Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28677 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA,
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA cf..
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA,
NOME, nato a °levano sul Tusciano il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 16-02-2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 febbraio 2022, il G.U.P. del Tribunale di Salerno, nell’ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, per quanto in questa sede rileva, affermava la responsabilità penale degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto ritenuti colpevoli di una pluralità di reati in materia di stupefacenti (associazione di c:ui all’art. 74 e v episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), oltre che, alcuni di essi, anche dei reati di cui agli art. 512 bis, 648 bis, 648 ter e 648 terl cod. pen.
Con sentenza del 16 febbraio 2023, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava le pene inflitte agli imputati nei seguenti termini: per NOME COGNOME, anni 5 di reclusione, in ordine al reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché ai reati fine di cui ai capi 7, 9, 29, 37, 40 e 44; per NOME COGNOME, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata rispetto al reato associativo, con trasmissione degli al AVV_NOTAIO della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, anni 7, mesi 4 di reclusione ed euro 32.000 di multa in ordine/ai residui capi 19, 21, 22, 23, 25, 26 e 28; per NOME COGNOME, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata rispetto al reato associativo, con trasmissione degli al AVV_NOTAIO della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, anni 7 di reclusione ed euro 28.000 di multa in ordine ai residui capi 19, 21, 25, 26 e 28; per NOME COGNOME, previa declaral:oria di nullità della sentenza impugnata rispetto al reato associativo, con trasmissione degli al AVV_NOTAIO della Repubblica di Napoli per quanto di competenza, anni 9 di reclusione ed euro 50.000 di multa in ordine ai residui capi 20, 22, 23, 27 e 28; per NOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, anni 3, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14), per NOME, anni 4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, in ordine al reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché ai reati di cui ai capi 12, 14 e 29 e, per NOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, anni 4 e mesi 6 di reclusione, in ordine al reato ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la sentenza della Corte di appello campana, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. COGNOME ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa lamenta l’omessa verifica della sussistenza di una condizione di non punibilità in relazione al reato associativo, come richiesto dagli artt 129 e 599 bis cod. proc. pen., non essendosi considerato che l’imputato aveva rapporti soltanto con l’amico COGNOME.
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2.2. NOME ha sollevato cinque motivi.
Con il primo, la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al capo 26, rilevando che la Corte di appello si è limitata a recepire le conclusioni del primo giudice, senza confrontarsi con le doglianze difensive, con cui era stata rimarcata l’incertezza circa l’individuazione del tipo e del quantitativo di narcotico, oggetto presunto dei dialoghi intercettati In tali conversazioni, gli interessati, ossia COGNOME e COGNOME, non specificano mai · reale tema della discussione, &itilizzati epiteti anodini, come “gass” o “burro”. La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di dare risposta all’ulteriore obiezione difensiva, con cui era stato sottolineato che, nonostante le captazioni e i servizi di osservazione, non era stato possibile dimostrare con la necessaria certezza l’effettiva negoziazione illecita tra le parti in causa e il ruolo svolto COGNOME, ribadendosi che, in ogni caso, l’NOME in vendita di per sé è irrilevant ai fini della configurabilità del reato, ove non si concretizzi e non intervenga consenso del presunto acquirente su qualità, quantità e prezzo della droga.
Il secondo motivo è dedicato all’affermazione della penale responsabilità di NOME in ordine ai capi 19, 21, 22, 23 e 25, rilevandosi che, nonostante le plurime censure difensive, la Corte territoriale si è limitata a richiamare una parte del dato captativo, sebbene il contenuto dei dialoghi non fosse sempre chiaro, anche in ordine alla riconducibilità delle singole azioni a NOME.
Per tali imputazioni, ciascuna oggetto di un’autonoma disamina nel ricorso, non sarebbe stata dunque raggiunta la prova né che la trattativa fosse finalizzata all’acquisto di sostanza psicotropa da parte del ricorrenl:e o alla cessione all’acquirente finale, né se la trattativa abbia raggiunto un esito favorevole o s fosse arrestata a una fase preliminare rispetto al consolidamento dell’NOME.
Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., osservandosi che il primo giudice non aveva ritenuto di operare alcun aumento per il reato fine di cui al capo 28, per cui, in assenza di impugnativa da parte del P.M. rispetto al mancato aumento di pena per tale reato, la Corte di appello non avrebbe potuto peggiorare il trattamento sanzionatorio, procedendo all’aumento di pena non operato dal G.U.P., il quale non solo non aveva indicato nel dispositivo il capo 28, ma anche in motivazione non aveva specificamente motivato l’aumento di pena per tale fattispecie. Né, comunque, il quantum di pena relativo al reato in esame poteva essere analogo agli altri episodi di spaccio, venendo in rilievo un mero tentativo.
Il quarto motivo è dedicato al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, evidenziandosi in proposito che i giudici di appello non hanno valorizzato adeguatamente le condizioni personali del ricorrente che, alla luce delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la condotta, ne avrebbero sottolineato l’assenza della connotazione di particolare intensii:à offensiva.
Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, rilevandosi che la Corte di appello, pur dichiarando la nullità della sentenza nella parte relativa alla condanna per il NOMEo associativo, con nuova individuazione del reato più grave in quello di cui al capo 26, ha ridotto la pena di soli due mesi, sebbene per il reato ora ritenuto più grave il primo giudice avesse ritenuto congrua la pena di mesi 3 di reclusione, mentre per il NOMEo associativo la pena base era stata fissata in anni 10 di reclusione. Ora, se la precedente condanna era stata inquadrata sul minimo edittale, anche la determinazione del pena per il nuovo reato doveva essere parametrata sul minimo edittale, per cui la fissazione della pena base in anni 9 e mesi 6 di reclusione sarebbe del tutto illogica.
2.3. NOME ha sollevato quattro motivi.
Con il primo, la difesa eccepisce il travisamento della prova, osservando che dal contenuto criptico delle chat intercettate e richiamate nella sentenza impugnata non appare certamente possibile ritenere che l’oggetto della messaggistica istantanea fosse proprio quello immaginato dagli inquirenti, non potendosi affermare con certezza che, con le denominazioni “London”, “54”, “TARGA_VEICOLO“, “Jammer” e “Gass”, gli interlocutori intendessero indicare stupefacenti.
In ogni caso, si sottolinea che il quantitativo di 1,5651 grammi rinvenuto all’esterno del parcheggio di un locale commerciale (“Blu Moon”) aperto al pubblico, peraltro in un lasso temporale non compatibile con l’allontanamento del soggetto identificato in COGNOME, non sarebbe in alcun modo riconducibile all’oggetto delle captazioni informatiche del giorno precedente, stessa la diversa consistenza della sostanza, posto che nell’intercettazione richiamata si parla di una pietra di 5 grammi, costituente il cd. “provino” sottoposto a sequestro.
Con il secondo motivo, si deduce l’erronea applicazione art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziandosi, rispetto al capo 25, che la Corte di appello ha erroneamente assimilato la condotta, non punibile, di chi chiede, ovvero di chi è interessato a ottenere sostanze stupefacenti destinate ad altri soggetti, con quella di svolge un’attività di scambio di merce vietata dietro corrispettivo.
Nel caso di specie, quindi, la mera disponibilità del ricorrente a interessarsi dell’acquisto dello stupefacente non configurerebbe il NOMEo contestato, non prevedendosi una così eccessiva anticipazione della tutela penale, per cui, a tutto voler concedere, potrebbe al più parlarsi di un tentativo di commercio di droga.
Con il terzo motivo, le critiche difensive si incentrano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 28, rilevandosi che, a tutto concedere, i programmi e le intenzioni degli imputati RAGIONE_SOCIALE e la condotta contestata al ricorrente, per come descritti nel provvedimento impugnato, rimangono nell’alveo delle attività preparatorie, non essendovi concreti elementi per ritenere probabile l’instaurazione di una trattativa con i venditori che avevano la disponibilità della droga, per cui doveva escludersi la configurabilità del tentativo
di importazione, tanto più in ragione del fatto Ì’ -intero compendio probatorio è costituito essenzialmente dai messaggi intercorsi tra due soggetti, ovvero NOME e NOME, aventi ad oggetto l’individuazione di una ditta di import/export.
Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionator dolendosi la difesa del fatto che la Corte di appello, in violazione degli ar 133 cod. pen., ha ritenuto di dover partire per NOME dalla steslbase app a NOME (9 anni e 6 mesi di reclusione), sebbene quest’ultimo abbia rico un ruolo sovraordinato nell’attività di spaccio, a fronte del contributo mar del ricorrente. A ciò si aggiunge che, pur escludendo il reato associativo, quale il G.U.P. aveva irrogato la pena minima di 10 anni, la Corte di appell inflitto una pena finale di soli 4 mesi rispetto a quella comminata per il associativo, così applicando un trattamento sanzionatorio ben più afflittivo.
2.4. NOME ha sollevato cinque motivi.
Con il primo, è stata censurata la conferma del giudizio di colpevolezza ricorrente al capo 22, evidenziandosi che nella conversazione monitorata non rinviene alcun riferimento a un parametro che consenta di desumere che con l’anodino sostantivo utilizzato, ossia il cd. “coso”, si intendesse non chilogrammo di droga, non evincendosi da alcuna parte del dialogo il riferimen a un’entità numerica che dia conto delle dimensioni temporali del compendio, m che ci si NOME riferendo a stupefacente di tipo cocaina, avendo mos COGNOME di trattare anche sostanze di tipo leggero, come emerge dal capo 25.
Con il secondo motivo, la difesa, rispetto al capo 27, lamenta il pa travisamento delle conversazioni intercettate, evidenziando che se è vero NOME NOME NOME di concordare con il proprio interlocutore l’acquist stupefacenti, è altrettanto vero che, a causa dell’arresto di NOME NOME, le trattative, ancora in itinere, si interrompevano per non riprendere più, stante il successivo arresto di NOMENOME essendo rimasto indef anche il NOME di ingresso della droga in Europa, dal momento che l’arresto narcos è avvenuto mentre si stavano valutando le varie opzioni.
Dunque, se non può dubitarsi della responsabilità di NOME NOME NOME NOME NOME in vendita, non vi sarebbe alcun elemento, se non merament congetturale, che attesti che la proposta di NOME NOME NOME NOME NOME perfetto, fermo restando che, nel dubbio, si sare dovuto propendere per la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, com del d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente rimodulazione della pena.
Con il terzo motivo, si censura la conferma del giudizio di colpevolez rispetto al capo 28, relativo al tentativo di importazione di droga dal Brasil essendovi traccia nella vicenda in esame né di narcos sudamericani, né di NOME in ordine a prezzi e quantità dello stupefacente, per cui non po
ritenersi raggiunta la soglia minima del tentativo punibile, desumendo dai dialoghi intercettati il mero e irrilevante compimento delle sole fasi prodromiche.
Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è, rispetto al capo 28, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante del numero di persone di cui all’art. 73, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che, al di là di un vago cenno a un’asserita partecipazione di COGNOME al tentativo di importazione, non è stato in alcun modo indicato il segmento di condotta che dovrebbe far ritenere integrata l’aggravante del numero di persone, mancando qualsiasi contributo di COGNOME al ritenuto tentativo di importazione di cocaina.
Il quinto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del difetto di motivazione rispetto alla dosimetria della pena e alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull’unica aggravante comune contestata rispetto al capo 28, non avendo i giudici di merito tenuto conto della condizione di incensurato del ricorrente e soprattutto del percorso terapeutico da questi intrapreso sin dal suo arresto del maggio 2018.
2.5. COGNOME, con ricorso personale, ha sollevato due motivi.
Con il primo, è stata eccepita l’illegalità della pena, non avendo i giudici di merito correttamente applicato i criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.
Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per non avere l’organo giudicante esaminato e interpretato compiutamente tutti gli elementi disponibili e per non aver applicato le regole logiche argomentative.
2.6. NOME, con ricorso personale, ha sollevato due motivi, del tutto sovrapponibili a quelli proposti da COGNOME, per cui si rinvia al paragrafo precedente.
2.7. NOME ha sollevato tre motivi.
Con il primo, la difesa contesta l’accertamento che ha indotto la Corte di appello a ritenere che il reato di ricettazione di cui al NOME 3 del casellari giudiziale dell’imputato fosse della stessa indole di quello per cui si è proceduto, non essendo pertinente il richiamo all’analogo movente economico dei reati.
Con il secondo motivo, si censura l’aumento per la continuazione, indicato in un anno, senza però alcuna specificazione su quali siano stati i reati unificati.
Con il terzo motivo, si premette che il ricorrente era difeso da due avvocati e si evidenzia che la procura speciale per il concordato in appello e la rinuncia ai motivi erano state sottoscritte da uno soltanto dei due difensori dell’imputato, senza che sia stato interpellato l’altro difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili, mentre sono parzialmente fondati, nei limiti che saranno di seguito esposti, i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Preliminarmente, occorre evidenziare che le richieste di rinvio degli avvocati NOME COGNOME (difesa NOME e NOME) e NOME COGNOME (difesa COGNOME, COGNOME e NOME) per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali non possono essere prese in considerazione, posto che, in assenza di richieste di trattazione orale, il presente giudizio è stato trattato forma cartolare, per cui tali istanze di differimento non sono accoglibili.
Iniziando dai ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, occorre evidenziare che gli stessi sono inammissibili, perché proposti personalmente dagli imputati in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell’alb speciale della Corte di cassazione. Di qui l’inammissibilità dem rispettivi ricorsi, ciò a prescindere dalla pur manifesta genericità delle doglianze sollevate.
Parimenti inammissibili sono i ricorsi di COGNOME e COGNOME, i quali hanno definito le loro posizioni mediante cd. concordato in appello, dovendosi richiamare l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di cd. concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti al determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da que prevista dalla legge, non rientrando evidentemente le doglianze sollevate dai ricorrenti COGNOME COGNOME NOME tra quelle consentite in questa sede, atteso che COGNOME ha sollevato censure in NOME di responsabilità, mentre NOME NOME proposto obiezioni sul trattamento sanzionatorio che tuttavia non concernono profili di illegalità della pena, mentre il terzo motivo evoca genericamente il mancato coinvolgimento di uno dei due difensori dell’impul:ato nella scelta di NOME NOME proporre il c.d. concordato in appello, senza tuttavia che nel giudizio di appello il difensore asseritamente non coinvolto nella scelta dell’imputato di definire il procedimento a suo carico ex art. 599 bis cod. proc. pen. abbia eccepito nulla al riguardo, per cui alcuna nullità risulta deducibile in questa sede. Da ciò consegue che i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascuno dei predetti ricorrenti versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Passando alla posizione di NOME, occorre evidenziare, partendo dal primo motivo, che la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al capo 22 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
Deve innanzitutto rilevarsi che la Corte di appello non si è limitata a recepire le argomentazioni del primo giudice, ma, sia pure in forma sintetica, ha sviluppato considerazioni autonome, non mancando di confrontarsi con le censure difensive. In particolare, i giudici di secondo grado hanno valorizzato i c:ontenuti della chat del 31 gennaio 2018, da cui si evince che NOME COGNOME contattava NOME chiedendogli un chilo (“coso”) di cocaina e, in prestito, l’autovettura per eseguire la consegna, precisando che la stessa sarebbe stata effettuata da COGNOME, salvo poi, nel pomeriggio, segnalare le proprie perplessità in ordine all’utilizzo della macchina, ribadendo comunque la sua piena disponibilità alla cessione.
Pur assolvendo NOME per l’assenza di prove adeguate circa il suo coinvolgimento nell’operazione, non essendo stata provata la consegna dello stupefacente de quo, il G.U.P. ha invece ritenuto dimostrata la co-detenzione della droga di NOME e NOME, atteso che l’operazione era stata compiuta di comune NOME, valutazione questa condivisa dalla Corte di appello, che ha altresì rimarcato il fatto che, se NOME doveva chiedere in prestito l’auto a NOME per consegnare “un coso”, è evidente che questo non potesse essere un grammo o una dose di cocaina, ma doveva trattarsi di un’unità rilevante, ossia apNOME un chilo, da poter trasportare con tale mezzo, risultando il tenore complessivo delle conversazioni intercorse, anche in ragione del linguaggio criptico adoperato, indicativo della compartecipazione dei due interlocutori all’operazione in esame.
Orbene, in quanto sorretta da considerazioni razionali, la valutazione del materiale probatorio operata prima dal G.U.P. e poi dalla Corte territoriale resiste alle obiezioni difensive, che invero si sostanziano nella proposta di una lettura alternativa delle fonti probatorie, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) più volte affermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente
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plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati giudice del merito. Di qui l’infondatezza delle censure difensive sul NOME.
4.1. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al capo 28, avente ad oggetto l’organizzazione di un’importante operazione in Brasile, finalizzata ad acquistare e a importare in RAGIONE_SOCIALE quantitativi imprecisati di cocaina, tramite l società RAGIONE_SOCIALE di NOME, operante nell’import/export. In tale operazione, avuto riguardo al contenuto e alla successione dei dialoghi monitorati sin dal gennaio 2018, sono risultati coinvolti NOME, NOME e NOME. Quest’ultimo ha assunto peraltro un ruolo sicuramente più decisionale rispetto a NOME e a COGNOME, avendo NOME in quel periodo contatti diretti con trafficanti internazionali di droga, interessandosi di assicurare tratte sicure per far pervenire i container con la droga al porto di Salerno, come desunto dalle conversazioni del 10, 13, 22 e 26 febbraio 2018 riportate dal G.U.P. (pag. 37 ss. della decisione di primo grado) e richiamate dalla sentenza impugnata (pag. 63). Da questi dialoghi, oltre che dalle successive conversazioni del 5 e dell’8 marzo 2018 e dalle correlate attività di osservazione della P.G., è dunque emerso che NOME è stato l’ideatore dell’operazione in fieri e che il ricorrente, affidata la ricerca della ditta “pulita” a NOME, è stato da questi edotto dell’evoluzione del vicenda e soprattutto della partenza per il Brasile, risultando coinvolto nella fase organizzativa anche NOME, che partecipava all’incontro con il soggetto che verosimilmente avrebbe dovuto fornire l’appoggio per l’importazione.
Dunque, pur non essendo emersi dialoghi diretti con i fornitori brasiliani, le intercettazioni svolte tra i protagonisti italiani hanno comunque consentito di accertare l’esistenza dell’NOME rispetto a uno specifico carico, non essendosi realizzata l’importazione per il sopravvenuto arresto di NOME di due mesi dopo. Nondimeno, la serietà delle trattative intercorse ha ragionevolmente indotto i giudici di merito a ritenere configurabile sia il tentativo di importazione, s l’aggravante del numero di concorrenti nel reato (3 e non 4 come indicato nel capo di imputazione), per cui, a fronte dli un apparato ,argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l’accoglimento delle censure sollevate sul NOME con il terzo e con il quarto motivo di ricorso.
4.2. A differenti conclusioni deve pervenirsi rispetto al secondo motivo del ricorso di NOME, riguardante il giudizio di colpevolezza riferito al capo 27. Ed invero dalle due conformi sentenze di merito si evince che tra il ricorrente e NOME, alias NOME, vi furono rapporti continuativi finalizzati alla circolazione di sostanze stupefacenti, essendo emerso un interesse di NOME all’acquisto di droga che da Panama sarebbe dovuta giungere al porto di Salerno, passando per quello di NOME in Spagna; tuttavia, a un certo NOME, le comunicazioni tra i due si interruppero per l’arresto di NOME in Messico, arresto comunicato a NOME dal figlio di NOME, tale NOME COGNOME.
Ora, la Corte territoriale, pur rimarcando la concretezza dell’NOME, no adeguatamente specificato su quali elementi ha fondato questo assunto, n chiarendo quando e come si sarebbero formalizzati l’NOME e l’accettazione.
Tuttavia, tenuto conto che il reato risulta contestato in forma consu occorreva puntualizzare bene i termini dell’NOME e delle eventuali consegue derivate, dovendosi richiamare in tal senso la più recente affermazione di qu Corte (cfr. Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Rv. 286165 e Sez. 6, n. 40044 29/09/2022, Rv. 283942), secondo cui, ai fini della consumazione del NOMEo importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell’attività di immission territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è suffic mera conclusione dell’NOME tra acquirente e venditore finalizz all’importazione, con cui si configurerebbe la condotta di detenzione, m necessaria l’assunzione da parte dell’importatore della gestione dell’attivit all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale.
Peraltro, anche nell’ottica dell’eventuale qualificazione della fattispeci tentata, non può prescindersi da un’adeguata verifica della serietà delle intercorse tra le parti in vista di un’importazione non più NOMEsi, questa Corte chiarito (cfr. Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, 278484 e Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446) che integra tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocan in una fase antecedente all’acquisto della proprietà della droga destina essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come ido univocamente diretta alla conclusione di tale NOME traslativo, dando vita a trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità e il contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento.
Alla luce di tali considerazioni, stante la lacuna argomentativa rispett verifica della natura consumata o tentata del reato e, in AVV_NOTAIO, in ordi rilevanza penale degli accordi intercorsi, si impone quindi la necessità approfondimento di merito, volto a verificare in che modi, con che grado concretezza e con quali ripercussioni operative si siano sviluppate le inte NOME ed NOME COGNOME funzionali all’importazione della droga da Panama all’RAGIONE_SOCIALE.
tAP-Ne conseguela sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME NOME NOME giudizio sulla configurabilità del reato di cui al capo 2 rinvio per nuovo giudizio sul NOME alla Corte di appello di Napoli, restando i assorbite le ulteriori doglianze sollevate da NOME NOME NOME NOME trattam sanzionatorio. Nel resto, il ricorso dell’imputato deve essere invece disattes
Passando alla posizione di COGNOME, devono innanzitutto ritenersi meritevoli di accoglimento le censure articolate nel primo e nel terzo mot riferite alla conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato in or rispettivamente, ai capi 19 e 21 (primo motivo) e al capo 28 (terzo motivo).
Ora, se rispetto al capo 28 è sufficiente richiamare in questa sede le considerazioni già esposte in precedenza (paragrafo 4.1), dovendosi solo aggiungere che i giudici di appello, rispetto al ruolo di COGNOME, hanno richiamato la conversazione del 10 marzo 2018 da cui si evince che il ricorrente si era incontrato con COGNOME poco prima che questi si recasse presso la sede della società da utilizzare per l’operazione (cfr. pag. 68 della sentenza impugnata), quanto ai capi 19 e 21 deve evidenziarsi che i giudici di appello hanno adeguatamente ricostruito i passaggi della vicenda in cui il cd. “RAGIONE_SOCIALE“, in cui rientravano NOME, NOME e apNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE autonomo seppur collegato a NOME COGNOME, offriva a quest’ultimo vari quantitativi di cocaina, accordandosi poi le parti sulla consegna di un “provino” di cocaina (consistente in grammi 1,5651 di cocaina, con principio attivo pari all’80,37 °/0), consegna che non andava a buon fine perché la sostanza veniva persa per strada da NOME, incaricato della traditi° della droga a COGNOME, che avrebbe dovuto controllare la qualità dello stupefacente. Il ruolo di NOME in tale vicenda è stato delineato dalle conversazioni intercettate tra il 30 gennaio e il 2 marzo 2018, da cui è emerso che NOME impartiva a NOME la disposizione di inviare NOME, individuato con l’appellativo “u chiattu”, a Salerno per proporre a COGNOME l’acquisto della droga NOME e materialmente detenuta da NOME.
Ora, con le pertinenti considerazioni del G.U.P. e della Corte 1:erritoriale il ricorso non si confronta in maniera sufficientemente specifica, sollecitando differenti valutazioni di merito rispetto all’interpretazione dei dialoghi monitorati che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi in proposito ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 e Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715), secondo cui, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicit e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.
5.1. Risultano invece fondate le doglianze articolate nel secondo motivo e riferite al capo 25, avente ad oggetto la detenzione e l’NOME in vendita da parte di NOME COGNOME in favore di NOME e NOME, in vista del successivo spaccio, di 10-15 chili di hashish denominato “organic”, con condotta posta in essere in Salerno e Napoli in epoca antecedente e prossima al 18 aprile 2018.
Sul NOME, la Corte territoriale ha evidenziato (pag. 66 della sentenza impugnata) che, alla luce degli scambi telefonici intercorsi tra COGNOME e COGNOME, i quale chiamava con il telefono di NOME, chiedendo “fum buon” per un suo amico (10 o forse 15 chili), si era in presenza non di mere dichiarazioni di intenti,
ma di una “trattativa in corso con domanda e NOME per quantità determinata”.
Orbene, ritiene il Collegio che l’affermazione della Corte territoriale non risult adeguatamente ancorata a elementi fattuali circoscritti, non risultando chiariti in maniera esauriente tempi, modi e soprattutto contenuti degli accordi intercorsi. Di qui la necessità di un maggiore approfondimento delle condotte desumibili dalle risultanze investigative disponibili, verifica questa da compiere alla luce del condiviso principio di diritto già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 – 03 e Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Rv. 260463), secondo cui la condotta criminosa di NOME di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, a condizione tuttavia (ed è questo il NOME su cui la motivazione della sentenza impugnata si è rivelata non adeguata) che si tratti di un’NOME collegata a un’effettiva disponibilità, sia pure non attuale, de droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che garantiscano il cessionario.
5.2. Ne consegue la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME al giudizio sulla configurabilità del reato di cui capo 25, con rinvio per nuovo giudizio sul NOME alla Corte di appello di Napoli, restando in ciò assorbite le doglianze sollevate da COGNOME in NOME di trattamento sanzionatorio. Nel resto, il ricorso dell’imputato deve essere invece rigettato.
Venendo infine al ricorso di COGNOME, deve osservarsi che, rispetto ai capi 26 (primo motivo) e 23 (secondo motivo), l’apparato argomentativo delle due conformi sentenze di merito non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero, in ordine a ciascuna di queste due vicende, la Corte territoriale, nello sviluppare in maniera critica le considerazioni del G.U.P., ha diffusamente ripercorso la sequenza dei colloqui intrattenuti dall’imputato con i suoi interlocutori, volti alla pianificazione e all’attuazione degli accordi illeciti di in volta finalizzati o all’acquisto o alla cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, quanto al capo 26, avente ad oggetto l’NOME in vendita a COGNOME di un quantitativo imprecisato di cocaina denominata “jammer” al prezzo di 29.000 euro al chilo, nonché di 5 chili di cocaina denominata “gass” per la somma di 145.000 euro, la sentenza impugnata (pag. 74 ss.) ha evidenziato il ruolo di COGNOME, che ha agito quale concorrente morale e materiale, dando mandato a NOMENOME NOME quale ha messo a disposizione il proprio cellulare, al fine di continuare a gestire traffici illeciti rivelatisi in tal caso concreti e ben circoscr
In ordine invece al capo 23, concernente la detenzione e cessione a soggetto non identificato, individuato con il termine “zio”, di 4 chili di cocaina, i giudi appello (pag. 73 della decisione gravata) hanno valorizzato le eloquenti chat intercorse il 6, il 7, 1’8 e il 9 aprile 2018 intercorse tra NOME e NOME attestanti il pieno perfezionamento dell’NOME volto alla cessione della droga.
Rispetto alla valenza probatoria dei dialoghi intercorsi, razionalmente interpretati e correlati tra loro dai giudici di merito, la difesa sollecita differenti lett considerazioni che, alla luce delle coordinate interpretative in precedenza richiamate, non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
6.1. Per quanto riguarda invece i capi 19, 21 e 22, non possono che richiamarsi le valutazioni già esposte (al paragrafo 5 per i capi 19 e 21 e al paragrafo 4 per il capo 22) circa la tenuta logica della motivazione resa in proposito dalla Corte territoriale, sia rispetto alla ricostruzione e al qualificazione giuridica dei fatti, sia in ordine al ruolo assunto nella commissione nel reato dai vari soggetti intervenuti, ivi compreso COGNOME, con conseguente infondatezza delle censure sollevate sul NOME con il secondo motivo.
6.2. Quanto al capo 25, valgono anche per il ricorrente COGNOME le considerazioni esposte al paragrafo 5.1 circa la lacuna argomentativa della sentenza impugnata rispetto alla rilevanza penale della condotta contestata, per cui anche nei confronti di COGNOME la sentenza impugnata deve essere annullata NOME al giudizio sulla configurabilità del reato di cui al capo 25, con rinvio per nuovo giudizio sul NOME alla Corte di appello di Napoli, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze sollevate da COGNOME in NOME di trattamento sanzionatorio, rispetto alle quali deve solo precisarsi, in relazione al quarto motivo, che in sede di rinvio dovrà essere verificato se, con la decisione di primo grado, sia stato operato o meno l’aumento di pena con riferimento al reato di cui al capo 28, posto che, in caso negativo e in difetto di impugnazione da parte del P.M., alcun aumento di pena potrà essere disposto dalla Corte territoriale.
Nel resto, il ricorso dell’imputato COGNOME deve essere invece disatteso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione agli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, NOME, quanto ai primi due, al capo 25 e al trattamento sanzionatorio, quanto al LUMial, al capo 27, e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti alla Corte dì appello di Napoli. Rigetta i ricor dei predetti m utati nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME (1.1e43 mtEr il -r ; NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ciascuno
Così deciso il 08/02/2024