento attivo che segue l’impossessamento. La semplice intenzione di restituire, che potrebbe albergare nella mente del reo durante il tentativo, è giuridicamente irrilevante. Il diritto penale, salvo eccezioni, punisce fatti materiali e non mere intenzioni. Nel caso del tentativo furto d’uso, l’assenza del presupposto materiale (l’impossessamento) rende impossibile la realizzazione dell’elemento oggettivo richiesto dalla norma (la restituzione).
Inoltre, la Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua e priva di vizi logici nel giustificare sia il diniego delle attenuanti generiche sia l’entità della pena inflitta, basandosi su elementi concreti e pertinenti come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di diritto chiaro e consolidato: il tentativo di furto non può mai essere qualificato come tentativo furto d’uso. La mancanza dell’effettivo impossessamento del bene rende oggettivamente impossibile la sua restituzione, che è un requisito imprescindibile per configurare la fattispecie più lieve del furto d’uso. Questa decisione conferma la necessità di distinguere nettamente tra l’intenzione soggettiva dell’agente e gli elementi oggettivi del reato. Per l’imputato, la conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È configurabile il reato di tentato furto d’uso?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non è ammissibile il tentativo in ordine al reato di furto d’uso, poiché questo reato richiede l’effettiva restituzione della cosa, che a sua volta presuppone l’avvenuto impossessamento. In un tentativo, l’impossessamento non si verifica, rendendo la restituzione oggettivamente impossibile.
La semplice intenzione di restituire un bene che si sta tentando di rubare è sufficiente per qualificare il reato come furto d’uso?
No. Secondo la sentenza, la semplice intenzione di restituire il bene non può essere equiparata alla restituzione effettiva, che è un elemento oggettivo necessario per la configurabilità del furto d’uso.
Il giudice è tenuto a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato nel decidere sulla pena?
No. La Corte afferma che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche o la graduazione della pena, il giudice non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26961 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 56-624-bis e 707 cod. pen.;
che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto è manifestamente infondata in quanto contrasta con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui non è ammissibile il tentativo in ordine al reato di furto d’uso, essendo obiettivamente esclusa la possibilità di restituzione, a causa del mancato impossessamento della cosa oggetto del reato. Invero, tale minore ipotesi del delitto di furto richiede, quanto all’elemento oggettivo, l’avvenuta restituzione che, a sua volta, presuppone l’avvenuto impossessamento della cosa sottratta (insieme con il susseguente uso, sia pure momentaneo); ne’ alla restituzione può essere equiparata la semplice intenzione di restituire (Sez. 4, n. 4447 del 30/11/1988, dep. 1989, Rv. 180871: Conf mass n 159533 e ivi citate; Conf. mass n. 117700);
che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quale il ricorrente lamenta il giudizio di bilanciamento e e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in presenza (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione e che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pagg. 6 e della sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 maggio 2023
Il Consigliere estenso
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Il Presidente