Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20920 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a San Felice a Cancello (Na) il 13/3/1989
avverso la sentenza del 3/7/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3/7/2024, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 19/9/2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riconosceva ad NOME COGNOME la diminuente del tentativo di cessione di stupefacente, di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena nella misura del dispositivo.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando, per un verso, la riqualificazione della condotta (ritenuta inutile, perché già disposta dal Tribunale), e, per altro verso, la sussistenza dei presupposti del tentativo, che non
ricorrerebbero nel caso di specie, difettando sia la consegna dello stupefacente che la prova di un eventuale accordo al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Entrambe le pronunce di merito hanno ricostruito i fatti nei seguenti termini: a) l’imputato, gravato da precedenti specifici, era stato visto parlare con tale NOME COGNOME “in una nota piazza di spaccio”; b) i militari erano dunque intervenuti e, durante i controlli, il COGNOME aveva colpito al volto un brigadie dei Carabinieri; c) lo stesso imputato era stato dunque perquisito, con esito negativo; d) escusso a sommarie informazioni, il COGNOME aveva riferito di essersi recato sul posto per acquistare dal COGNOME una stecca di hashish, come avvenuto in altre occasioni (e come confermato da tale NOME COGNOME presente sul posto).
Così richiamati gli esiti istruttori, evidentemente insuscettibili di ulterio approfondimento in sede di merito, la Corte ritiene che non risultino integrati gli estremi del tentativo del delitto di cessione di stupefacenti. In particolare, l dinamica dei fatti – interrotta alla sola vista del Palladino e del Falzarano che stavano parlando – non permette di individuare atti idonei, diretti in modo non equivoco alla cessione contestata: entrambe le sentenze, oltre ad attestare che il ricorrente era risultato privo di stupefacente, nulla invero affermano quanto ad un eventuale accordo illecito raggiunto tra i due, relegandosi, dunque, il fondamento dell’ipotesi accusatoria alle sole parole del Falzarano circa una propria intenzione di acquistare una stecca di hashish dal COGNOME, non è dato sapere neppure se a questo comunicata.
Risulta evidente, pertanto, che nel caso di specie nessun fatto penalmente rilevante è stato accertato, dovendosi qui ribadire che gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto l’univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta, non essendo dunque punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori (per tutte, Sez. 3 15656 del 2/2/2022, Rocca, Rv. 283045).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q. M .
Annulla senza rinvio alla sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 17 aprile 2025
nsigliere estensore
Il Presidente